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“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)

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Il Mediatore Europeo<br />

http://www.euro-ombudsman.eu.<strong>in</strong>t/home/it/<br />

La Decisione del Parlamento europeo che istituisce<br />

e regola la funzione del Mediatore è del 9 marzo 1994.<br />

Previsto dall’art. 195 del Trattato sull’Unione Europea,<br />

il Mediatore ha il compito di esam<strong>in</strong>are le denunce<br />

presentate da qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione e<br />

da imprese o associazioni aventi sede sociale <strong>in</strong> uno<br />

Stato membro, relative a casi di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione<br />

da parte delle istituzioni e degli organi della<br />

Comunità europea. Il Mediatore cerca una soluzione<br />

rapida, semplice e gratuita, altrimenti deferisce la<br />

questione al Parlamento europeo. La denuncia deve<br />

soddisfare alcuni requisiti formali ed essere presentata<br />

entro due anni dalla data <strong>in</strong> cui si è avuta conoscenza<br />

dei fatti contestati.<br />

Il Mediatore non esam<strong>in</strong>a casi pendenti presso un<br />

tribunale o già passati <strong>in</strong> giudicato, così come non<br />

può trattare casi che riguard<strong>in</strong>o le amm<strong>in</strong>istrazioni<br />

nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Il<br />

Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare<br />

l’avvio di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>in</strong> relazione a una denuncia<br />

ricevibile. Se ritiene che vi siano, ne <strong>in</strong>forma il<br />

cittad<strong>in</strong>o e l’istituzione <strong>in</strong>teressata. A quest’ultima<br />

trasmette copia della denuncia, chiedendole di formulare<br />

un parere. Tenendo conto delle condizioni stabilite<br />

dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle<br />

istituzioni e agli organi comunitari, come pure alle<br />

autorità degli Stati membri, di fornirgli, <strong>in</strong> tempi ragionevoli,<br />

<strong>in</strong>formazioni o documenti ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />

e anche chiedere a funzionari europei di testimoniare.<br />

Se ritiene che sussista un caso di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione,<br />

il Mediatore ricerca, per quanto possibile<br />

e cooperando con l’istituzione <strong>in</strong>teressata, una<br />

soluzione amichevole per elim<strong>in</strong>are il disservizio e soddisfare<br />

il cittad<strong>in</strong>o. Se una soluzione amichevole non<br />

è possibile, egli chiude il caso con una decisione motivata<br />

che può comprendere un’osservazione critica o<br />

elabora una relazione contenente progetti di raccomandazione.<br />

Il Mediatore può operare congiuntamente<br />

a difensori civici e a organi corrispondenti degli<br />

Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le<br />

proprie <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i e quelle svolte da difensori civici nazionali,<br />

nonché di migliorare la tutela dei diritti e<br />

degli <strong>in</strong>teressi dei cittad<strong>in</strong>i europei.<br />

Il Mediatore può anche agire di propria <strong>in</strong>iziativa,<br />

con i medesimi poteri e le stesse procedure di cui si<br />

avvale nell’ambito delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i avviate <strong>in</strong> base a una<br />

denuncia. Inf<strong>in</strong>e, il Mediatore presenta al Parlamento<br />

europeo una relazione annuale sulla sua attività,<br />

comprendente i risultati delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i svolte. I paesi<br />

da cui proviene il numero maggiore di denunce sono<br />

la Germania, la Francia, la Spagna e l’<strong>Italia</strong>. Buona<br />

A R C H I V I O<br />

PACE DIRIT TI UMANI<br />

13<br />

Unione Europea<br />

parte delle denunce riguarda casi di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione<br />

riferibili alla Commissione europea. Nel<br />

periodo gennaio <strong>2001</strong>- gennaio <strong>2002</strong>, il Mediatore<br />

ha ricevuto 4.075 denunce. Delle denunce esam<strong>in</strong>ate<br />

nel suddetto periodo, il 30% rientravano nel mandato<br />

del Mediatore. Attualmente, al suo secondo mandato<br />

<strong>in</strong>iziato nel 1999, è Mediatore europeo il Sig.<br />

Jacob Söderman.<br />

Commissione del Parlamento europeo<br />

per le petizioni<br />

http://www.europarl.eu.<strong>in</strong>t/committees/peti_home.htm<br />

Secondo l’art. 194 del Trattato che istituisce l’Unione<br />

Europea “Qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione, nonché<br />

ogni persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la<br />

sede sociale <strong>in</strong> uno Stato membro, ha il diritto di<br />

presentare, <strong>in</strong>dividualmente o <strong>in</strong> associazione con altri<br />

cittad<strong>in</strong>i o persone, una petizione al Parlamento<br />

europeo su una materia che rientra nel campo di attività<br />

della Comunità e che lo (la) concerne direttamente”.<br />

La Commissione è composta da un Presidente,<br />

3 Vice-presidenti, 23 membri e 15 membri<br />

supplenti. Il Rapporto della Commissione per il periodo<br />

marzo 2000 - marzo <strong>2001</strong> è il documento più<br />

aggiornato sull’attività della Commissione. Dal 1985,<br />

data <strong>in</strong> cui fu <strong>in</strong>staurata la procedura delle petizioni<br />

(prima, qu<strong>in</strong>di, del Trattato di Maastricht), ne sono<br />

state ricevute oltre 10.000. Fra i temi pr<strong>in</strong>cipali delle<br />

petizioni: protezione sociale, ambiente, salute, libertà<br />

di movimento (di persone, beni e capitali), tassazione,<br />

riconoscimento di titoli scolastici, pr<strong>in</strong>cipio di<br />

non discrim<strong>in</strong>azione. Nel 2000-<strong>2001</strong> la Commissione<br />

ha ricevuto 886 petizioni, mentre nel primo anno<br />

(1985-6) erano state 234, con un picco di 1.352 nel<br />

periodo 1994-1995.<br />

Carta dei diritti fondamentali dell’UE<br />

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è<br />

stata proclamata <strong>in</strong> occasione del Consiglio europeo di<br />

Nizza del dicembre 2000. La Carta si compone di sette<br />

Capi (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittad<strong>in</strong>anza,<br />

giustizia, disposizioni generali).<br />

Agli articoli 43 e 44 la Carta contempla rispettivamente<br />

il diritto per qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione (o qualsiasi<br />

persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale<br />

<strong>in</strong> uno Stato membro) di avere accesso al Mediatore<br />

dell’Unione e di presentare una petizione al Parlamento<br />

europeo.<br />

È un documento di carattere politico, dunque non v<strong>in</strong>colante<br />

dal punto di vista giuridico-formale. La nuova Convenzione<br />

europea che nel corso del <strong>2002</strong> dovrà elaborare<br />

la Costituzione dell’Unione, dovrà <strong>in</strong>tegrare <strong>in</strong> tale<br />

documento anche i diritti riconosciuti nella Carta, dando<br />

loro un adeguato riconoscimento giuridico. Riguardo<br />

alla Carta e al processo che ha portato alla sua elaborazione<br />

si rimanda alle <strong>in</strong>formazioni contenute <strong>in</strong>:<br />

http://www.consilium.eu.<strong>in</strong>t/df<br />

2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>

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