“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)
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Il Mediatore Europeo<br />
http://www.euro-ombudsman.eu.<strong>in</strong>t/home/it/<br />
La Decisione del Parlamento europeo che istituisce<br />
e regola la funzione del Mediatore è del 9 marzo 1994.<br />
Previsto dall’art. 195 del Trattato sull’Unione Europea,<br />
il Mediatore ha il compito di esam<strong>in</strong>are le denunce<br />
presentate da qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione e<br />
da imprese o associazioni aventi sede sociale <strong>in</strong> uno<br />
Stato membro, relative a casi di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione<br />
da parte delle istituzioni e degli organi della<br />
Comunità europea. Il Mediatore cerca una soluzione<br />
rapida, semplice e gratuita, altrimenti deferisce la<br />
questione al Parlamento europeo. La denuncia deve<br />
soddisfare alcuni requisiti formali ed essere presentata<br />
entro due anni dalla data <strong>in</strong> cui si è avuta conoscenza<br />
dei fatti contestati.<br />
Il Mediatore non esam<strong>in</strong>a casi pendenti presso un<br />
tribunale o già passati <strong>in</strong> giudicato, così come non<br />
può trattare casi che riguard<strong>in</strong>o le amm<strong>in</strong>istrazioni<br />
nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Il<br />
Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare<br />
l’avvio di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>in</strong> relazione a una denuncia<br />
ricevibile. Se ritiene che vi siano, ne <strong>in</strong>forma il<br />
cittad<strong>in</strong>o e l’istituzione <strong>in</strong>teressata. A quest’ultima<br />
trasmette copia della denuncia, chiedendole di formulare<br />
un parere. Tenendo conto delle condizioni stabilite<br />
dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle<br />
istituzioni e agli organi comunitari, come pure alle<br />
autorità degli Stati membri, di fornirgli, <strong>in</strong> tempi ragionevoli,<br />
<strong>in</strong>formazioni o documenti ai f<strong>in</strong>i dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />
e anche chiedere a funzionari europei di testimoniare.<br />
Se ritiene che sussista un caso di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione,<br />
il Mediatore ricerca, per quanto possibile<br />
e cooperando con l’istituzione <strong>in</strong>teressata, una<br />
soluzione amichevole per elim<strong>in</strong>are il disservizio e soddisfare<br />
il cittad<strong>in</strong>o. Se una soluzione amichevole non<br />
è possibile, egli chiude il caso con una decisione motivata<br />
che può comprendere un’osservazione critica o<br />
elabora una relazione contenente progetti di raccomandazione.<br />
Il Mediatore può operare congiuntamente<br />
a difensori civici e a organi corrispondenti degli<br />
Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le<br />
proprie <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i e quelle svolte da difensori civici nazionali,<br />
nonché di migliorare la tutela dei diritti e<br />
degli <strong>in</strong>teressi dei cittad<strong>in</strong>i europei.<br />
Il Mediatore può anche agire di propria <strong>in</strong>iziativa,<br />
con i medesimi poteri e le stesse procedure di cui si<br />
avvale nell’ambito delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i avviate <strong>in</strong> base a una<br />
denuncia. Inf<strong>in</strong>e, il Mediatore presenta al Parlamento<br />
europeo una relazione annuale sulla sua attività,<br />
comprendente i risultati delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i svolte. I paesi<br />
da cui proviene il numero maggiore di denunce sono<br />
la Germania, la Francia, la Spagna e l’<strong>Italia</strong>. Buona<br />
A R C H I V I O<br />
PACE DIRIT TI UMANI<br />
13<br />
Unione Europea<br />
parte delle denunce riguarda casi di cattiva amm<strong>in</strong>istrazione<br />
riferibili alla Commissione europea. Nel<br />
periodo gennaio <strong>2001</strong>- gennaio <strong>2002</strong>, il Mediatore<br />
ha ricevuto 4.075 denunce. Delle denunce esam<strong>in</strong>ate<br />
nel suddetto periodo, il 30% rientravano nel mandato<br />
del Mediatore. Attualmente, al suo secondo mandato<br />
<strong>in</strong>iziato nel 1999, è Mediatore europeo il Sig.<br />
Jacob Söderman.<br />
Commissione del Parlamento europeo<br />
per le petizioni<br />
http://www.europarl.eu.<strong>in</strong>t/committees/peti_home.htm<br />
Secondo l’art. 194 del Trattato che istituisce l’Unione<br />
Europea “Qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione, nonché<br />
ogni persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la<br />
sede sociale <strong>in</strong> uno Stato membro, ha il diritto di<br />
presentare, <strong>in</strong>dividualmente o <strong>in</strong> associazione con altri<br />
cittad<strong>in</strong>i o persone, una petizione al Parlamento<br />
europeo su una materia che rientra nel campo di attività<br />
della Comunità e che lo (la) concerne direttamente”.<br />
La Commissione è composta da un Presidente,<br />
3 Vice-presidenti, 23 membri e 15 membri<br />
supplenti. Il Rapporto della Commissione per il periodo<br />
marzo 2000 - marzo <strong>2001</strong> è il documento più<br />
aggiornato sull’attività della Commissione. Dal 1985,<br />
data <strong>in</strong> cui fu <strong>in</strong>staurata la procedura delle petizioni<br />
(prima, qu<strong>in</strong>di, del Trattato di Maastricht), ne sono<br />
state ricevute oltre 10.000. Fra i temi pr<strong>in</strong>cipali delle<br />
petizioni: protezione sociale, ambiente, salute, libertà<br />
di movimento (di persone, beni e capitali), tassazione,<br />
riconoscimento di titoli scolastici, pr<strong>in</strong>cipio di<br />
non discrim<strong>in</strong>azione. Nel 2000-<strong>2001</strong> la Commissione<br />
ha ricevuto 886 petizioni, mentre nel primo anno<br />
(1985-6) erano state 234, con un picco di 1.352 nel<br />
periodo 1994-1995.<br />
Carta dei diritti fondamentali dell’UE<br />
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è<br />
stata proclamata <strong>in</strong> occasione del Consiglio europeo di<br />
Nizza del dicembre 2000. La Carta si compone di sette<br />
Capi (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittad<strong>in</strong>anza,<br />
giustizia, disposizioni generali).<br />
Agli articoli 43 e 44 la Carta contempla rispettivamente<br />
il diritto per qualsiasi cittad<strong>in</strong>o dell’Unione (o qualsiasi<br />
persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale<br />
<strong>in</strong> uno Stato membro) di avere accesso al Mediatore<br />
dell’Unione e di presentare una petizione al Parlamento<br />
europeo.<br />
È un documento di carattere politico, dunque non v<strong>in</strong>colante<br />
dal punto di vista giuridico-formale. La nuova Convenzione<br />
europea che nel corso del <strong>2002</strong> dovrà elaborare<br />
la Costituzione dell’Unione, dovrà <strong>in</strong>tegrare <strong>in</strong> tale<br />
documento anche i diritti riconosciuti nella Carta, dando<br />
loro un adeguato riconoscimento giuridico. Riguardo<br />
alla Carta e al processo che ha portato alla sua elaborazione<br />
si rimanda alle <strong>in</strong>formazioni contenute <strong>in</strong>:<br />
http://www.consilium.eu.<strong>in</strong>t/df<br />
2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>