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Norme Tecniche di Attuazione e relativi allegati - Comune di Pescara

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“Piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile”: N.T.A.<br />

- In tutta la fascia litoranea per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> ml 50 (cinquanta), misurati a partire dal ciglio<br />

stradale lato monte, l’altezza degli e<strong>di</strong>fici non potrà superare 10,80 (<strong>di</strong>eci virgola ottanta) salvo<br />

che sia già prevista altezza inferiore. La norma presente prevale su qualunque altra ed ha<br />

carattere essenziale. Sono esclusi gli e<strong>di</strong>fici esistenti che superano tale limite <strong>di</strong> m 10,80, per i<br />

quali, nel caso <strong>di</strong> interventi, l’altezza esistente non può essere superata<br />

e) V: Volume dell'e<strong>di</strong>ficio (mc)<br />

- E' espresso dalla somma dei prodotti delle superfici utili lorde <strong>di</strong> ogni piano per le relative altezze<br />

lorde misurate da pavimento a pavimento, ad eccezione dell'ultimo piano abitabile misurato da<br />

pavimento a soffitto o intradosso del solaio.<br />

- Sono esclusi dal computo delle altezze lorde, gli extra spessori dei solai per la parte non<br />

strutturale eccedente a cm.10 e fino ad un massimo <strong>di</strong> ulteriori cm.15, qualora il maggiore<br />

spessore contribuisca in maniera determinante al miglioramento dei livelli <strong>di</strong> coibentazione<br />

termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici.<br />

- Alle istanze per il rilascio dei permessi <strong>di</strong> costruire o presentazioni <strong>di</strong> denunce <strong>di</strong> inizio attività<br />

(DIA) <strong>di</strong> coloro che intendono avvalersi delle agevolazioni previste nel presente capoverso deve<br />

essere, contestualmente, allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici<br />

<strong>di</strong>mostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'e<strong>di</strong>ficio e particolari costruttivi, in<br />

scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto, in cui va <strong>di</strong>mostrato il<br />

miglioramento dei livelli <strong>di</strong> coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi<br />

energetici.<br />

- I locali interrati, anche parzialmente, non possono essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione. Nel caso <strong>di</strong><br />

costruzioni su terreno in pen<strong>di</strong>o, che abbiano un piano solo parzialmente interrato, possono<br />

essere a<strong>di</strong>biti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.<br />

f) Df: Distanza minima tra i fabbricati (m)<br />

Per <strong>di</strong>stanza minima tra i fabbricati si intende la <strong>di</strong>stanza tra le pareti antistanti i fabbricati, o corpi <strong>di</strong><br />

fabbrica degli stessi, misurata nei punti <strong>di</strong> massima sporgenza della superficie coperta ai sensi della<br />

lett. b) del presente articolo. Per sporgenze superiori a mt 1,50 la <strong>di</strong>stanza deve essere maggiorata<br />

della eccedenza stessa.<br />

Salvo maggiori <strong>di</strong>stanze stabilite nelle norme <strong>di</strong> zona, si applicano le <strong>di</strong>stanze fissate nell'art. 9 del<br />

D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.<br />

In particolare, nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuova costruzione e sopraelevazione (anche in caso <strong>di</strong><br />

rifacimento <strong>di</strong> coperture esistenti con aumento altimetrico dei muri perimetrali e <strong>di</strong> timpano) è,<br />

comunque, prescritta in tutte le zone, con esclusione delle zone A, una <strong>di</strong>stanza minima assoluta <strong>di</strong><br />

mt 10,00 tra pareti finestrate (o parti <strong>di</strong> pareti finestrate) e pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti. La <strong>di</strong>stanza tra<br />

pareti finestrate deve essere rispettata anche fra pareti <strong>di</strong> uno stesso e<strong>di</strong>ficio che si fronteggiano<br />

qualora non appartenenti alla stessa unità immobiliare, nonché in presenza <strong>di</strong> porticati, logge o<br />

altane coperte eseguite con strutture a carattere permanente.<br />

Il rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime non si applica nel caso <strong>di</strong> strutture aventi carattere precario e<br />

funzione <strong>di</strong> mero arredo (tettoie, e chioschi da giar<strong>di</strong>no completamente aperti da realizzare con<br />

elementi in legno, ferro o altro materiale <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni e capacità portante).<br />

Ai fini del calcolo delle <strong>di</strong>stanze non costituiscono e<strong>di</strong>fici gli accessori esistenti non abitativi <strong>di</strong> altezza<br />

complessiva non superiore a mt 3,00, misurata nei termini <strong>di</strong> cui alla lettera d) del presente articolo.<br />

E' altresì prescritta nelle zone <strong>di</strong> espansione una <strong>di</strong>stanza minima pari all'altezza del fabbricato più<br />

alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli e<strong>di</strong>fici si<br />

fronteggino per uno sviluppo superiore a mt 12,00. La <strong>di</strong>stanza minima tra fabbricati nelle zone <strong>di</strong><br />

espansione, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della<br />

viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli e<strong>di</strong>fici), deve corrispondere alla larghezza della sede<br />

stradale maggiorata <strong>di</strong> mt 5,00 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a mt 7,00 , mt 7,50 per lato,<br />

per strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra mt 7,00 e mt 15,00 e mt 10,00 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza<br />

superiore a mt 15,00. Qualora le <strong>di</strong>stanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori<br />

all'altezza del fabbricato più alto, le <strong>di</strong>stanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura<br />

corrispondente all'altezza stessa.<br />

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