RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp
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quello delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (che<br />
ex Legge 300/70 possono essere costituite esclusivamente<br />
dalle organizzazioni firmatarie del CCNL).<br />
Di conseguenza la FIOM, non essendo fra i firmatari<br />
del contratto nazionale di lavoro, è esclusa da ogni tipo<br />
di rappresentanza in azienda e dai relativi diritti<br />
(ad esempio non sono riconosciuti i permessi sindacali<br />
retribuiti, la riscossione dei contributi sindacali).<br />
L’Accordo Interconfederale del 1993 ha contributo a<br />
ridurre la distanza fra il sindacato e i lavoratori rappresentati.<br />
Il ritorno al sistema delle RSA rischia di riaprire<br />
questo divario. CGIL, CISL, UIL nel 2008 avevano<br />
condiviso un accordo sulle regole di rappresentanza<br />
sindacale che però non ha avuto seguito.<br />
Gli accordi di Pomigliano e Mirafiori, con particolare<br />
riferimento al dissenso della FIOM a sottoscrivere le<br />
intese, hanno riportato alla luce il tema della rappresentanza<br />
e della rappresentatività riaprendo il dibattito<br />
fra le organizzazioni sindacali. Le relazioni industriali<br />
per essere efficaci hanno bisogno di avere certezza<br />
di regole: è quindi fondamentale che vi sia un<br />
accordo preliminare per definire, in caso di dissenso<br />
di un soggetto sindacale che non intenda sottoscrivere<br />
l’intesa, i criteri in base ai quali i negoziatori debbano<br />
aderire alla stessa.<br />
È necessario creare le condizioni favorevoli per indurre<br />
le tre Confederazioni a condividere un’intesa<br />
sulle regole di formazione del consenso e della maggioranza<br />
secondo i principi democratici e far sì che i<br />
negoziatori ne prendano atto e si uniformino alle decisioni<br />
assunte dai lavoratori.<br />
La volontà espressa dai lavoratori, opportunamente<br />
coinvolti (referendum o consultazione degli iscritti),<br />
assume un carattere vincolante nei confronti di tutti i<br />
soggetti sindacali titolati alla negoziazione di accordi.<br />
Le aziende hanno più volte espresso la necessità di<br />
avere un sistema relazionale che faccia chiarezza sui<br />
temi della rappresentanza/rappresentatività.<br />
Ferma restando la maggiore efficacia di una regolamentazione<br />
pattizia, tenuto conto delle peculiarità del<br />
tema del consenso, si impone una soluzione certa e<br />
stabile che possa contribuire a fissare regole del gioco<br />
comuni e rispettate in un contesto ipercompetitivo di<br />
profonde trasformazioni industriali.<br />
Clausola di responsabilità<br />
Le organizzazioni sindacali si vincolano a<br />
rendere esigibili le condizioni concordate nell’accordo.<br />
Si applicano sanzioni disciplinari<br />
al singolo lavoratore e si penalizzano le organizzazioni<br />
Sindacali se non rispettano l’accordo<br />
(ad esempio agibilità sindacali, trattenute).<br />
È sentita la necessità anche in altri settori di prevedere<br />
una clausola di responsabilità per rendere maggiormente<br />
esigibili gli accordi sottoscritti.<br />
Le sanzioni nei confronti dei soggetti sindacali sono<br />
tuttavia di difficile praticabilità: le controversie attengono<br />
alle divergenze di interpretazione/applicazione<br />
dei contenuti dell’accordo e quindi non si tratta di vera<br />
e propria inosservanza sanzionabile (lo conferma<br />
l’esperienza ventennale di applicazione della legge di<br />
regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici<br />
essenziali che ha introdotto un sistema sanzionatorio).<br />
Ancora una volta si rileva l’opportunità di agire a<br />
monte definendo un quadro di norme condivise che<br />
prevengano il conflitto e lo disciplinino attenuando il<br />
rischio di contestazione degli impegni sottoscritti.<br />
Le organizzazioni sindacali dovrebbero condividere<br />
regole “certe” atte a stabilire il principio che la volontà<br />
espressa dai lavoratori è centrale e vincolante per tutte<br />
le organizzazioni sindacali.<br />
Assenteismo per malattia<br />
L’obiettivo degli accordi di Pomigliano e Mirafiori,<br />
è quello di contrastare le forme di “assenteismo”<br />
caratterizzato da periodi brevi di<br />
assenza ripetuti nel tempo e in determinate<br />
circostanze attraverso la non corresponsione<br />
della retribuzione dei primi giorni di malattia,<br />
introducendo uno sfidante meccanismo<br />
di soglie progressivamente decrementali al fine<br />
di contenere il tasso di assenze.<br />
Le soluzioni individuate da FIAT sono di sicuro interesse.<br />
L’esigenza di contrastare il micro assenteismo<br />
per malattia per un recupero del differenziale di produttività<br />
del sistema paese, è percepita in diversi settori<br />
produttivi tanto da riproporre tale tema, non solo<br />
nell’ambito già applicato della retribuzione variabile,<br />
ma anche in quello della retribuzione fissa reintroducendo<br />
la “cd carenza”.<br />
Le aziende hanno la necessità di definire – in sede di<br />
contrattazione decentrata – interventi efficaci atti a<br />
contenere il fenomeno dell’assenteismo anomalo per<br />
malattia.<br />
Abbiamo raccolto queste testimonianze in occasione dell’evento<br />
milanese del 4 e 5 aprile scorso dal titolo Le nuove<br />
relazioni industriali alla luce degli accordi di Pomigliano<br />
e Mirafiori, realizzato da Optime in collaborazione con<br />
AIDP. Vi segnaliamo il prossimo appuntamento Le novità<br />
previdenziali e i riflessi sulla gestione del rapporto<br />
di lavoro che si terrà a Roma, il 21 giugno 2011 presso<br />
l’Hotel Savoy, e a Milano, il 28 giugno 2011 presso il<br />
Grand Hotel et de Milan.<br />
Approfondimenti su www.aidp.it - calendario eventi.<br />
16 | DdP | GIUGNO 2011