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RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp

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quello delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (che<br />

ex Legge 300/70 possono essere costituite esclusivamente<br />

dalle organizzazioni firmatarie del CCNL).<br />

Di conseguenza la FIOM, non essendo fra i firmatari<br />

del contratto nazionale di lavoro, è esclusa da ogni tipo<br />

di rappresentanza in azienda e dai relativi diritti<br />

(ad esempio non sono riconosciuti i permessi sindacali<br />

retribuiti, la riscossione dei contributi sindacali).<br />

L’Accordo Interconfederale del 1993 ha contributo a<br />

ridurre la distanza fra il sindacato e i lavoratori rappresentati.<br />

Il ritorno al sistema delle RSA rischia di riaprire<br />

questo divario. CGIL, CISL, UIL nel 2008 avevano<br />

condiviso un accordo sulle regole di rappresentanza<br />

sindacale che però non ha avuto seguito.<br />

Gli accordi di Pomigliano e Mirafiori, con particolare<br />

riferimento al dissenso della FIOM a sottoscrivere le<br />

intese, hanno riportato alla luce il tema della rappresentanza<br />

e della rappresentatività riaprendo il dibattito<br />

fra le organizzazioni sindacali. Le relazioni industriali<br />

per essere efficaci hanno bisogno di avere certezza<br />

di regole: è quindi fondamentale che vi sia un<br />

accordo preliminare per definire, in caso di dissenso<br />

di un soggetto sindacale che non intenda sottoscrivere<br />

l’intesa, i criteri in base ai quali i negoziatori debbano<br />

aderire alla stessa.<br />

È necessario creare le condizioni favorevoli per indurre<br />

le tre Confederazioni a condividere un’intesa<br />

sulle regole di formazione del consenso e della maggioranza<br />

secondo i principi democratici e far sì che i<br />

negoziatori ne prendano atto e si uniformino alle decisioni<br />

assunte dai lavoratori.<br />

La volontà espressa dai lavoratori, opportunamente<br />

coinvolti (referendum o consultazione degli iscritti),<br />

assume un carattere vincolante nei confronti di tutti i<br />

soggetti sindacali titolati alla negoziazione di accordi.<br />

Le aziende hanno più volte espresso la necessità di<br />

avere un sistema relazionale che faccia chiarezza sui<br />

temi della rappresentanza/rappresentatività.<br />

Ferma restando la maggiore efficacia di una regolamentazione<br />

pattizia, tenuto conto delle peculiarità del<br />

tema del consenso, si impone una soluzione certa e<br />

stabile che possa contribuire a fissare regole del gioco<br />

comuni e rispettate in un contesto ipercompetitivo di<br />

profonde trasformazioni industriali.<br />

Clausola di responsabilità<br />

Le organizzazioni sindacali si vincolano a<br />

rendere esigibili le condizioni concordate nell’accordo.<br />

Si applicano sanzioni disciplinari<br />

al singolo lavoratore e si penalizzano le organizzazioni<br />

Sindacali se non rispettano l’accordo<br />

(ad esempio agibilità sindacali, trattenute).<br />

È sentita la necessità anche in altri settori di prevedere<br />

una clausola di responsabilità per rendere maggiormente<br />

esigibili gli accordi sottoscritti.<br />

Le sanzioni nei confronti dei soggetti sindacali sono<br />

tuttavia di difficile praticabilità: le controversie attengono<br />

alle divergenze di interpretazione/applicazione<br />

dei contenuti dell’accordo e quindi non si tratta di vera<br />

e propria inosservanza sanzionabile (lo conferma<br />

l’esperienza ventennale di applicazione della legge di<br />

regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici<br />

essenziali che ha introdotto un sistema sanzionatorio).<br />

Ancora una volta si rileva l’opportunità di agire a<br />

monte definendo un quadro di norme condivise che<br />

prevengano il conflitto e lo disciplinino attenuando il<br />

rischio di contestazione degli impegni sottoscritti.<br />

Le organizzazioni sindacali dovrebbero condividere<br />

regole “certe” atte a stabilire il principio che la volontà<br />

espressa dai lavoratori è centrale e vincolante per tutte<br />

le organizzazioni sindacali.<br />

Assenteismo per malattia<br />

L’obiettivo degli accordi di Pomigliano e Mirafiori,<br />

è quello di contrastare le forme di “assenteismo”<br />

caratterizzato da periodi brevi di<br />

assenza ripetuti nel tempo e in determinate<br />

circostanze attraverso la non corresponsione<br />

della retribuzione dei primi giorni di malattia,<br />

introducendo uno sfidante meccanismo<br />

di soglie progressivamente decrementali al fine<br />

di contenere il tasso di assenze.<br />

Le soluzioni individuate da FIAT sono di sicuro interesse.<br />

L’esigenza di contrastare il micro assenteismo<br />

per malattia per un recupero del differenziale di produttività<br />

del sistema paese, è percepita in diversi settori<br />

produttivi tanto da riproporre tale tema, non solo<br />

nell’ambito già applicato della retribuzione variabile,<br />

ma anche in quello della retribuzione fissa reintroducendo<br />

la “cd carenza”.<br />

Le aziende hanno la necessità di definire – in sede di<br />

contrattazione decentrata – interventi efficaci atti a<br />

contenere il fenomeno dell’assenteismo anomalo per<br />

malattia.<br />

Abbiamo raccolto queste testimonianze in occasione dell’evento<br />

milanese del 4 e 5 aprile scorso dal titolo Le nuove<br />

relazioni industriali alla luce degli accordi di Pomigliano<br />

e Mirafiori, realizzato da Optime in collaborazione con<br />

AIDP. Vi segnaliamo il prossimo appuntamento Le novità<br />

previdenziali e i riflessi sulla gestione del rapporto<br />

di lavoro che si terrà a Roma, il 21 giugno 2011 presso<br />

l’Hotel Savoy, e a Milano, il 28 giugno 2011 presso il<br />

Grand Hotel et de Milan.<br />

Approfondimenti su www.aidp.it - calendario eventi.<br />

16 | DdP | GIUGNO 2011

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