RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp
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c.d. gestionali (v. Cass. n. 19275/2008) ed è parimenti<br />
opinione consolidata, quella che riconosce efficacia<br />
ultra partes al contratto collettivo, anche aziendale,<br />
“delegato” da una fonte primaria. Non vi è invece<br />
uniformità di vedute per quanto riguarda il tema<br />
dell’efficacia del contratto aziendale propriamente<br />
normativo.<br />
La giurisprudenza ha oscillato tra l’affermazione dell’efficacia<br />
erga omnes, in ragione dell’indivisibilità degli<br />
interessi regolati, oltre che della “oggettiva funzione di regolamentazione<br />
uniforme propria degli accordi aziendali” (così<br />
Cass. 25 marzo 2002, n. 4218) e il recupero della<br />
concezione privatistica fondata sul mandato, con conseguente<br />
e antitetica limitazione dell’ambito di efficacia<br />
ai soli iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 4<br />
maggio 1994, n. 4295).<br />
A ciò si aggiunga che anche il contenuto migliorativo<br />
ovvero peggiorativo del contratto è stato talora ritenuto<br />
rilevante ai fini della definizione dell’ambito soggettivo<br />
di efficacia, affermandosi che l’accordo aziendale<br />
avrebbe efficacia erga omnes, purché non contenga<br />
“soltanto disposizioni peggiorative rispetto a quelle contenute<br />
nel precedente contratto collettivo” (Cass. 1438/1993).<br />
Altre pronunce hanno invece ricollegato l’estensione<br />
degli effetti ultra partes all’implicita accettazione delle<br />
regole dettate in materia di elezione della RSU aziendale<br />
(secondo Corte d’Appello di Milano, 4 marzo<br />
2003, il contratto sottoscritto dall’RSU è vincolante<br />
nei confronti dei lavoratori che abbiano partecipato<br />
all’elezione, visto che anche il voto assegnato al candidato<br />
non eletto sarebbe attestazione della volontà di<br />
accettare le regole elettorali e, di conseguenza, la rappresentanza<br />
dei soggetti risultanti vincitori).<br />
L’iter logico seguito da Cass. 10353/2004 è significativo<br />
di come il tema sia ben lontano da trovare una<br />
composizione, facendo registrare un’evidente tensione<br />
tra le premesse civilistiche della Corte, secondo cui<br />
il sistema contrattuale sarebbe fondato “su princìpi privatistici<br />
e sulla rappresentanza negoziale”, e la successiva affermazione<br />
di una generalizzata efficacia del contratto<br />
aziendale, impedita solo dal dissenso sindacale.<br />
Conclusioni<br />
Queste criticità, collegate a quelle già evidenziate in<br />
relazione a struttura e funzionamento delle rappresentanze<br />
sindacali aziendali, non possono che portare<br />
a condividere la necessità, da più parti sentita<br />
– e che trova riscontro anche negli Accordi del 2009<br />
citati in apertura – di un intervento in materia di<br />
rappresentanza e rappresentatività sindacale e di efficacia<br />
del contratto collettivo; intervento che, verosimilmente,<br />
per portare a soluzioni dotate di una<br />
certa stabilità, dovrebbe vedere la presenza del legislatore.<br />
DdP | GIUGNO 2011 | 55