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RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp

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c.d. gestionali (v. Cass. n. 19275/2008) ed è parimenti<br />

opinione consolidata, quella che riconosce efficacia<br />

ultra partes al contratto collettivo, anche aziendale,<br />

“delegato” da una fonte primaria. Non vi è invece<br />

uniformità di vedute per quanto riguarda il tema<br />

dell’efficacia del contratto aziendale propriamente<br />

normativo.<br />

La giurisprudenza ha oscillato tra l’affermazione dell’efficacia<br />

erga omnes, in ragione dell’indivisibilità degli<br />

interessi regolati, oltre che della “oggettiva funzione di regolamentazione<br />

uniforme propria degli accordi aziendali” (così<br />

Cass. 25 marzo 2002, n. 4218) e il recupero della<br />

concezione privatistica fondata sul mandato, con conseguente<br />

e antitetica limitazione dell’ambito di efficacia<br />

ai soli iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 4<br />

maggio 1994, n. 4295).<br />

A ciò si aggiunga che anche il contenuto migliorativo<br />

ovvero peggiorativo del contratto è stato talora ritenuto<br />

rilevante ai fini della definizione dell’ambito soggettivo<br />

di efficacia, affermandosi che l’accordo aziendale<br />

avrebbe efficacia erga omnes, purché non contenga<br />

“soltanto disposizioni peggiorative rispetto a quelle contenute<br />

nel precedente contratto collettivo” (Cass. 1438/1993).<br />

Altre pronunce hanno invece ricollegato l’estensione<br />

degli effetti ultra partes all’implicita accettazione delle<br />

regole dettate in materia di elezione della RSU aziendale<br />

(secondo Corte d’Appello di Milano, 4 marzo<br />

2003, il contratto sottoscritto dall’RSU è vincolante<br />

nei confronti dei lavoratori che abbiano partecipato<br />

all’elezione, visto che anche il voto assegnato al candidato<br />

non eletto sarebbe attestazione della volontà di<br />

accettare le regole elettorali e, di conseguenza, la rappresentanza<br />

dei soggetti risultanti vincitori).<br />

L’iter logico seguito da Cass. 10353/2004 è significativo<br />

di come il tema sia ben lontano da trovare una<br />

composizione, facendo registrare un’evidente tensione<br />

tra le premesse civilistiche della Corte, secondo cui<br />

il sistema contrattuale sarebbe fondato “su princìpi privatistici<br />

e sulla rappresentanza negoziale”, e la successiva affermazione<br />

di una generalizzata efficacia del contratto<br />

aziendale, impedita solo dal dissenso sindacale.<br />

Conclusioni<br />

Queste criticità, collegate a quelle già evidenziate in<br />

relazione a struttura e funzionamento delle rappresentanze<br />

sindacali aziendali, non possono che portare<br />

a condividere la necessità, da più parti sentita<br />

– e che trova riscontro anche negli Accordi del 2009<br />

citati in apertura – di un intervento in materia di<br />

rappresentanza e rappresentatività sindacale e di efficacia<br />

del contratto collettivo; intervento che, verosimilmente,<br />

per portare a soluzioni dotate di una<br />

certa stabilità, dovrebbe vedere la presenza del legislatore.<br />

DdP | GIUGNO 2011 | 55

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