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RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp

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RSU e RSA: rapprentanza,<br />

rappresentatività, limiti e prospettive<br />

Giacinto Favalli (segreteriaavvgfavalli@trifiro.it)<br />

Partner Trifirò & Partners<br />

Nel nostro sistema giuridico convivono due forme di<br />

rappresentanza sindacale in azienda: le Rappresentanze<br />

Sindacali Aziendali – disciplinate dall’art. 19<br />

Stat. Lav. – e le Rappresentanze Sindacali Unitarie,<br />

che trovano la loro regolamentazione nell’Accordo interconfederale<br />

del 23 luglio 1993 e nei successivi Protocolli<br />

Attuativi.<br />

Inoltre, nell’Accordo interconfederale del 15 aprile<br />

2009 per l’attuazione dell’accordo quadro del 22 gennaio<br />

2009, all’art. 7 le Parti Sociali hanno confermato<br />

il proprio interesse a definire un ulteriore, specifico<br />

accordo per aggiornare le regole pattizie che disciplinano<br />

la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.<br />

Si segnala, peraltro, che le intese del 2009 non<br />

sono state sottoscritte dalla CGIL.<br />

RSA e RSU: costituzione, struttura e funzionamento<br />

Quanto alle RSA, è noto come l’attuale formulazione<br />

dell’art. 19 Stat. Lav. ne consenta la formazione –<br />

ad iniziativa dei lavoratori – nell’ambito delle associazioni<br />

sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi<br />

di lavoro applicati nell’unità produttiva.<br />

La RSU si presenta, invece, come un organismo a<br />

composizione mista e “dalla doppia anima”, insieme<br />

elettiva ed associativa.<br />

Questi organismi sono stati e sono, per un verso, fondamentali<br />

per la gestione e lo sviluppo delle relazioni<br />

sindacali ma, per altro verso, hanno evidenziato<br />

rilevanti profili di criticità con riguardo sia al loro<br />

funzionamento sia all’effetto della loro azione, in<br />

particolare sul piano della contrattazione collettiva<br />

e più in generale della vincolatività giuridica delle<br />

decisioni dalle stesse assunte rispetto al personale<br />

aziendale.<br />

Per quanto riguarda le RSA, sono sorti dubbi interpretativi<br />

in merito alla loro costituzione, ed in particolare<br />

con riferimento all’interpretazione da darsi al-<br />

la dizione “associazioni<br />

sindacali che siano firmatarie<br />

di contratti collettivi<br />

di lavoro applicati nell’unità<br />

produttiva” rinvenibile<br />

nell’art. 19 Stat. Lav.<br />

Cass. 12584/2002 ha ad<br />

esempio ritenuto che non<br />

risulterebbe sufficiente né<br />

la mera adesione ad un<br />

contratto negoziato da altra<br />

organizzazione, né l’applicazione nell’unità produttiva<br />

della sola parte economica di un contratto collettivo,<br />

né l’applicazione del contratto dovuta a mera<br />

concessione del datore di lavoro.<br />

Ancora, la Cassazione si è espressa di recente (con pronuncia<br />

n. 19275/2008) nel senso che l’aver sottoscritto<br />

contratti “gestionali” non sia sufficiente a comprovare<br />

la rappresentatività richiesta dall’art. 19 Stat.<br />

Lav., sul presupposto che “la capacità dell’organizzazione<br />

sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell’imprenditore<br />

è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo,<br />

certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura,<br />

dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da<br />

attestare l’effettività dell’azione sindacale, rappresentando un<br />

arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo<br />

su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri<br />

episodi contingenti della vita dell’azienda”.<br />

Quanto alla RSU, il suo funzionamento ha creato<br />

maggiori problematiche interpretative rispetto a quello<br />

delle RSA; ciò, anche per il suo essere organismo<br />

di derivazione “composita” (prevalentemente elettiva<br />

ma, per un terzo, associativa).<br />

Caratteristica che si riflette anche sul versante operativo:<br />

la tentata ed imperfetta realizzazione di un<br />

organismo negoziale unitario a livello aziendale si<br />

scontra – e ingenera contenzioso in materia – con<br />

le “rivendicazioni di autonomia” delle singole componenti.<br />

È discusso, ad esempio, se l’esercizio della facoltà di<br />

indire assemblee ex art. 20 Stat. Lav. spetti in via esclusiva<br />

all’RSU nella sua interezza, posto che lo stesso sarebbe<br />

stato configurato dalla fonte istitutiva come or-<br />

M 0 N D O L E G A L E<br />

DdP | GIUGNO 2011 | 53

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