RELAZIONI INDUSTRIALI RELAZIONI INDUSTRIALI - Aidp
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RSU e RSA: rapprentanza,<br />
rappresentatività, limiti e prospettive<br />
Giacinto Favalli (segreteriaavvgfavalli@trifiro.it)<br />
Partner Trifirò & Partners<br />
Nel nostro sistema giuridico convivono due forme di<br />
rappresentanza sindacale in azienda: le Rappresentanze<br />
Sindacali Aziendali – disciplinate dall’art. 19<br />
Stat. Lav. – e le Rappresentanze Sindacali Unitarie,<br />
che trovano la loro regolamentazione nell’Accordo interconfederale<br />
del 23 luglio 1993 e nei successivi Protocolli<br />
Attuativi.<br />
Inoltre, nell’Accordo interconfederale del 15 aprile<br />
2009 per l’attuazione dell’accordo quadro del 22 gennaio<br />
2009, all’art. 7 le Parti Sociali hanno confermato<br />
il proprio interesse a definire un ulteriore, specifico<br />
accordo per aggiornare le regole pattizie che disciplinano<br />
la rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.<br />
Si segnala, peraltro, che le intese del 2009 non<br />
sono state sottoscritte dalla CGIL.<br />
RSA e RSU: costituzione, struttura e funzionamento<br />
Quanto alle RSA, è noto come l’attuale formulazione<br />
dell’art. 19 Stat. Lav. ne consenta la formazione –<br />
ad iniziativa dei lavoratori – nell’ambito delle associazioni<br />
sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi<br />
di lavoro applicati nell’unità produttiva.<br />
La RSU si presenta, invece, come un organismo a<br />
composizione mista e “dalla doppia anima”, insieme<br />
elettiva ed associativa.<br />
Questi organismi sono stati e sono, per un verso, fondamentali<br />
per la gestione e lo sviluppo delle relazioni<br />
sindacali ma, per altro verso, hanno evidenziato<br />
rilevanti profili di criticità con riguardo sia al loro<br />
funzionamento sia all’effetto della loro azione, in<br />
particolare sul piano della contrattazione collettiva<br />
e più in generale della vincolatività giuridica delle<br />
decisioni dalle stesse assunte rispetto al personale<br />
aziendale.<br />
Per quanto riguarda le RSA, sono sorti dubbi interpretativi<br />
in merito alla loro costituzione, ed in particolare<br />
con riferimento all’interpretazione da darsi al-<br />
la dizione “associazioni<br />
sindacali che siano firmatarie<br />
di contratti collettivi<br />
di lavoro applicati nell’unità<br />
produttiva” rinvenibile<br />
nell’art. 19 Stat. Lav.<br />
Cass. 12584/2002 ha ad<br />
esempio ritenuto che non<br />
risulterebbe sufficiente né<br />
la mera adesione ad un<br />
contratto negoziato da altra<br />
organizzazione, né l’applicazione nell’unità produttiva<br />
della sola parte economica di un contratto collettivo,<br />
né l’applicazione del contratto dovuta a mera<br />
concessione del datore di lavoro.<br />
Ancora, la Cassazione si è espressa di recente (con pronuncia<br />
n. 19275/2008) nel senso che l’aver sottoscritto<br />
contratti “gestionali” non sia sufficiente a comprovare<br />
la rappresentatività richiesta dall’art. 19 Stat.<br />
Lav., sul presupposto che “la capacità dell’organizzazione<br />
sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell’imprenditore<br />
è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo,<br />
certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura,<br />
dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da<br />
attestare l’effettività dell’azione sindacale, rappresentando un<br />
arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo<br />
su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri<br />
episodi contingenti della vita dell’azienda”.<br />
Quanto alla RSU, il suo funzionamento ha creato<br />
maggiori problematiche interpretative rispetto a quello<br />
delle RSA; ciò, anche per il suo essere organismo<br />
di derivazione “composita” (prevalentemente elettiva<br />
ma, per un terzo, associativa).<br />
Caratteristica che si riflette anche sul versante operativo:<br />
la tentata ed imperfetta realizzazione di un<br />
organismo negoziale unitario a livello aziendale si<br />
scontra – e ingenera contenzioso in materia – con<br />
le “rivendicazioni di autonomia” delle singole componenti.<br />
È discusso, ad esempio, se l’esercizio della facoltà di<br />
indire assemblee ex art. 20 Stat. Lav. spetti in via esclusiva<br />
all’RSU nella sua interezza, posto che lo stesso sarebbe<br />
stato configurato dalla fonte istitutiva come or-<br />
M 0 N D O L E G A L E<br />
DdP | GIUGNO 2011 | 53