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La Tradizione Cattolica - Fraternità Sacerdotale di San Pio X

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Il modello dell’educazione scolastica familiare<br />

Visto il gravissimo quadro sopra esposto in cui si<br />

trova la scuola pubblica italiana, può essere opportuno<br />

ricordare che la legge italiana permette ai<br />

genitori <strong>di</strong> formare i figli anche non giovandosi<br />

delle strutture pubbliche a ciò preposte; ciò a con<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> avvisare il Dirigente scolastico della scuola<br />

<strong>di</strong> competenza delle proprie intenzioni e a con<strong>di</strong>zione<br />

che gli studenti della scuola familiare, ovvero<br />

seguiti dai propri genitori, superino alla fine <strong>di</strong> ogni<br />

anno scolastico un esame <strong>di</strong> ammissione all'anno<br />

scolastico successivo presso una scuola o statale, o<br />

legalmente riconosciuta (parificata).<br />

Ve<strong>di</strong>amo brevemente il quadro legislativo:<br />

a) l'art. 30 della Costituzione afferma: “E' dovere<br />

e <strong>di</strong>ritto dei genitori mantenere, istruire ed educare<br />

i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi<br />

<strong>di</strong> incapacità dei genitori, la legge provvede a che<br />

siano assolti i loro compiti (...)”.<br />

dano e non abbiano un riverbero sulla vita <strong>di</strong><br />

fede degli studenti. Né va fra l'altro <strong>di</strong>menticato<br />

che in pedagogia nulla è più negativo<br />

del conflitto <strong>di</strong> autorità e che quin<strong>di</strong>, anche<br />

ammesso che i genitori abbiano sempre una<br />

preparazione sufficiente a confutare il cattivo<br />

o falso insegnamento ricevuto dai figli,<br />

questi comunque sarebbero impe<strong>di</strong>ti nel naturale<br />

processo <strong>di</strong> fiducioso abbandono ai<br />

propri professori che dovrebbe caratterizzare<br />

l'atto dell'appren<strong>di</strong>mento e sarebbero destinati<br />

a vivere in uno stato <strong>di</strong> continuo conflitto<br />

e sospetto che non è naturale, né benefico.<br />

E' certo che si comprende tutto il <strong>di</strong>scorso<br />

fin qui condotto solo se si abbandona<br />

una visione della fede superficialmente irenica<br />

e ottimista, che la considera separata da<br />

ogni aspetto culturale e filosofico e non influenzabile<br />

o vulnerabile da premesse scientifiche<br />

o logico-metodologiche errate. In<br />

altre parole il nostro <strong>di</strong>scorso mira a far<br />

<strong>La</strong> <strong>Tra<strong>di</strong>zione</strong><br />

<strong>Cattolica</strong><br />

28<br />

b) L'art. 33 della Costituzione : “L'arte e la<br />

scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. <strong>La</strong><br />

Repubblica detta le norme generali sull'istruziohne<br />

ed istituisce scuole statali per tutti gli or<strong>di</strong>ni e i<br />

gra<strong>di</strong>. Enti privati hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> istituire scuole<br />

ed istituti <strong>di</strong> educazione, senza oneri per lo<br />

Stato. <strong>La</strong> legge , nel fissare i <strong>di</strong>ritti e gli obblighi<br />

delle scuole non statali che chiedono la parità,<br />

deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro<br />

alunni un trattamento scolastico equipollente a<br />

quello degli alunni <strong>di</strong> scuole statali. E' prescritto<br />

un esame <strong>di</strong> Stato per l'ammissione ai vari or<strong>di</strong>ni<br />

e gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> scuole o per la conclusione <strong>di</strong> essi e<br />

per l'abilitazione all'esercizio professionale”.<br />

c) l'art. 111 del Decreto legislativo 16 aprile<br />

1994, n° 297 (Modalità <strong>di</strong> adempimento dell'obbligo<br />

scolastico)<br />

comma 1. “All'obbligo scolastico si adempie<br />

frequentando le scuole elementari e me<strong>di</strong>e statali<br />

o le scuole non statali abilitate al rilascio <strong>di</strong> titoli<br />

<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o riconosciuti dallo Stato o anche privatamente,<br />

secondo le norme del presente Testo Unico”<br />

comma 2. “I genitori dell'obbligato o chi ne fa le<br />

veci che intendano provvedere privatamente o<br />

<strong>di</strong>rettamente all'istruzione dell'obbligato devono<br />

<strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> averne le capacità tecnica od economica<br />

e darne comunicazione anno per anno<br />

alla competente autorità”.<br />

comprendere che, come è impossibile sviluppare<br />

della buona teologia sulla base <strong>di</strong><br />

una filosofia carente o errata, allo stesso<br />

modo è impossibile sviluppare una buona<br />

formazione spirituale dei giovani cattolici<br />

senza preoccuparsi del quadro complessivo<br />

della loro preparazione scolastica e<br />

culturale.<br />

Possiamo così riassumere la crisi<br />

della scuola pubblica: gravi carenze <strong>di</strong><br />

base, debolezza e frammentarietà degli<br />

insegnamenti e indebolimento della compattezza<br />

<strong>di</strong>sciplinare, vacuità e debolezza<br />

della preparazione professionale e culturale<br />

conseguita, impostazione <strong>di</strong> molte materie<br />

in senso fortemente anticristiano,<br />

rischio elevato <strong>di</strong> avere un corpo docente<br />

non cattolico, o ateo e materialista. Distruzione<br />

dei preambula fidei e messa a repentaglio<br />

della fede nei giovani. Non è<br />

esagerato <strong>di</strong>re che quasi tutti i programmi

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