La Tradizione Cattolica - Fraternità Sacerdotale di San Pio X
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Il modello dell’educazione scolastica familiare<br />
Visto il gravissimo quadro sopra esposto in cui si<br />
trova la scuola pubblica italiana, può essere opportuno<br />
ricordare che la legge italiana permette ai<br />
genitori <strong>di</strong> formare i figli anche non giovandosi<br />
delle strutture pubbliche a ciò preposte; ciò a con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> avvisare il Dirigente scolastico della scuola<br />
<strong>di</strong> competenza delle proprie intenzioni e a con<strong>di</strong>zione<br />
che gli studenti della scuola familiare, ovvero<br />
seguiti dai propri genitori, superino alla fine <strong>di</strong> ogni<br />
anno scolastico un esame <strong>di</strong> ammissione all'anno<br />
scolastico successivo presso una scuola o statale, o<br />
legalmente riconosciuta (parificata).<br />
Ve<strong>di</strong>amo brevemente il quadro legislativo:<br />
a) l'art. 30 della Costituzione afferma: “E' dovere<br />
e <strong>di</strong>ritto dei genitori mantenere, istruire ed educare<br />
i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi<br />
<strong>di</strong> incapacità dei genitori, la legge provvede a che<br />
siano assolti i loro compiti (...)”.<br />
dano e non abbiano un riverbero sulla vita <strong>di</strong><br />
fede degli studenti. Né va fra l'altro <strong>di</strong>menticato<br />
che in pedagogia nulla è più negativo<br />
del conflitto <strong>di</strong> autorità e che quin<strong>di</strong>, anche<br />
ammesso che i genitori abbiano sempre una<br />
preparazione sufficiente a confutare il cattivo<br />
o falso insegnamento ricevuto dai figli,<br />
questi comunque sarebbero impe<strong>di</strong>ti nel naturale<br />
processo <strong>di</strong> fiducioso abbandono ai<br />
propri professori che dovrebbe caratterizzare<br />
l'atto dell'appren<strong>di</strong>mento e sarebbero destinati<br />
a vivere in uno stato <strong>di</strong> continuo conflitto<br />
e sospetto che non è naturale, né benefico.<br />
E' certo che si comprende tutto il <strong>di</strong>scorso<br />
fin qui condotto solo se si abbandona<br />
una visione della fede superficialmente irenica<br />
e ottimista, che la considera separata da<br />
ogni aspetto culturale e filosofico e non influenzabile<br />
o vulnerabile da premesse scientifiche<br />
o logico-metodologiche errate. In<br />
altre parole il nostro <strong>di</strong>scorso mira a far<br />
<strong>La</strong> <strong>Tra<strong>di</strong>zione</strong><br />
<strong>Cattolica</strong><br />
28<br />
b) L'art. 33 della Costituzione : “L'arte e la<br />
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. <strong>La</strong><br />
Repubblica detta le norme generali sull'istruziohne<br />
ed istituisce scuole statali per tutti gli or<strong>di</strong>ni e i<br />
gra<strong>di</strong>. Enti privati hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> istituire scuole<br />
ed istituti <strong>di</strong> educazione, senza oneri per lo<br />
Stato. <strong>La</strong> legge , nel fissare i <strong>di</strong>ritti e gli obblighi<br />
delle scuole non statali che chiedono la parità,<br />
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro<br />
alunni un trattamento scolastico equipollente a<br />
quello degli alunni <strong>di</strong> scuole statali. E' prescritto<br />
un esame <strong>di</strong> Stato per l'ammissione ai vari or<strong>di</strong>ni<br />
e gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> scuole o per la conclusione <strong>di</strong> essi e<br />
per l'abilitazione all'esercizio professionale”.<br />
c) l'art. 111 del Decreto legislativo 16 aprile<br />
1994, n° 297 (Modalità <strong>di</strong> adempimento dell'obbligo<br />
scolastico)<br />
comma 1. “All'obbligo scolastico si adempie<br />
frequentando le scuole elementari e me<strong>di</strong>e statali<br />
o le scuole non statali abilitate al rilascio <strong>di</strong> titoli<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o riconosciuti dallo Stato o anche privatamente,<br />
secondo le norme del presente Testo Unico”<br />
comma 2. “I genitori dell'obbligato o chi ne fa le<br />
veci che intendano provvedere privatamente o<br />
<strong>di</strong>rettamente all'istruzione dell'obbligato devono<br />
<strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> averne le capacità tecnica od economica<br />
e darne comunicazione anno per anno<br />
alla competente autorità”.<br />
comprendere che, come è impossibile sviluppare<br />
della buona teologia sulla base <strong>di</strong><br />
una filosofia carente o errata, allo stesso<br />
modo è impossibile sviluppare una buona<br />
formazione spirituale dei giovani cattolici<br />
senza preoccuparsi del quadro complessivo<br />
della loro preparazione scolastica e<br />
culturale.<br />
Possiamo così riassumere la crisi<br />
della scuola pubblica: gravi carenze <strong>di</strong><br />
base, debolezza e frammentarietà degli<br />
insegnamenti e indebolimento della compattezza<br />
<strong>di</strong>sciplinare, vacuità e debolezza<br />
della preparazione professionale e culturale<br />
conseguita, impostazione <strong>di</strong> molte materie<br />
in senso fortemente anticristiano,<br />
rischio elevato <strong>di</strong> avere un corpo docente<br />
non cattolico, o ateo e materialista. Distruzione<br />
dei preambula fidei e messa a repentaglio<br />
della fede nei giovani. Non è<br />
esagerato <strong>di</strong>re che quasi tutti i programmi