Filippo Guagnano - Ssai - Ministero Dell'Interno
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CONTRIBUTI E SAGGI<br />
ri che” svolgevano “istituzionalmente questa attività estremamente difficile e complessa”<br />
34 era la conseguenza della pressione esercitata da una duplice spinta di segno<br />
contrario: “da un lato, le ispezioni erano contrarie all’interesse dei politici, che<br />
avrebbero dovuto guidare l’amministrazione e, invece, ne approfittavano a proprio<br />
vantaggio; dall’altro, esse davano fastidio agli stessi burocrati, che si vedevano giudicati<br />
da propri pari” 35 .<br />
La contraddizione, a lungo latente, è emersa recentemente anche sul piano<br />
normativo. Infatti, alla funzione ispettiva si è assegnato, in linea teorica, un ruolo<br />
centrale di sostegno alla conduzione degli apparati amministrativi, salvo poi ridimensionarlo<br />
con il privilegiare sul piano della carriera la titolarità di uffici dirigenziali<br />
rispetto allo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e<br />
ricerca 36 .<br />
Resta, nondimeno, la considerazione dei riflessi positivi che il movimento<br />
d’idee agitato attorno alla figura dell’ispezione negli ultimi tre o quattro decenni<br />
ha generato sul sistema amministrativo. È maturata, in altri termini, la convinzione<br />
dell’opportunità di meccanismi di controllo interno all’amministrazione di tipo<br />
non formalistico, a lungo trascurati con il pretesto della ontologica inconciliabilità<br />
con un’attività orientata alla produzione di atti e provvedimenti amministrativi<br />
piuttosto che alla erogazione di servizi al cittadino 37 . La molteplicità di obiettivi<br />
inerenti al controllo, al cui perseguimento l’attività ispettiva avrebbe dovuto contribuire<br />
in maniera pressoché esclusiva, trovando in essa l’unitario punto di forza,<br />
è stata oggi, invece, ricomposta nel disegno di una trama articolata, nella quale ai<br />
34<br />
Cfr. ZACCARIA, L’ispezione amministrativo-contabile, 4-5, il quale proseguiva sottolineando l’anacronistica<br />
abbondanza nei “ruoli organici dell’apparato statale […] di funzionari amministrativi con la qualifica di Ispettori<br />
generali che attend(eva)no a mansioni burocratiche e non” avevano “mai fatto un’ispezione” e lo svolgersi di<br />
“intere carriere direttive […] con l’aggiunta di aggettivi alla qualifica costante di «ispettori»”. Analogo giudizio è<br />
in MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 264.<br />
35<br />
Cfr. CASSESSE S., “Appalti e tangenti: chi controlla i controllori?”, in La Repubblica del 2 settembre 1992. V.<br />
anche MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 90, per il quale “l’amministrazione ispettiva” ha costituito<br />
“una branca burocratica di passaggio per funzionari destinati ad occupare posti di rilievo nelle direzioni generali,<br />
come tali fortemente integrati proprio in quelle burocrazie che avrebbero dovuto controllare”.<br />
36<br />
Artt. 19, co. 10 e 21, co. 1 d.lgs. 03.02.1993, n. 29.<br />
37<br />
Cfr. D’AURIA G., “I controlli”, sta in CASSESE S. (diretto da), Trattato di diritto amministrativo. Diritto<br />
amministrativo generale. Tomo II, Milano, Giuffrè, 2000, 1241.<br />
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