Filippo Guagnano - Ssai - Ministero Dell'Interno
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CONTRIBUTI E SAGGI<br />
provenivano dagli ispettori generali del <strong>Ministero</strong> del Tesoro Mario Napolitano e<br />
Vincenzo Graziadio 25 e dall’ispettore generale del <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione<br />
Vittorio D’Alessandro il quale, al termine di un’appassionata perorazione in<br />
favore del controllo ispettivo, ne lamentava il limitato impiego, anche per vistose<br />
carenze d’organico, quando invece esso avrebbe potuto “apportare tanta utilità<br />
pratica di sano indirizzo amministrativo” 26 .<br />
Il convegno di Bologna determinò un risveglio dell’interesse per il tema. Ad<br />
esso fecero seguito, infatti, alcune pubblicazioni nelle quali la preoccupazione di<br />
precisare i contorni formali dell’ispezione era sopravanzata da quella di marcarne i<br />
connotati finalistici. Del resto, la difficoltà di collocare entro una griglia concettuale<br />
di tipo giuridico “una materia che […] appari(va) del tutto misteriosa” 27 e lo smarrimento<br />
del giurista (e del funzionario) di fronte al “silenzio della norma” 28 consigliavano<br />
un approccio pragmatico al tema. Così, è di indubbio rilievo il fatto che un<br />
giuscontabilista, Giovanni Zaccaria, in linea con gli orientamenti emersi al convegno<br />
di Bologna, orientasse l’attenzione verso gli “aspetti extra-giuridici dell’attività”<br />
ispettiva, il cui campo “spazia(va) dalla sorveglianza, al coordinamento, alla revisione”,<br />
sfociando, talora, in “suggerimenti o addirittura” in “direttive […] eviden-<br />
25<br />
Cfr. NAPOLITANO M., e GRAZIADIO V., “I controlli ispettivi della direzione generale del Tesoro”, ibidem,<br />
251.<br />
26<br />
Cfr. D’ALESSANDRO V., “I controlli ispettivi nel <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione”, ibidem, 222. Merita<br />
di essere ricordato un passaggio della relazione in cui, con accenti retorici ma di sicuro effetto, venivano evidenziate<br />
quella frammentazione e segmentazione delle funzioni amministrative che, senza raccordi di alcun tipo, confinavano<br />
in un’isola amministrativa l’attività ispettiva, i cui esiti non venivano in tal modo adeguatamente valorizzati.<br />
Vi si legge che “il più vecchio dei problemi, ma anche il più cocente […], è costituito dal rapporto di connessione<br />
tra l’organo amministrativo e l’ispettore: questi si sente isolato e teme che il proprio lavoro ispettivo, una<br />
volta distaccatosi dal proprio autore con la presentazione della relazione, si disperda poco utilmente in valutazioni<br />
affrettate, poco meditate, avulse dalla inquadratura lungamente ponderata emersa dall’ispezione. L’ispettore,<br />
presentata la relazione, non sa più nulla di essa, delle proposte fatte, dei provvedimenti adottati e gli resta il timore<br />
che l’ufficio decida con freddo distacco, ciò che per lui fu causa di tante emozioni” (ibidem, 219).<br />
27<br />
Cfr. VALENTINI S., “Ispezione (diritto amministrativo)”, in Enciclopedia del diritto, vol. XXII, Milano, Giuffrè,<br />
1972, 945.<br />
28<br />
Ibidem, 944. L’A. sottolineava, a giustificazione delle difficoltà di inquadramento giuridico del tema, “l’informalità<br />
che regola(va)” la “materia” (947). V., anche, GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè,<br />
1970, 987, il quale, tuttavia, non rinunciava ad una ricostruzione formale della “potestà d’ispezione” dell’amministrazione,<br />
individuandone i termini di riferimento nella normativa processualistica, che conosceva (e conosce)<br />
le ispezioni giudiziali.<br />
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