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Filippo Guagnano - Ssai - Ministero Dell'Interno

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CONTRIBUTI E SAGGI<br />

provenivano dagli ispettori generali del <strong>Ministero</strong> del Tesoro Mario Napolitano e<br />

Vincenzo Graziadio 25 e dall’ispettore generale del <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione<br />

Vittorio D’Alessandro il quale, al termine di un’appassionata perorazione in<br />

favore del controllo ispettivo, ne lamentava il limitato impiego, anche per vistose<br />

carenze d’organico, quando invece esso avrebbe potuto “apportare tanta utilità<br />

pratica di sano indirizzo amministrativo” 26 .<br />

Il convegno di Bologna determinò un risveglio dell’interesse per il tema. Ad<br />

esso fecero seguito, infatti, alcune pubblicazioni nelle quali la preoccupazione di<br />

precisare i contorni formali dell’ispezione era sopravanzata da quella di marcarne i<br />

connotati finalistici. Del resto, la difficoltà di collocare entro una griglia concettuale<br />

di tipo giuridico “una materia che […] appari(va) del tutto misteriosa” 27 e lo smarrimento<br />

del giurista (e del funzionario) di fronte al “silenzio della norma” 28 consigliavano<br />

un approccio pragmatico al tema. Così, è di indubbio rilievo il fatto che un<br />

giuscontabilista, Giovanni Zaccaria, in linea con gli orientamenti emersi al convegno<br />

di Bologna, orientasse l’attenzione verso gli “aspetti extra-giuridici dell’attività”<br />

ispettiva, il cui campo “spazia(va) dalla sorveglianza, al coordinamento, alla revisione”,<br />

sfociando, talora, in “suggerimenti o addirittura” in “direttive […] eviden-<br />

25<br />

Cfr. NAPOLITANO M., e GRAZIADIO V., “I controlli ispettivi della direzione generale del Tesoro”, ibidem,<br />

251.<br />

26<br />

Cfr. D’ALESSANDRO V., “I controlli ispettivi nel <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione”, ibidem, 222. Merita<br />

di essere ricordato un passaggio della relazione in cui, con accenti retorici ma di sicuro effetto, venivano evidenziate<br />

quella frammentazione e segmentazione delle funzioni amministrative che, senza raccordi di alcun tipo, confinavano<br />

in un’isola amministrativa l’attività ispettiva, i cui esiti non venivano in tal modo adeguatamente valorizzati.<br />

Vi si legge che “il più vecchio dei problemi, ma anche il più cocente […], è costituito dal rapporto di connessione<br />

tra l’organo amministrativo e l’ispettore: questi si sente isolato e teme che il proprio lavoro ispettivo, una<br />

volta distaccatosi dal proprio autore con la presentazione della relazione, si disperda poco utilmente in valutazioni<br />

affrettate, poco meditate, avulse dalla inquadratura lungamente ponderata emersa dall’ispezione. L’ispettore,<br />

presentata la relazione, non sa più nulla di essa, delle proposte fatte, dei provvedimenti adottati e gli resta il timore<br />

che l’ufficio decida con freddo distacco, ciò che per lui fu causa di tante emozioni” (ibidem, 219).<br />

27<br />

Cfr. VALENTINI S., “Ispezione (diritto amministrativo)”, in Enciclopedia del diritto, vol. XXII, Milano, Giuffrè,<br />

1972, 945.<br />

28<br />

Ibidem, 944. L’A. sottolineava, a giustificazione delle difficoltà di inquadramento giuridico del tema, “l’informalità<br />

che regola(va)” la “materia” (947). V., anche, GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè,<br />

1970, 987, il quale, tuttavia, non rinunciava ad una ricostruzione formale della “potestà d’ispezione” dell’amministrazione,<br />

individuandone i termini di riferimento nella normativa processualistica, che conosceva (e conosce)<br />

le ispezioni giudiziali.<br />

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