Filippo Guagnano - Ssai - Ministero Dell'Interno
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<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
L’evoluzione della funzione ispettiva:<br />
ruolo e attività dell’Ispettorato della Funzione Pubblica
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
INTRODUZIONE<br />
L’esigenza di governare organizzazioni di estese dimensioni ha reso indispensabile,<br />
sin da tempo remoto, la messa a punto di strumenti che garantissero al vertice<br />
la più ampia conoscenza del concreto andamento dell’attività amministrativa,<br />
specialmente nelle loro articolazioni periferiche, al fine di verificare il rispetto degli<br />
ordini impartiti e di sanzionare i comportamenti difformi. Da questa esigenza ha<br />
avuto origine la pratica dell’ispezione quale attività di indagine, verifica, riscontro<br />
e comunicazione (peraltro unilateralmente orientata) svolta da funzionari al servizio<br />
del re - quali sono stati i missi dominici di Carlo Magno e, successivamente, gli<br />
envoyés o i commissaires du roi 1 nella Francia del XVII e XVIII secolo - progressivamente<br />
istituzionalizzata in autentica “funzione”.<br />
In ciò, vale a dire nella sua oscillazione tra i due poli della conoscenza e del<br />
controllo, peraltro intimamente compenetrati, e nel legame con il processo di centralizzazione<br />
degli apparati, peculiare della storia amministrativa francese 2 , è possibile<br />
rinvenire quella connotazione tipicamente autoritaria, e persino inquisitoria,<br />
che ne ha variamente condizionato l’esistenza e l’operatività, tanto in Francia quanto,<br />
e soprattutto, in Italia. Questo spiega, del resto, la sua assenza in ordinamenti<br />
amministrativi ai quali la tematica del controllo era ed è tutt’altro che estranea 3 .<br />
Se in Francia le ispezioni, con la costituzione di corpi specifici ad hoc e,<br />
primo fra tutti, di quella Inspection Général des Finances che è ben presto assurta al<br />
rango di grand corps de l’État, hanno rappresentato lo strumento principale ed<br />
indefettibile di controllo e di raccordo tra il centro e la periferia, adoperato dal vertice<br />
politico, facendo costantemente parte del “paesaggio amministrativo” 4 per aver<br />
dato vita ad una consolidata tradizione che ne ha consacrato la “legittimità storica”<br />
5 , in Italia, la cui tradizione amministrativa, malgrado la presenza di tratti di<br />
1<br />
Cfr. MÉNIER J., Les inspections générales, Paris, Berger-Levrault, 1988, 13 e 61.<br />
2<br />
Ibidem, 59 e 61.<br />
3<br />
Ibidem, 53-9.<br />
4<br />
Ibidem, 9.<br />
5<br />
Cfr. KESSLER M.C., Les grands corps de l’État, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,<br />
1986, passim e spec. 17, secondo la quale l’Inspection des Finances, come gli altri grands corps, è riuscita a rendersi<br />
indispensabile quali che fossero i regimi e i governi politici. Cfr., anche, BRAIBANT G. e STIRN B., Le droit<br />
administratif français, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques & Dalloz, 1997, 67; CHA-<br />
PUS R., Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 1997, 399-400.<br />
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<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
assoluta originalità 6 , ricalca, per alcuni versi, soluzioni francesi, la funzione ispettiva<br />
ha avuto una vicenda meno lineare, rivestendo un ruolo solo a tratti centrale<br />
nella dinamica delle relazioni fra poteri amministrativi.<br />
Connessa con l’antico e solo recentemente risolto - almeno sul piano normativo<br />
- nodo dei controlli interni all’amministrazione 7 , la funzione ispettiva ha stentato,<br />
almeno in Italia, a trovare una sua precisa collocazione, rimanendone adombrata<br />
dall’attività di quella burocrazia del controllo (formale) sulla spesa progressivamente<br />
consolidatasi dai tempi della legge Cambray-Digny 8 . Il carattere pervasivo<br />
della cultura del diritto amministrativo, con la conseguente inclinazione al controllo<br />
di tipo esclusivamente formale, la difficile catturabilità della nozione entro<br />
stringenti e rassicuranti limiti definitori ad opera delle categorie dell’a priori giuridico,<br />
la tradizionale debolezza del centralismo italiano sono all’origine di quell’andamento<br />
parabolico, tra impulsi e depotenziamenti, della funzione ispettiva.<br />
Su queste premesse, le quali tracciano in qualche modo le coordinate entro<br />
le quali si iscrivono le riflessioni dedicate al tema nonché gli sviluppi dell’attività<br />
ispettiva nell’amministrazione italiana in anni più recenti, si innesta un breve profilo<br />
storico di carattere generale, al fine di meglio inquadrare le vicende dell’Ispettorato<br />
operante nell’ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica, emblematiche<br />
della continua tensione fra tradizione e innovazione cui soggiace tutt’oggi la<br />
funzione ispettiva. E questo è ciò che emerge, oltre che dagli orizzonti disegnati da<br />
normative di riforma, anche e soprattutto da una “ricognizione del concreto modo<br />
di operare degli uffici”, “fulcro di ogni ricostruzione della storia effettiva degli<br />
apparati pubblici” 9 .<br />
LA FUNZIONE ISPETTIVA NELLA TRADIZIONE AMMINISTRATIVA ITALIANA<br />
Nella seconda metà dell’ottocento, quando in Francia la funzione ispettiva<br />
6<br />
Cfr. CASSESE S., “I caratteri originali della storia amministrativa italiana”, in Le carte e la storia, 5 (1999), n.1,<br />
7-15.<br />
7<br />
Il riferimento è al d.lgs. 30.07.1999, n. 286, concernente il “riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti<br />
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni<br />
pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.<br />
8<br />
Si tratta della legge di contabilità del 22.04.1869, n. 5026.<br />
9<br />
Cfr. SEPE S., Amministrazione e storia. Problemi della evoluzione degli apparati dall’Unità ai nostri giorni, Rimini,<br />
Maggioli, 1995, 381.<br />
159
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
andava consolidandosi intorno a quel corpo di alti e, col tempo, sempre più autorevoli<br />
funzionari della Inspection Générale des Finances, il cui punto di forza era<br />
costituito dal carattere interministeriale della sua attività 10 , l’amministrazione italiana,<br />
nata dal disegno cavouriano del 1853, faceva registrare la presenza di strutture<br />
ispettive solo in alcuni ministeri. La scelta, caldeggiata da Cavour 11 , recava,<br />
verosimilmente, il segno di un’intrinseca debolezza della neonata amministrazione<br />
unitaria, quasi marchio di origine che ne avrebbe contrassegnato la fisionomia nel<br />
corso del successivo sviluppo storico.<br />
Per quanto interessanti, le esperienze maturate nel primo quarantennio di<br />
vita amministrativa unitaria, fra le quali indubbiamente più significative furono<br />
quelle dei ministeri della Pubblica Istruzione 12 e dell’Interno 13 , non ebbero quella<br />
portata e quella incisività tali da indurre un consolidamento della funzione ispettiva.<br />
Anzi, le frequenti riorganizzazioni dei corpi ispettivi, con alternanza di soppressioni<br />
e nuove istituzioni, per effetto di normative tra loro non sempre coerenti,<br />
e l’ostilità manifestata dagli apparati ministeriali deputati a compiti di amministrazione<br />
attiva relegarono la funzione ai margini della vita amministrativa, riducendola<br />
“a un’incidenza tanto frammentaria e, alla lunga, così insignificante” 14 .<br />
Tuttavia, le esperienze condotte nel <strong>Ministero</strong> dell’Interno, in special modo<br />
durante la direzione crispina, segnalavano, almeno nei proponimenti dichiarati, il<br />
tentativo di edulcorare la natura autoritaria dell’ispezione, individuando nell’attività<br />
dell’ispettore, di colui cioè che “porta il pensiero, l’occhio, la mano del governo<br />
ai diversi centri e alle più lontane periferie” 15 , uno scopo anche didattico e col-<br />
10<br />
Cfr. QUERMONNE J. L., L’appareil administratif de l’État, Paris, Éditions du Seuil, 1991, 83.<br />
11<br />
Cfr. MELIS G., Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 26, nota 37.<br />
12<br />
Ibidem, 86-8.<br />
13<br />
Cfr. GIANNETTO M., “Dalle ispezioni alle questure e prefetture al controllo della società civile. Il servizio<br />
ispettivo del <strong>Ministero</strong> dell’Interno fra età liberale e fascismo”, sta in MELIS G. (a cura di), Etica pubblica e amministrazione.<br />
Per una storia della corruzione nell’Italia contemporanea, Napoli, CUEN, 1999, 138-59; MELIS, Storia<br />
dell’amministrazione italiana, 88-9 e 158-60; SEPE, Amministrazione e storia, 399-400.<br />
14<br />
MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 86.<br />
15<br />
Così Giuseppe Palumbo Cardella, collaboratore di Crispi, il quale completava il suo pensiero in questi termini:<br />
l’ispettore “repentinamente sorprende sul fatto l’andamento di un ufficio; ne controlla l’esercizio, ne corregge<br />
i difetti; ne ravviva la virtù; moltiplica, riparando e ammaestrando, la benefica influenza regolatrice”. La citazione<br />
è riportata da GIANNETTO, Dalle ispezioni alle questure e prefetture, 140, nota 7.<br />
160
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
laborativo. Il malcelato atteggiamento paternalistico che faceva leva, per il controllo<br />
delle periferie, su una pratica “amministrativa adottata a supporto della attività<br />
prefettizia, per consentirle un intervento autoritativo capillare e diretto” 16 , evidenziava<br />
quei segni di cedimento nella tenuta del sistema amministrativo in chiave<br />
accentrata che qualche influenza avrebbe avuto sulle sorti della funzione ispettiva.<br />
La contraddizione insita nella duplice vocazione, inquisitoria e collaborativa,<br />
della vigilanza ispettiva, si acuì durante il fascismo quando, raccolta l’eredità della<br />
pur breve e meritoria 17 esperienza dell’Ispettorato generale costituito a fine secolo<br />
presso il <strong>Ministero</strong> dell’Interno, ad essa il regime impresse, malgrado travestimenti<br />
paternalistici 18 , una torsione autoritaria. Riorganizzata in seno alla Direzione<br />
generale di pubblica sicurezza e successivamente corroborata dall’istituzione, nel<br />
1925, di un servizio ispettivo permanente su comuni e province nell’ambito di<br />
ogni prefettura 19 , essa fu orientata ad un controllo su enti locali, istituti di beneficenza<br />
ed opere pie che manifestò componenti repressive, indubbiamente coerenti<br />
con un disegno di accentramento amministrativo imperniato sul ruolo trainante<br />
del <strong>Ministero</strong> dell’Interno.<br />
L’obiettivo del controllo costante dell’andamento delle amministrazioni dello<br />
Stato e, in modo particolare, di quella periferia sempre meno permeabile ad ordini,<br />
direttive ed istruzioni, in merito alle quali sembrava non gradire il ruolo di<br />
16<br />
Ibidem, 143.<br />
17<br />
Prodotto dell’attività degli ispettori guidati da Cesare Salvarezza fu l’emersione in diversi uffici di questura e di<br />
prefettura non solo di inefficienze nella conduzione dei medesimi e di carenze nell’attività tutoria nei confronti<br />
di enti locali, istituti di beneficenza ed opere pie, se non di un vero e proprio disordine amministrativo, ma anche,<br />
in qualcuno di essi, di illegalità e connivenze criminali.<br />
18<br />
L’obiettivo, dichiarato dal capo della polizia, Emilio De Bono, nel novembre del 1922, di assicurare la saldezza<br />
del “principio di autorità e disciplina”, tenendo “desta l’attenzione dei prefetti” e “scruta(ndo) l’idoneità, l’operosità,<br />
la disciplina, la correttezza ed il contegno di funzionari ed impiegati di ogni ordine e grado” era appena<br />
mascherato, tre anni più tardi, dalle parole del Ministro dell’Interno, Luigi Federzoni, che individuavano nell’ispettore<br />
provinciale “il collaboratore che illumina ed interessa gli amministratori ai problemi della vita cittadina,<br />
dando istruzioni e consigli, segnalando le manchevolezze dei servizi, le eventuali deficienze e gli abusi del personale<br />
dipendente, e i mezzi più acconci per ripararvi”. Le citazioni sono riportate da GIANNETTO, Dalle ispezioni<br />
alle questure e prefetture, 160-1 e 166.<br />
19<br />
Il servizio ispettivo, consolidatosi nelle previsioni dell’art. 18 del testo unico della legge comunale e provinciale<br />
del 1934 (r.d. 03.04.1934, n. 383), è scomparso con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali<br />
nel 1990 (l. 08.06.1990, n. 142).<br />
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CONTRIBUTI E SAGGI<br />
semplice esecutrice, sbiadì, già sul finire degli anni Trenta, per effetto delle modalità<br />
con le quali veniva condotto. L’appiattimento cartolare, trascurando l’acquisizione<br />
di conoscenze circa l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, e l’attenzione<br />
incentrata sul singolo atto, dietro la guida rassicurante di prescrizioni<br />
normative che in qualche modo semplificavano il compito dell’ispettore, adombrò<br />
le potenzialità della funzione ispettiva, disancorandola da quella azione di vigilanza,<br />
assistenza, consulenza, direzione e coordinamento che, pur avvertita da qualcuno<br />
in quegli anni come opportuna se non necessaria 20 , avrebbe avuto risalto nel<br />
dibattito avviato sul tema negli anni Sessanta. A ciò si aggiunse l’infittirsi della<br />
trama dei controlli, con il potenziamento di quelli posti in essere, in materia di<br />
spesa pubblica, dalla Ragioneria Generale dello Stato, i quali, incentrati su verifiche<br />
di carattere contabile, sembrarono esaurire in esse l’area di possibile esplicazione<br />
del controllo 21 , malgrado l’attribuzione ad essa di compiti ispettivi svolti per<br />
mezzo dell’Ispettorato Generale di Finanza.<br />
Ciò, tuttavia, rappresentava un importante elemento di novità, tanto per il<br />
mandato normativamente assegnato all’Ispettorato, attinente alla verifica della<br />
proficuità della spesa pubblica, quanto per l’estensione della sfera d’azione a tutte<br />
le amministrazioni 22 , ragion per cui, grazie al carattere interministeriale della sua<br />
attività, di verosimile ispirazione francese, avrebbe visto accrescersi il suo peso nel<br />
panorama amministrativo.<br />
Eclissata fino alla metà degli anni Sessanta, la tematica delle ispezioni amministrative<br />
sembrò riapparire come un fiume carsico, alimentando riflessioni che<br />
tentavano di delinearne la fisionomia funzionale in termini moderni. L’occasione<br />
fu rappresentata dalla tavola rotonda, organizzata a Bologna nel giugno del 1965,<br />
dall’Ufficio della Riforma, allora sotto la direzione politica di Luigi Preti, dalla<br />
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta e dalla Scuola di Perfezionamento<br />
in Scienze Amministrative dell’Università di Bologna. Il confronto<br />
20<br />
Cfr. GIANNETTO, Dalle ispezioni alle questure e prefetture, 168-9.<br />
21<br />
È stato icasticamente osservato in proposito (MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 90) che “l’amministrazione<br />
[…] non ebbe mai un suo sistema di controlli ispettivi interni realmente efficace sul piano amministrativo,<br />
almeno quanto lo sarebbe stato il controllo delle Ragionerie sul piano contabile”.<br />
22<br />
Art. 3, l. 26.07.1939, n. 1037.<br />
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<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
tra funzionari preposti ai servizi ispettivi di tutti i ministeri, su impulso di quell’Ufficio<br />
della Riforma che ne avvertiva la valenza strumentale in rapporto ad ipotesi<br />
e disegni di riorganizzazione degli apparati amministrativi allora in corso di<br />
elaborazione, non sarebbe stato privo di conseguenze, almeno sulla generale tematica<br />
dei controlli interni all’amministrazione.<br />
Fu in quella circostanza che ad esercizi accademici di logica giuridica, dettati<br />
dalla preoccupazione, tutta formale, di svincolare la nozione di ispezione da<br />
quella del controllo, nel tentativo di depurarla da scorie autoritarie e di superare la<br />
diffidenza e il fastidio di chi vi fosse assoggettato, si affiancarono indicazioni più<br />
pragmatiche sull’utilizzo dello strumento. Dilatandone l’ambito di operatività fin<br />
“verso la legittimità sostanziale, il merito, la tempestività, l’economicità, l’efficienza,<br />
la produttività”, se ne concepì un impiego al fine di “soddisfare l’esigenza primaria<br />
di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, statuita dall’articolo<br />
97 della Costituzione” e di “consentire” una “migliore organizzazione tecnico-scientifica<br />
del lavoro” 23 . In quest’ottica, l’esperienza, ancora una volta, del<br />
<strong>Ministero</strong> dell’Interno, testimoniata dal prefetto Luigi Giovenco, segnalava l’opportunità<br />
che l’attività ispettiva venisse “svolta” anche “sotto forma di collaborazione<br />
giuridico-amministrativa e tecnica, nonché di consulenza”, estendendone la<br />
sfera di azione oltre l’accertamento di situazioni di carattere particolare o l’individuazione<br />
di situazioni anormali (quale presupposto di interventi di carattere<br />
repressivo), dando “ampio rilievo allo studio dell’organizzazione, del funzionamento,<br />
dell’efficienza e del costo dei servizi più disparati” 24 . Analoghe indicazioni<br />
23<br />
Cfr. ZACCARIA G., “La configurazione dommatica della ispezione amministrativa contabile quale presupposto<br />
della problematica ispettiva”, sta in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Atti dell’Ufficio<br />
della Riforma della Pubblica Amministrazione. Anno 1965, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1966, 24. Nella<br />
sua prolusione, tuttavia, il professor Zaccaria aveva preliminarmente sottolineato come “la locuzione «controllo<br />
ispettivo»” fosse “dommaticamente impropria” (19). Analogamente, il prefetto Luigi Rizzo, direttore della Scuola<br />
Superiore della Pubblica Amministrazione, ravvisata la necessità del superamento di “una costruzione esclusivamente<br />
giuridica dell’istituto”, inquadrava la funzione ispettiva nell’ambito “piuttosto della amministrazione<br />
attiva che di quella di controllo”, avendo “compiti di stimolo, di coordinamento, di informazione, di semplificazione,<br />
di unificazione e di ordinato svolgimento dei servizi” (ibidem, 29).<br />
24<br />
Cfr. GIOVENCO L., “Lo svolgimento della funzione ispettiva nell’Amministrazione dell’Interno”, ibidem,<br />
100-1. La relazione dava anche conto dell’acquisizione di informazioni, nel <strong>Ministero</strong> dell’Interno, per il tramite<br />
delle ispezioni in vista della correzione di eventuali disservizi e di un’opera di razionalizzazione degli uffici attraverso<br />
una verifica dei carichi di lavoro, il calcolo dei rendimenti ed una migliore dislocazione del personale.<br />
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CONTRIBUTI E SAGGI<br />
provenivano dagli ispettori generali del <strong>Ministero</strong> del Tesoro Mario Napolitano e<br />
Vincenzo Graziadio 25 e dall’ispettore generale del <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione<br />
Vittorio D’Alessandro il quale, al termine di un’appassionata perorazione in<br />
favore del controllo ispettivo, ne lamentava il limitato impiego, anche per vistose<br />
carenze d’organico, quando invece esso avrebbe potuto “apportare tanta utilità<br />
pratica di sano indirizzo amministrativo” 26 .<br />
Il convegno di Bologna determinò un risveglio dell’interesse per il tema. Ad<br />
esso fecero seguito, infatti, alcune pubblicazioni nelle quali la preoccupazione di<br />
precisare i contorni formali dell’ispezione era sopravanzata da quella di marcarne i<br />
connotati finalistici. Del resto, la difficoltà di collocare entro una griglia concettuale<br />
di tipo giuridico “una materia che […] appari(va) del tutto misteriosa” 27 e lo smarrimento<br />
del giurista (e del funzionario) di fronte al “silenzio della norma” 28 consigliavano<br />
un approccio pragmatico al tema. Così, è di indubbio rilievo il fatto che un<br />
giuscontabilista, Giovanni Zaccaria, in linea con gli orientamenti emersi al convegno<br />
di Bologna, orientasse l’attenzione verso gli “aspetti extra-giuridici dell’attività”<br />
ispettiva, il cui campo “spazia(va) dalla sorveglianza, al coordinamento, alla revisione”,<br />
sfociando, talora, in “suggerimenti o addirittura” in “direttive […] eviden-<br />
25<br />
Cfr. NAPOLITANO M., e GRAZIADIO V., “I controlli ispettivi della direzione generale del Tesoro”, ibidem,<br />
251.<br />
26<br />
Cfr. D’ALESSANDRO V., “I controlli ispettivi nel <strong>Ministero</strong> della Pubblica Istruzione”, ibidem, 222. Merita<br />
di essere ricordato un passaggio della relazione in cui, con accenti retorici ma di sicuro effetto, venivano evidenziate<br />
quella frammentazione e segmentazione delle funzioni amministrative che, senza raccordi di alcun tipo, confinavano<br />
in un’isola amministrativa l’attività ispettiva, i cui esiti non venivano in tal modo adeguatamente valorizzati.<br />
Vi si legge che “il più vecchio dei problemi, ma anche il più cocente […], è costituito dal rapporto di connessione<br />
tra l’organo amministrativo e l’ispettore: questi si sente isolato e teme che il proprio lavoro ispettivo, una<br />
volta distaccatosi dal proprio autore con la presentazione della relazione, si disperda poco utilmente in valutazioni<br />
affrettate, poco meditate, avulse dalla inquadratura lungamente ponderata emersa dall’ispezione. L’ispettore,<br />
presentata la relazione, non sa più nulla di essa, delle proposte fatte, dei provvedimenti adottati e gli resta il timore<br />
che l’ufficio decida con freddo distacco, ciò che per lui fu causa di tante emozioni” (ibidem, 219).<br />
27<br />
Cfr. VALENTINI S., “Ispezione (diritto amministrativo)”, in Enciclopedia del diritto, vol. XXII, Milano, Giuffrè,<br />
1972, 945.<br />
28<br />
Ibidem, 944. L’A. sottolineava, a giustificazione delle difficoltà di inquadramento giuridico del tema, “l’informalità<br />
che regola(va)” la “materia” (947). V., anche, GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè,<br />
1970, 987, il quale, tuttavia, non rinunciava ad una ricostruzione formale della “potestà d’ispezione” dell’amministrazione,<br />
individuandone i termini di riferimento nella normativa processualistica, che conosceva (e conosce)<br />
le ispezioni giudiziali.<br />
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<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
zian(do) […] componenti non soltanto conoscitive, ma di guida direzionale” 29 .<br />
L’attenuazione, in tal modo, del condizionamento esercitato dalla nozione<br />
francese del controllo, carica di formalismi e di suggestioni autoritarie, e la timida<br />
influenza di quella inglese 30 segnavano il processo graduale di una potestà che evolveva<br />
in funzione. La connessione, sempre più avvertita anche da chi non rinunciava<br />
a sottolinearne l’intrinseco profilo autoritativo 31 , tra ispezione ed efficienza<br />
amministrativa riceveva un chiaro riconoscimento normativo dal tutt’ora vigente<br />
art. 12 del decreto sulla dirigenza (D.P.R. 30.06.1972, n. 748), nel cui testo è<br />
significativamente assente il termine “controllo” 32 . La molteplice caratterizzazione<br />
tipologica della funzione ispettiva, che rappresenta pur sempre esercizio di controllo,<br />
veniva, per questa via, ricondotta alla figura della vigilanza, con lo scopo di<br />
dissipare le perplessità legate al marchio d’origine di “uno strumento tipico di una<br />
amministrazione accentratrice, centralista ed autoritaria di stampo ottocentesco” 33 .<br />
Tuttavia, al contrario di quanto accadeva in Francia, la realtà denunciava il<br />
debole radicamento della funzione nel terreno amministrativo italiano e, ancor<br />
più, la sua ridotta efficacia. Il suo svolgimento “all’insegna di un certo empirismo<br />
cui soccorre(va) lo spirito di sacrificio e l’esperienza personale dei pochi funziona-<br />
29<br />
Cfr. ZACCARIA G., L’ispezione amministrativo-contabile. Profilo sistematico e analisi funzionale, Roma, Tipografia<br />
editrice Italia, 1969, 10 e 27.<br />
30<br />
Cfr. COGLIANDRO G., “I controlli sul personale pubblico”, in Funzione Pubblica, 4 (1998), n. 2, 19-20.<br />
31<br />
Cfr. VALENTINI, Ispezione (diritto amministrativo), passim.<br />
32<br />
La filosofia di fondo del controllo ispettivo è delineata nei primi due commi dell’art. 12, D.P.R. 748/1972, il<br />
cui testo è il seguente: “I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente<br />
direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell’Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa<br />
e contabile ed il corretto svolgimento dell’azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione<br />
dei servizi, l’adeguata utilizzazione del personale e l’andamento generale dell’ufficio, tenendo anche conto delle<br />
segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono<br />
opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine<br />
di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell’azione amministrativa; riferiscono sull’esito<br />
delle ispezioni o inchieste loro affidate all’organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte,<br />
segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di<br />
urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.<br />
Comunicano all’ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia,<br />
copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi<br />
o ad inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.”<br />
33<br />
Cfr. TENORE V., L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Milano, Giuffrè, 1999, XI.<br />
165
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
ri che” svolgevano “istituzionalmente questa attività estremamente difficile e complessa”<br />
34 era la conseguenza della pressione esercitata da una duplice spinta di segno<br />
contrario: “da un lato, le ispezioni erano contrarie all’interesse dei politici, che<br />
avrebbero dovuto guidare l’amministrazione e, invece, ne approfittavano a proprio<br />
vantaggio; dall’altro, esse davano fastidio agli stessi burocrati, che si vedevano giudicati<br />
da propri pari” 35 .<br />
La contraddizione, a lungo latente, è emersa recentemente anche sul piano<br />
normativo. Infatti, alla funzione ispettiva si è assegnato, in linea teorica, un ruolo<br />
centrale di sostegno alla conduzione degli apparati amministrativi, salvo poi ridimensionarlo<br />
con il privilegiare sul piano della carriera la titolarità di uffici dirigenziali<br />
rispetto allo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e<br />
ricerca 36 .<br />
Resta, nondimeno, la considerazione dei riflessi positivi che il movimento<br />
d’idee agitato attorno alla figura dell’ispezione negli ultimi tre o quattro decenni<br />
ha generato sul sistema amministrativo. È maturata, in altri termini, la convinzione<br />
dell’opportunità di meccanismi di controllo interno all’amministrazione di tipo<br />
non formalistico, a lungo trascurati con il pretesto della ontologica inconciliabilità<br />
con un’attività orientata alla produzione di atti e provvedimenti amministrativi<br />
piuttosto che alla erogazione di servizi al cittadino 37 . La molteplicità di obiettivi<br />
inerenti al controllo, al cui perseguimento l’attività ispettiva avrebbe dovuto contribuire<br />
in maniera pressoché esclusiva, trovando in essa l’unitario punto di forza,<br />
è stata oggi, invece, ricomposta nel disegno di una trama articolata, nella quale ai<br />
34<br />
Cfr. ZACCARIA, L’ispezione amministrativo-contabile, 4-5, il quale proseguiva sottolineando l’anacronistica<br />
abbondanza nei “ruoli organici dell’apparato statale […] di funzionari amministrativi con la qualifica di Ispettori<br />
generali che attend(eva)no a mansioni burocratiche e non” avevano “mai fatto un’ispezione” e lo svolgersi di<br />
“intere carriere direttive […] con l’aggiunta di aggettivi alla qualifica costante di «ispettori»”. Analogo giudizio è<br />
in MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 264.<br />
35<br />
Cfr. CASSESSE S., “Appalti e tangenti: chi controlla i controllori?”, in La Repubblica del 2 settembre 1992. V.<br />
anche MELIS, Storia dell’amministrazione italiana, 90, per il quale “l’amministrazione ispettiva” ha costituito<br />
“una branca burocratica di passaggio per funzionari destinati ad occupare posti di rilievo nelle direzioni generali,<br />
come tali fortemente integrati proprio in quelle burocrazie che avrebbero dovuto controllare”.<br />
36<br />
Artt. 19, co. 10 e 21, co. 1 d.lgs. 03.02.1993, n. 29.<br />
37<br />
Cfr. D’AURIA G., “I controlli”, sta in CASSESE S. (diretto da), Trattato di diritto amministrativo. Diritto<br />
amministrativo generale. Tomo II, Milano, Giuffrè, 2000, 1241.<br />
166
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
servizi ispettivi è attribuita una porzione del controllo coincidente con la sfera<br />
della regolarità amministrativa e contabile 38 . Ed in un quadro più coerente e funzionale,<br />
in cui “diverse voci fanno dolci note”, l’ispezione condivide con gli altri<br />
strumenti l’unitario obiettivo del buon andamento dell’attività amministrativa 39 .<br />
L’ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: ISTITUZIONE ED OBIETTIVI<br />
Il crescente interesse per il problema dell’efficienza amministrativa, attorno<br />
al quale hanno sempre ruotato la definizione dei modelli organizzativi e la tematica<br />
del lavoro pubblico e sul quale la funzione ispettiva si è innestata con tensioni<br />
innovative, ha trovato un riscontro concreto negli anni Ottanta. Il segnale di un<br />
mutamento di clima a lungo sollecitato, ma frequentemente soffocato da controspinte<br />
di marca conservatrice, giunse dalla istituzione nel 1983, presso la Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Funzione Pubblica 40 ,<br />
approdo evolutivo della caparbia azione avviata poco più di trent’anni addietro,<br />
nell’ambito dell’Ufficio per la riforma dell’amministrazione, da un gruppo di funzionari<br />
e da qualche uomo politico sensibili al profondo legame esistente tra funzionalità<br />
degli apparati pubblici e sviluppo economico-sociale del Paese.<br />
L’attribuzione alla costituita struttura di compiti di indirizzo e di coordinamento<br />
generale in materia di pubblico impiego, delle iniziative di riordino della<br />
Pubblica Amministrazione e di connessa razionalizzazione dei servizi si poneva nel<br />
solco di una vicenda di antica origine, le cui radici affondavano nella preoccupazione,<br />
inizialmente sentita, negli anni Venti, dai fautori del c.d. “taylorismo<br />
amministrativo”, di migliorare la produttività del lavoro pubblico 41 . Non è un<br />
caso, infatti, la sua istituzione ad opera di una legge che, recependo il modulo<br />
38<br />
Art. 2, d.lgs. 30.07.1999, n. 286.<br />
39<br />
È stato affermato in proposito (DENTE B., In un diverso Stato. Come rifare la pubblica amministrazione italiana,<br />
Bologna, Il Mulino, 1995, 75) che un “affollamento di compiti di verifica e controllo non deve preoccupare:<br />
l’obiettivo è proprio quello di strutturare la discussione tra una pluralità di soggetti sui risultati dell’azione amministrativa<br />
in termini di efficacia, efficienza e regolarità amministrativa e contabile, in modo da sviluppare quel<br />
processo di apprendimento (non solo e non tanto di irrogazione di sanzioni) senza il quale la ricerca dell’eccellenza<br />
diviene impossibile”.<br />
40<br />
Art. 27, l. 29.03.1983, n. 93 (c.d. legge-quadro sul pubblico impiego).<br />
41<br />
Cfr. SEPE, Amministrazione e storia, 409-15.<br />
167
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
negoziale nella disciplina del pubblico impiego, intendeva affrontare un passaggio,<br />
ritenuto cruciale, del percorso verso la modernizzazione della Pubblica Amministrazione:<br />
la questione del personale. Inoltre, le difficoltà incontrate in passato dall’Ufficio<br />
per la riforma nell’assicurare il coordinamento delle iniziative finalizzate<br />
all’innovazione amministrativa 42 , a causa delle resistenze di alcuni ministeri culminate,<br />
in qualche circostanza, nella rivendicazione di una posizione di guida contro<br />
le prerogative stesse dell’Ufficio 43 , suggerirono di dislocare presso il Dipartimento<br />
“un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale<br />
dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati<br />
dal ministero dell’Interno” con “il compito di verificare la corretta applicazione<br />
degli accordi collettivi stipulati presso” l’universo delle amministrazioni pubbliche<br />
44 .<br />
In tal modo, il controllo sull’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa<br />
faceva leva sulla funzione ispettiva, portando all’interno della struttura che<br />
avrebbe dovuto condurlo quelle professionalità maturate nel corso della storia<br />
amministrativa nell’ambito di ministeri (Interno e Tesoro) affermatisi come strutture<br />
portanti dell’assetto amministrativo del Paese.<br />
L’esperienza dei primi anni di attività dell’Ispettorato, il cui mandato si attestava<br />
su un ambito concettualmente circoscritto ma quantitativamente esteso, non<br />
si dimostrò risolutiva del vecchio nodo del coordinamento, scontando, ancora una<br />
volta, la difficoltà del raccordo con altre amministrazioni e del conseguente governo<br />
del timone dell’innovazione. Ciononostante, l’opera degli ispettori fu in grado<br />
di stimolare, almeno in parte, quella circolazione di informazioni tra le diverse<br />
amministrazioni e tra centro e periferia, la cui mancanza aveva rappresentato un<br />
ostacolo alla realizzazione di ogni disegno di modernizzazione. Per questa ragione,<br />
al fine di rafforzare l’azione del Dipartimento della Funzione Pubblica sull’altro<br />
42<br />
Cfr. SEPE, ibidem, 415-31, spec. 420-2 e 427-8.<br />
43<br />
Fu il caso, ad esempio, del progetto concernente la meccanizzazione dell’attività amministrativa, lanciato dall’Ufficio<br />
per la riforma nel 1952, ma la cui direzione fu rivendicata dal Provveditorato generale dello Stato, con<br />
la conseguenza che il coordinamento sfumò in una suddivisione di compiti tra le due strutture. Sul punto v.<br />
SEPE, ibidem, 424-5.<br />
44<br />
Art. 27, co. 4, l. 29.03.1983, n. 93.<br />
168
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
versante lungo il quale si andava esplicando l’opera di rinnovamento degli apparati<br />
pubblici, la razionalizzazione dell’organizzazione, le attribuzioni dell’Ispettorato<br />
sono state recentemente ampliate in un ventaglio che copre, in linea teorica, un’area<br />
molto estesa del controllo sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.<br />
La soluzione prescelta, privilegiando l’idea, di derivazione francese e sperimentata<br />
attraverso l’attività dell’Ispettorato Generale di Finanza, della maggiore<br />
forza di una struttura operante a livello interministeriale e come tale estranea alla<br />
linea gerarchica delle amministrazioni assoggettate ad ispezione 45 , associava l’Ispettorato<br />
al generale programma di riforma della Pubblica Amministrazione, in<br />
una sorta di ideale linea di continuità con l’esperienza degli uffici organizzazione<br />
e metodo, consumatasi senza grandi successi nel corso dei decenni precedenti 46 .<br />
In sostanza, considerato che la missione attribuita all’Ispettorato andava in<br />
parte a sovrapporsi con talune competenze proprie dell’analoga struttura operante<br />
nell’ambito della Ragioneria Generale dello Stato, il decreto legislativo<br />
03.02.1993, n. 29 ha opportunamente spostato sul terreno d’azione della seconda<br />
“la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi<br />
nazionali e decentrati”, prevedendo, però, la possibilità di un affiancamento ad<br />
opera del primo per lo “svolgimento integrato delle verifiche ispettive”. Parallelamente,<br />
ha affidato a quest’ultimo lo svolgimento di “compiti ispettivi vigilando<br />
sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l’ottimale utilizzazione<br />
delle risorse umane, la conformità dell’azione amministrativa ai principi di<br />
imparzialità e buon andamento e l’osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo<br />
dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro” 47 .<br />
45<br />
L’idea non era in realtà del tutto nuova, essendo stata oggetto di discussione già negli anni Sessanta. V., sul<br />
punto, ZACCARIA, L’ispezione amministrativo-contabile, 203 e 205-6.<br />
46<br />
Sugli uffici organizzazione e metodo v. SEPE, Amministrazione e storia, 436-42 nonché GIANNINI M. S., Rapporto<br />
sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato, Roma, Tipografia del Senato, 1979, 10-1. La connessione<br />
tra uffici organizzazione e metodo ed attività ispettiva era emersa anche a livello normativo, nell’art. 12,<br />
co. 2, D.P.R. 748/1972 (retro, nota 32).<br />
47<br />
Art. 65, co. 5 e 6, d.lgs. 29/1993. V. anche art. 6, co. 3, D.P.C.M. 11.11.1993, n. 597, art. 8 D.P.C.M.<br />
14.04.1994, n. 321, art. 8 D. Min. Fun. Pub. 16.07.1997, n. 323, art. 4, co. 4, lett. g-bis), l. 30.07.1998, n. 281,<br />
artt. 5, co. 5 e 21, co. 1, D.P.C.M. 15.04.2000, artt. 5, co. 5 e 20, co. 1 D.P.C.M. 04.08.2000 e art. 13 D. Min.<br />
Fun Pub. 02.10.2000. L’art. 10, co. 2, ultimo periodo, d.lgs. 286/1999, concernente il riordino e potenziamento<br />
dei sistemi di controllo interno alle amministrazioni pubbliche, ha statuito che “nulla è innovato per quanto<br />
riguarda le attività dell’Ispettorato della Funzione Pubblica”.<br />
169
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
L’estensione dell’ambito operativo ha indotto l’Ispettorato, sopraffatto dal<br />
peso di una missione tanto suggestiva in teoria quanto improba sul piano pratico 48 ,<br />
ad interpretare il suo ruolo, alla luce anche della sua collocazione all’interno della<br />
Presidenza del Consiglio, in chiave di impulso e coordinamento dell’azione di<br />
riforma della Pubblica Amministrazione condotta negli anni Novanta. La pluralità<br />
dei siti verificabili, coincidenti con l’universo delle amministrazioni pubbliche,<br />
considerata in rapporto alla dotazione organica della struttura, ha reso e rende<br />
estremamente ridotta la probabilità di un singolo ufficio di essere oggetto di accertamento,<br />
con la conseguenza di una sostanziale incoerenza tra indicazioni normative<br />
e prassi applicativa. Nondimeno, l’Ispettorato è riuscito, almeno in parte, ad<br />
affrancare la sua attività dal rischio di una incisività così scarsa da farne un telum<br />
imbelle sine ictu, avviandola lungo la strada dell’auditing. In tal modo, al tradizionale<br />
accesso diretto si è progressivamente affiancata un’azione di monitoraggio<br />
sullo stato di attuazione delle recenti normative di riforma della Pubblica Amministrazione,<br />
realizzata con il concorso di servizi ispettivi di altre amministrazioni,<br />
opportunamente coinvolti e mobilitati.<br />
Il suo vero punto di forza è parso l’aver privilegiato gli aspetti conoscitivi, collaborativi,<br />
di indirizzo, raccordo, orientamento e consulenza, in linea con la connotazione<br />
che negli ultimi decenni è venuta assumendo la funzione ispettiva, e l’aver<br />
attivato un circuito sinergico indispensabile per il successo della sua missione.<br />
Questo si è concretizzato in moduli collaborativi variabili, da accordi informali ad<br />
intese consacrate in documenti formali, i quali hanno fluidificato il canale di collegamento<br />
tra le varie amministrazioni ed il Dipartimento della Funzione Pubblica<br />
e consentito di alimentare un bacino di raccolta di informazioni posto a disposizione<br />
del decisore politico e del vertice amministrativo, in vista dell’adozione di<br />
misure correttive e di adeguamento concernenti tanto il piano dei contenuti normativi,<br />
quanto quello dell’azione amministrativa e della gestione.<br />
Emblematico, ma non privo al contempo di positive ricadute sul piano ope-<br />
48<br />
Ciò va detto, nonostante l’apprezzabile previsione della possibilità da parte dell’Ispettorato di avvalersi anche<br />
“di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica” (art. 65, co. 6, d.lgs.<br />
29/1993).<br />
170
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
rativo, è, in proposito, il protocollo d’intesa stipulato il 26.02.1998 dai ministri<br />
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Carlo Azeglio Ciampi,<br />
e della Funzione Pubblica, Franco Bassanini, con il quale, “al fine di evitare<br />
eventuali duplicazioni di interventi”, stante “la concomitanza delle competenze<br />
ispettive”, si stabiliscono le linee di un raccordo operativo tra l’Ispettorato Generale<br />
di Finanza e quello della Funzione Pubblica 49 . All’obiettivo inespresso, ma palpabile,<br />
di evitare possibili frizioni di quest’ultimo con un corpo ispettivo di tradizione<br />
più consolidata ed incardinato presso un’amministrazione restia a cedere, se<br />
non riservandosi qualche forma di compartecipazione, funzioni di controllo 50 , si<br />
associa quello di una maggiore flessibilità dei moduli operativi, attraverso “l’inserimento”<br />
nel programma di attività dei due Ispettorati “di temi ispettivi proposti<br />
dall’altro Ispettorato”, concordati annualmente da un apposito comitato composto<br />
dai titolari della direzione delle due strutture, sulla base delle indicazioni fornite<br />
dal Ministro della Funzione Pubblica.<br />
È, insomma, negli ultimi anni che l’Ispettorato ha intensificato la sua azione,<br />
costruendosi un’identità di monitore delle riforme, nello sviluppo di quelle linee<br />
di attività progressivamente emerse dal confronto dialettico con il vertice politico<br />
e tradotte in programmi di azione recepiti dalle direttive generali, da quest’ultimo<br />
emanate, sull’azione amministrativa e la gestione 51 . È in questi anni, dunque, che<br />
49<br />
Il protocollo d’intesa ha previsto un meccanismo di estensione della sua validità basato sulla conferma annuale<br />
del medesimo entro il 30 novembre di ogni anno. Un successivo atto aggiuntivo al medesimo, sottoscritto il<br />
06.05.1999 dai ministri Carlo Azeglio Ciampi ed Angelo Piazza, ha poi demandato, con un’interessante novità,<br />
la sottoscrizione del rinnovo ai vertici amministrativi degli uffici interessati, vale a dire all’ispettore generale capo<br />
di finanza ed al coordinatore dell’Ispettorato della Funzione Pubblica.<br />
50<br />
Cfr., in proposito, il severo giudizio critico di D’AURIA G., “I controlli amministrativi”, sta in CARINCI F. e<br />
D’ANTONA M. (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dal decreto legislativo n.<br />
29/1993 ai decreti legislativi nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998. Commentario. Tomo I, Milano, Giuffrè, 2000,<br />
492, secondo il quale “motivi di razionalità organizzativa […] avrebbero dovuto consigliare l’unificazione dei due<br />
ispettorati, le cui competenze presentano evidenti aree di sovrapposizione”. L’A. sottolinea, inoltre, il fallimento<br />
della direttiva di “integrazione funzionale”, sancita dall’art. 70, d.lgs. 29/1993, fra Dipartimento della Funzione<br />
Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato, ritenendo - ma il giudizio non è condivisibile perché smentito dai<br />
fatti - che “i due organismi sono ben lungi dal predisporsi ad una qualche «integrazione funzionale»” (496-7).<br />
51<br />
Si tratta delle direttive che gli artt. 3, co. 1 e 14, co. 1, d.lgs. 29/1993 individuano quale snodo del rapporto<br />
tra politica ed amministrazione, punto di confluenza tra indirizzo politico e gestione amministrativa. V., per il<br />
Dipartimento della Funzione Pubblica, le direttive n. 1531/Gab. del 09.01.1998, n. 1942/Gab. del 08.01.1999<br />
e n. 2485/Gab. del 14.04.2000, relative rispettivamente al 1998, al 1999 e al 2000.<br />
171
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
esso ha dato vita ad un piccolo laboratorio, grazie anche ad un “Servizio programmazione<br />
ed analisi delle attività” di recente istituzione al suo interno 52 , per la<br />
progettazione di attività ispettive, lungo filoni di indagine strettamente correlati<br />
con il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, al fine di realizzare<br />
prodotti informativi per il committente politico.<br />
In questo contesto sono così maturate l’indagine sull’applicazione delle<br />
norme sull’impiego degli invalidi nelle amministrazioni pubbliche, le verifiche ed<br />
i monitoraggi sull’applicazione della normativa concernente le incompatibilità ed<br />
il rapporto di lavoro a tempo parziale ed il monitoraggio sullo stato di attuazione<br />
delle disposizioni in materia di semplificazione.<br />
L’ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: LE ATTIVITÀ<br />
L’ampiezza del fronte d’intervento aperto dalle norme ha consigliato di articolare<br />
l’attività dell’Ispettorato in programmi di ampio respiro, idonei a tradurre<br />
sul piano operativo le linee del mandato affidatogli. Ad essi si è, tuttavia, affiancata,<br />
una pluralità di accertamenti ispettivi in loco, concernenti questioni specifiche,<br />
sollecitati da esposti e segnalazioni pervenuti da parte di gruppi politici, organizzazioni<br />
sindacali e soggetti privati. In tali occasioni, l’Ispettorato, riscontrando<br />
irregolarità o inadempimenti ad obblighi normativi, ha invitato le amministrazioni<br />
interessate a realizzare gli adeguamenti suggeriti, assicurandosi in ogni caso del<br />
buon fine dell’esito ispettivo 53 .<br />
Resta, però, il fatto che il cardine della sua attività è costituito da progetti ispettivi<br />
“global(i), condott(i) per analisi e per sintesi e non limitat(i) a singoli, sporadici<br />
atti” 54 , nella cornice concettuale di un controllo proiettato alla conoscenza ed alla<br />
52<br />
Art. 8, D. Min. Fun. Pub. 16.07.1997, n. 323.<br />
53<br />
Un’indicazione delle tematiche con le quali l’Ispettorato è stato chiamato a misurarsi è contenuta nelle relazioni<br />
sull’attività svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999. Esse attengono, in gran parte, a problemi applicativi<br />
di specifiche normative dall’evidente riflesso sull’efficienza amministrativa (l’istituto del direttore generale<br />
negli enti locali, le procedure concorsuali in materia di lavori pubblici, negli stessi enti locali in modo particolare,<br />
e le questioni relative al personale, quali la mobilità e la definizione delle piante organiche). La dimensione<br />
quantitativa dell’attività scaturisce da qualche dato: 850 esposti sono pervenuti nel 1999 e 396 nel primo semestre<br />
del 2000, dato, quest’ultimo, analogo a quello relativo al primo semestre dell’anno precedente (oltre 400).<br />
54<br />
In questi termini caratterizzava la funzione ispettiva, già nella seconda metà degli anni Settanta, D’ANTINO<br />
M., “Ispezione, controllo, efficienza”, in Rivista trimestrale di scienza dell’Amministrazione, 24 (1977), 629.<br />
172
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
(eventuale) soluzione di problematiche di natura prevalentemente organizzativa.<br />
L’indagine sul fenomeno dell’assunzione dei pubblici dipendenti appartenenti alla<br />
categoria degli invalidi civili<br />
Il primo degli esempi idonei ad evidenziare i già segnalati aspetti evolutivi<br />
della funzione ispettiva è costituito dall’attività di rilevazione sulle assunzioni<br />
dirette di invalidi civili nelle pubbliche amministrazioni. Essa assume una connotazione<br />
quasi paradigmatica per l’approccio metodologico contrassegnato da una<br />
notevole estensione dell’area di riferimento e dall’adozione, lungo le direttrici di<br />
una strategia di rilevazione puntualmente elaborata a monte, di moduli operativi<br />
di tipo collaborativo.<br />
Avviata nell’ottobre del 1995 da una Commissione Interministeriale costituita,<br />
presso l’Ispettorato della Funzione Pubblica, dal Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri Lamberto Dini su proposta del Ministro della Funzione Pubblica Franco<br />
Frattini 55 , e conclusa nel dicembre dell’anno seguente con la presentazione di un<br />
rapporto conclusivo, l’indagine ha fornito un quadro complessivo del fenomeno<br />
oggetto di rilevazione, evidenziandone i profili patologici. Ed i risultati prodotti<br />
sono in diretta correlazione con le modalità con le quali l’accertamento è stato<br />
condotto.<br />
Investita di un compito eminentemente conoscitivo ed eventualmente propositivo<br />
al fine di “ricondurre a moralità ed a normalità le procedure amministrative<br />
sottese alle assunzioni dirette e/o numeriche, da parte delle Amministrazioni<br />
dello Stato, di personale appartenente alle categorie degli invalidi civili” 56 , la<br />
Commissione ha preliminarmente proceduto ad una delimitazione dell’oggetto<br />
55<br />
La Commissione, istituita con il D.P.C.M. 11.10.1995, ha ricevuto un mandato semestrale che la mole di lavoro<br />
superiore al previsto ha consigliato di estendere fino al 31.10.1996 (D.P.C.M. 16.03.1996). Componenti ne<br />
sono stati Paolo Germani (ispettore generale capo di Finanza) e Ugo Braico (coordinatore dell’Ispettorato della<br />
Funzione Pubblica) in qualità di copresidenti, nonché Pompeo Pepe (dirigente generale della Ragioneria Generale<br />
dello Stato), Valter Bartolucci (dirigente presso l’Ispettorato Generale di Finanza), Eugenio La Rosa (prefetto<br />
in servizio presso l’Ispettorato della Funzione Pubblica) e Raffaele Di Matteo (dirigente in servizio presso l’Ispettorato<br />
della Funzione Pubblica).<br />
56<br />
Art. 6, D.P.C.M. 11.10.1995.<br />
173
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
d’indagine, inserendo nel programma di verifiche tutte le amministrazioni centrali<br />
dello Stato, comprese le loro articolazioni periferiche, gli enti pubblici istituzionali<br />
di maggiore rilevanza ed un campione, la cui individuazione è stata<br />
demandata all’ISTAT, di altre amministrazioni 57 . Successivamente ha curato un’opera<br />
di documentazione (normativa e giurisprudenziale), strumentale allo svolgimento<br />
del compito assegnatole, e la costruzione di un modello di rilevazione che<br />
ha dato vita ad un “pacchetto ispettivo standard” 58 , funzionale all’acquisizione di<br />
un quadro omogeneo di informazioni, in vista anche di una loro elaborazione statistica.<br />
L’attività della Commissione si è sviluppata lungo un duplice asse di intervento,<br />
di tipo indiretto l’uno e diretto l’altro, costituendone, entrambi, punti qualificanti<br />
sul piano metodologico.<br />
Presso i ministeri, le regioni ed alcuni grandi comuni, l’accertamento, che ha<br />
coperto l’arco temporale compreso tra il 1986 ed il 1995, ha avuto luogo tramite<br />
un invito all’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione, sulla cui effettiva<br />
attivazione la Commissione ha vigilato ponendo in essere continue sollecitazioni,<br />
ottenendone come risultato la risposta da parte dell’80% circa delle amministrazioni<br />
coinvolte. La corrispondenza intercorsa tra queste e la Commissione<br />
testimonia il clima collaborativo che è venuto a crearsi, nel quale quest’ultima si è<br />
ritagliata il ruolo di centro propulsore dell’iniziativa, sostenuto da una frequente<br />
opera di consulenza “al fine di sciogliere concretamente nodi interpretativo-operativi<br />
in ambito casistico” 59 .<br />
Presso le altre amministrazioni l’indagine ha seguito il canale tradizionale dell’accesso<br />
in loco degli ispettori, appartenenti all’Ispettorato della Funzione Pubblica<br />
e, in misura prevalente, ai Servizi Ispettivi di Finanza, coadiuvati in talune occasioni<br />
da ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Nucleo Antisofisticazioni (N.A.S.)<br />
57<br />
Cfr. MINISTERO DEL TESORO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Rapporto conclusivo<br />
dell’attività svolta dall’11 ottobre 1995 al 31 ottobre 1996 dalla Commissione Interministeriale di cui ai DD.<br />
P.C.M. 11 ottobre 1995 e 16 marzo 1996. Parte II, Roma, dicembre 1996, 2-3.<br />
58<br />
Ibidem, 7. Esso si è articolato in schede operativo-metodologiche, in note tecniche illustrative delle schede, in<br />
uno schema di referto, in una scheda di rilevazione individuale ed in un dischetto di lettura informatica.<br />
59<br />
Ibidem, parte I, 66.<br />
174
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
dei Carabinieri e da funzionari medici della Polizia di Stato, senza tuttavia rinunciare<br />
a stimolare forme di collaborazione che stemperassero la percezione del carattere<br />
invasivo dell’accertamento. Per l’acquisizione di informazioni concernenti la<br />
situazione negli enti pubblici istituzionali la Commissione si è, invece, avvalsa dei<br />
rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato in seno ai collegi dei revisori<br />
dei singoli enti.<br />
La progettazione e la conduzione delle verifiche secondo le rilevate modalità<br />
hanno prodotto buoni risultati, tanto in termini di acquisizioni di conoscenze sul<br />
fenomeno, quanto avuto riguardo ai riflessi positivi scaturiti dal coinvolgimento e<br />
dalla sensibilizzazione delle altre amministrazioni, in una dinamica interattiva contrassegnata<br />
dal ricorso alla moral suasion ad opera degli ispettori, sicuramente<br />
apprezzabile dalle scelte lessicali compiute dalla Commissione nella corrispondenza<br />
con le altre amministrazioni. In questo modo è stato possibile superare qualche<br />
situazione di impasse, legata a divergenze nell’interpretazione di disposizioni normative<br />
o, come nel caso di una Azienda Unità Sanitaria Locale, a posizioni di chiusura<br />
pretestuosamente opposte sulla base di argomentazioni formalistiche 60 .<br />
Quanto agli esiti, dalla verifica di complessive 34.627 posizioni di invalidi<br />
civili in servizio alla data del 01.10.1995 61 è emerso un quadro di disfunzioni<br />
amministrative e di sostanziale aggiramento delle disposizioni normative che regolano<br />
la materia 62 . Queste, inoltre, hanno mostrato una progressiva stratificazione,<br />
all’origine di incoerenze e disordini sul piano applicativo.<br />
Gli aspetti patologici posti in luce, variamente graduati in una gamma che<br />
60<br />
Nel caso di specie l’irragionevole ostilità dell’Azienda Unità Sanitaria Locale risiedeva nella convinzione della<br />
inesistenza di prescrizioni giuridiche che la “potessero obbligare ad assecondare le richieste di controllo sullo stato<br />
di invalidità dei dipendenti pubblici” ad essa avanzate dal <strong>Ministero</strong> dei Trasporti (ibidem, 68).<br />
61<br />
Ibidem, 16-7. Tuttavia, poco più di 2/3 di tali posizioni, pari a 25.116, hanno consentito un’elaborazione statistica<br />
per l’omogeneità dei criteri di rilevazione e la tempestività dell’invio dei dati alla Commissione.<br />
62<br />
Emblematico è l’addensamento di un grosso numero di individui, beneficiari dell’assunzione in virtù delle<br />
norme sul collocamento obbligatorio (l. 02.04.1968, n. 482), nella classe statistica di quelli ai quali è riconosciuta<br />
una percentuale di invalidità di poco superiore al limite minimo cui è connessa la fruizione del beneficio (ibidem,<br />
71-2 e 84). Altrettanto singolare è poi la “duttilità del sistema capace di ammortizzare le prescrizioni innovative<br />
del legislatore”, osservata attraverso la permanenza della medesima concentrazione, malgrado l’elevazione, nel<br />
1988, della soglia minima necessaria per l’ammissione al beneficio (ibidem, 96-7).<br />
175
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
dalle inefficienze organizzative giunge ad illiceità di natura penale, hanno stimolato<br />
azioni autocorrettive da parte di diverse amministrazioni, consistite nell’assoggettamento<br />
a visita medica di controllo per la verifica della persistenza dello stato<br />
invalidante e, in casi più limitati, nell’adozione di provvedimenti disciplinari.<br />
Le dimensioni e la gravità del fenomeno, carico di ripercussioni negative sul<br />
buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, hanno trovato una conferma<br />
nelle sollecitazioni cui la Commissione è stata sottoposta dall’autorità giudiziaria,<br />
interessata ad acquisire informazioni utili allo scopo di sviluppare autonomi<br />
filoni di inchiesta, oltre quelli già avviati spesso per effetto dei risultati dell’indagine<br />
amministrativa. La pressione, poi, di cittadini, che, dichiarandosi invalidi,<br />
lamentavano l’esclusione dal beneficio del collocamento obbligatorio, ha comportato<br />
un’intensificazione dell’attività della Commissione, la quale si è fatta carico<br />
delle risposte ad oltre un migliaio di esposti pervenuti all’Ispettorato della Funzione<br />
Pubblica.<br />
Il lavoro svolto ha, in sostanza, messo a nudo, seppure nella peculiare prospettiva<br />
dell’ambito oggetto di osservazione, carenze organizzative delle amministrazioni<br />
pubbliche. Le disfunzioni rilevate - dal disordine nella tenuta dei fascicoli<br />
personali 63 all’omissione delle verifiche circa la sussistenza o la permanenza dello<br />
stato di invalidità 64 , dall’utilizzazione della chiamata diretta anche in favore dei<br />
soggetti inquadrati nelle ex carriere di concetto e direttiva 65 all’assunzione in assenza<br />
ovvero oltre il limite percentuale di riserva dei posti 66 , fino ai casi clamorosi di<br />
assunzioni conclusesi entro due o tre giorni o addirittura “prima che l’assumendo<br />
ne avesse fatta specifica richiesta” 67 e di contraddittorietà tra infermità riconosciu-<br />
63<br />
Ibidem, 80-1.<br />
64<br />
Ibidem, 85.<br />
65<br />
Ibidem, 114.<br />
66<br />
Ibidem, 94<br />
67<br />
Ibidem, 113. Le verifiche hanno posto in luce casi, alquanto singolari, di mancata registrazione al protocollo<br />
delle domande di assunzione presentate da soggetti in condizioni di invalidità e persino di domande protocollate<br />
alcuni mesi dopo l’assunzione. L’uso distorto del potere discrezionale è stato inoltre evidenziato dalla “formalizzazione<br />
dell’assunzione nominativa anche in carenza di una specifica istanza inoltrata dall’interessato, […]<br />
tanto da prefigurare, quasi, un procedimento premiale nei confronti di beneficiari preindividuati”, e “dalla circostanza<br />
che istanze precedentemente formulate non hanno ottenuto alcuna valutazione” (ibidem, 94).<br />
176
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
te e mansione svolta 68 - recano il comune denominatore di una carenza o scarsa<br />
funzionalità dei controlli interni, da lungo tempo ricorrente, e di forme di raccordo<br />
informativo tra le varie amministrazioni 69 .<br />
Lo scenario che ne è conseguito ha, in ogni caso, rappresentato la premessa<br />
per rimeditazioni al duplice livello politico ed amministrativo, fornendo gli elementi<br />
per la rimodulazione di politiche settoriali e stimolando l’innesco di azioni<br />
autocorrettive, in grado di recuperare ad un migliore funzionamento l’attività degli<br />
apparati pubblici 70 .<br />
Il controllo sull’applicazione della normativa concernente le incompatibilità ed il rapporto<br />
di lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti<br />
L’esperienza della citata Commissione Interministeriale non è rimasta isolata.<br />
L’Ispettorato della Funzione Pubblica ne ha, anzi, tratto linfa per affinarne,<br />
sulla stessa linea metodologica, la griglia di strumenti ed il modus operandi in vista<br />
della realizzazione di ulteriori programmi di attività, i quali hanno, per questa via,<br />
assunto la caratteristica di azioni di vigilanza ed impulso ad ampio spettro.<br />
Nonostante la già sottolineata ampiezza del terreno sul quale l’Ispettorato è<br />
chiamato ad operare, il suo mandato è stato recentemente specificato ed indirizzato<br />
su un campo nel quale le preoccupazioni per l’efficienza e la regolarità dell’a-<br />
68<br />
Ibidem, 115-17. Spiccano i casi di riconoscimento della idoneità alla leva, con conseguente svolgimento del servizio<br />
anche con mansioni del tutto incompatibili con forme di deficit fisico, e di assunzione nella Pubblica<br />
Amministrazione tramite il canale del collocamento obbligatorio per effetto di invalidità ascritte ai medesimi soggetti<br />
nonché “quelli di assunzione di ipovedenti in qualità di centralinisti in possesso di patente di guida di autoveicoli<br />
o di titolo di studio conseguito presso istituti professionali in cui è evidenziata l’acquisizione di elevate<br />
conoscenze in talune discipline quali il disegno e la dattilografia comune”.<br />
69<br />
È il caso degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, “organi di direzione, programmazione<br />
e verifica dell’azione amministrativa connessa all’attuazione dei servizi dell’impiego e di coordinamento degli<br />
interventi di politica attiva del lavoro” (ibidem, 124), la cui vigilanza è risultata inefficace ed inidonea, pertanto,<br />
ad assicurare quel flusso di informazioni, da e verso le altre amministrazioni, utile ai fini del regolare ed efficiente<br />
svolgimento dell’attività (ibidem, 83 e 114).<br />
70<br />
Si segnala, in proposito, la l. 12.03.1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la quale,<br />
abrogando la precedente disciplina normativa contenuta nella l. 02.04.1968, n. 482 e successive modificazioni,<br />
ha recepito talune indicazioni formulate dalla Commissione di indagine, valorizzandone, nel complesso, gli esiti<br />
conoscitivi.<br />
177
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
zione amministrativa intercettano, ancora una volta, la questione del pubblico<br />
impiego. Esso è stato, infatti, coinvolto nel disegno di razionalizzazione della<br />
finanza pubblica ed incaricato di vigilare sul rispetto delle disposizioni riguardanti<br />
il rapporto di impiego a tempo parziale e della correlata disciplina delle incompatibilità<br />
71 .<br />
Avviato nel 1997, il programma di verifiche è stato progressivamente perfezionato,<br />
raccogliendo risultati apprezzabili. Malgrado le difficoltà inizialmente<br />
incontrate, a causa di una riscontrata, diffusa inottemperanza alla disposizione<br />
normativa che imponeva a tutte le amministrazioni di dotarsi, entro trenta giorni,<br />
di servizi ispettivi cui affidare lo svolgimento di verifiche a campione 72 e dei quali<br />
l’Ispettorato avrebbe potuto avvalersi per l’effettuazione di analoghe verifiche, i<br />
controlli hanno nel tempo interessato le amministrazioni più disparate, delineando<br />
gradualmente lo scenario informativo atteso dal committente politico. D’altro<br />
canto, il frequente contatto, diretto e indiretto 73 , con una pluralità di amministrazioni,<br />
improntato ad una filosofia collaborativa da qualche tempo sperimentata, ha<br />
consentito di registrare una positiva reazione alle sollecitazioni poste in essere.<br />
L’ausilio della Guardia di Finanza, poi, sulla base di un apposito protocollo d’intesa<br />
tra i Ministri della Funzione Pubblica, Angelo Piazza, e delle Finanze, Vincenzo<br />
Visco 74 , ha permesso di rendere più penetrante il controllo, disponendo in<br />
tal modo di una struttura operativa provvista di poteri di polizia giudiziaria, la cui<br />
azione è stata rafforzata, per effetto di un’apposita disposizione di legge, dall’inopponibilità<br />
del segreto d’ufficio 75 .<br />
Anche in quest’occasione, gli esiti riflettono l’approccio mostrato dagli ispettori,<br />
prevalentemente orientato alla consulenza metodologico-organizzativa, attra-<br />
71<br />
Art. 1, co. 56-65, l. 23.12.1996, n. 662.<br />
72<br />
Cfr. ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel 1998, 6;<br />
ID., Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I semestre del 1999, 8. La disposizione cui si fa riferimento nel testo<br />
è quella dell’art. 1, co. 62, l. 662/1996.<br />
73<br />
La delicatezza del tema e l’ampiezza dell’orizzonte operativo, “soprattutto a fronte delle limitate risorse umane<br />
disponibili dell’Ispettorato”, hanno suggerito di mobilitare le prefetture per realizzare un controllo più capillare<br />
sugli enti locali (ID, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel 1998, 7).<br />
74<br />
Cfr. ID., Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I semestre del 1999, 10.<br />
75<br />
Art. 39, co. 28, l. 27.12.1997, n. 449/1997.<br />
178
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
verso l’offerta del proprio sostegno nella progettazione e realizzazione operativa<br />
delle verifiche da parte delle singole amministrazioni ed una diplomatica opera di<br />
persuasione alla traduzione in atti e comportamenti delle prescrizioni normative.<br />
In sintesi, i risultati dell’azione di monitoraggio finora condotta, malgrado<br />
l’insoddisfacente ritorno informativo da parte degli enti locali, versante sul quale<br />
sono state attivate le prefetture 76 , hanno fornito sufficienti elementi di valutazione<br />
in merito alla copertura amministrativa delle disposizioni normative sul part-time<br />
e sulle incompatibilità nel pubblico impiego ed allo stato di avanzamento del generale<br />
programma di razionalizzazione degli apparati pubblici 77 .<br />
Infatti, alla continua sottolineatura da parte degli ispettori dell’importanza<br />
della costituzione dei servizi ispettivi interni hanno “risposto”, nel 1999, 159 enti<br />
fra i “più rappresentativi sul piano nazionale” 78 ed altre amministrazioni che, avendoli<br />
già istituiti, hanno domandato chiarimenti sulla corretta applicazione della<br />
normativa. Sulla base di tali richieste, l’Ispettorato ha dato vita ad un’opera di consulenza,<br />
qualificata dall’attivazione di un circuito di raccordo, nell’ambito del<br />
Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’Ufficio Legislativo e con l’Ufficio per<br />
il Personale delle Pubbliche Amministrazioni. Il monitoraggio ha permesso di rilevare<br />
l’efficacia deterrente dei servizi ispettivi, che, laddove costituiti ed operanti,<br />
hanno indotto un aumento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro<br />
da tempo pieno a tempo parziale 79 , con conseguenti risparmi di spesa, quanti-<br />
76<br />
V., retro, nota 73.<br />
77<br />
Anche in questa circostanza, lo sforzo organizzativo, ispirato ad un coordinamento a vasto raggio con altri soggetti<br />
pubblici, ha avuto riflessi positivi sugli esiti dell’attività di verifica ed acquisizione di conoscenze. Oltre<br />
all’impiego della Guardia di Finanza, hanno avuto rilievo, da un lato, il raccordo con il <strong>Ministero</strong> del Lavoro, con<br />
l’INPS e con l’INAIL, al fine di valutare “la posizione dei lavoratori operanti nel settore privato circa la loro eventuale<br />
dipendenza dalla Pubblica Amministrazione”, e, dall’altro, l’intesa con il <strong>Ministero</strong> del Tesoro, in modo da<br />
coinvolgere nell’accertamento i revisori dei conti dei maggiori enti pubblici nazionali. Cfr., sul punto, ISPET-<br />
TORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I semestre del 1999, 10.<br />
78<br />
Cfr. ID., Relazione al Ministro sull’attività svolta nel 1999, 8.<br />
79<br />
Ibidem, 7, dove sono riportati i dati relativi al fenomeno, nell’ambito dei ministeri, nel 1997, anno di avvio<br />
delle verifiche (incidenza del 2,11%), e nel 1999 (incidenza del 3,68%) al fine di evidenziarne l’evoluzione. L’ultima<br />
relazione disponibile, quella relativa al primo semestre del 2000, contiene un’illustrazione grafica dell’andamento<br />
del fenomeno, dal novembre 1999 al maggio 2000, la quale mostra una crescita lenta ma costante del<br />
numero di rapporti di lavoro a tempo parziale, fino ad attestarsi su un’incidenza del 4,14% (allegato C).<br />
179
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
ficati, nel 1999, in oltre 94 miliardi di lire 80 .<br />
Analoghi risultati, addirittura più lusinghieri sotto il profilo quantitativo, ha<br />
ottenuto l’azione di verifica estesa alle regioni. Preceduta da iniziative diplomaticamente<br />
mirate a coinvolgere queste ultime, essa ha avuto finora ad oggetto undici<br />
amministrazioni (nove regioni e le due province autonome). I contatti con queste<br />
- diretti o mediati dal Ministro per gli Affari Regionali, che ha interessato la<br />
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel dichiarato<br />
intento di ricercare gli “strumenti idonei per il miglioramento della qualità e dell’efficienza<br />
dell’azione amministrativa” 81 - hanno creato quel clima collaborativo<br />
dal quale è scaturita una più incisiva azione dei servizi ispettivi interni. I suggerimenti<br />
forniti per il loro migliore funzionamento e la consulenza prestata nella preventiva<br />
opera di definizione del campione di personale da sottoporre a verifica<br />
hanno permesso di conseguire risparmi di spesa, correlati all’incremento della<br />
quota di personale il cui rapporto di lavoro si è trasformato da tempo pieno a<br />
tempo parziale 82 .<br />
L’interesse maturato intorno al tema è, infine, testimoniato dalle numerose<br />
segnalazioni (oltre 500 nel 1999) pervenute all’Ispettorato, sulla scorta delle quali<br />
sono stati predisposti, autonomamente e per mezzo della Guardia di Finanza,<br />
accertamenti sulla posizione di pubblici dipendenti, sfociati, nei casi in cui sono<br />
state riscontrate irregolarità, in inviti all’esercizio dell’autotutela da parte delle<br />
amministrazioni e, talora, in informative all’autorità giudiziaria 83 .<br />
Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione:<br />
i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ed autodichiarazioni rese dai cittadini<br />
alle pubbliche amministrazioni<br />
L’altro campo di indagine, esso pure esemplificativo della caratterizzazione in<br />
80<br />
Ibidem.<br />
81<br />
Ibidem, 8.<br />
82<br />
Cfr. ID., Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I semestre del 2000, 5-8. L’incidenza complessiva del parttime<br />
in sei regioni, i cui dati sono stati elaborati a fini statistici, si è rivelata superiore al 7%, con punte di quasi<br />
il 16% in Lombardia.<br />
83<br />
Cfr. ID., Relazione al Ministro sull’attività svolta nel 1999, 8.<br />
180
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
chiave di auditing dell’attività ispettiva, concerne le disposizioni in tema di semplificazione<br />
amministrativa (legge 15.05.1997, n. 127) 84 , al fine di verificare la<br />
tenuta complessiva del sistema di fronte ad innovazioni culturali ed organizzative<br />
rese necessarie da un’impostazione di tipo paritario del rapporto con i cittadini.<br />
Avviati, spesso sulla base di specifiche segnalazioni, con una serie di verifiche<br />
ispettive in loco già sul finire del 1997, gli accertamenti sono stati consolidati, negli<br />
anni seguenti, in un programma incentrato sulla verifica dell’esercizio, da parte<br />
delle singole amministrazioni, del controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate<br />
dai cittadini, individuando (e rilevando) nel “momento verificatorio […] l’anello<br />
debole dell’impianto normativo sull’autocertificazione” 85 . Il loro sviluppo,<br />
nella già evidenziata cornice metodologica, ha avuto luogo lungo la duplice direttrice<br />
di un monitoraggio effettuato ora su base campionaria, ora esteso ad un’intera<br />
tipologia di strutture, al fine di “disporre di un quadro il più rappresentativo<br />
possibile del processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione su<br />
scala nazionale” 86 . E gli esiti, dai quali è emerso un lento, ma ancora incompleto,<br />
adattamento delle amministrazioni pubbliche agli obblighi connessi alla normativa<br />
sulla semplificazione, hanno confermato il sostanziale successo del modulo operativo<br />
imperniato sul coinvolgimento della molteplicità di risorse di cui la Pubblica<br />
Amministrazione dispone.<br />
Infatti, avendo individuato nella mancanza di precise direttive alle amministrazioni<br />
periferiche la causa dell’incerto decollo della riforma, l’Ispettorato ha inizialmente<br />
fornito indicazioni operative sul campo e sollecitato le amministrazioni<br />
centrali ad assumere un ruolo di guida, ciò che ha indotto queste ultime a diramare,<br />
in tempi successivi, alcune circolari esplicative. In conseguenza dell’attività<br />
di sensibilizzazione svolta, è stata, in diverse circostanze, superata l’inerzia nel rece-<br />
84<br />
Quasi un anno e mezzo più tardi è stato emanato il “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della<br />
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative” (D.P.R.<br />
20.10.1998, n. 403).<br />
85<br />
Cfr. ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I semestre<br />
del 1999, 4.<br />
86<br />
Ibidem, 3. Il campione, distinto per area geografica e per densità demografica del territorio, è stato individuato<br />
sulla base dei seguenti criteri: maggiore produzione di atti amministrativi ed ampiezza della sfera di competenza<br />
territoriale.<br />
181
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
pimento delle innovazioni normative, innescando talora comportamenti che<br />
vanno al di là del semplice adempimento formale. È il caso, ad esempio, di tipiche<br />
amministrazioni di servizio come le aziende sanitarie, alcune delle quali, su<br />
suggerimento degli ispettori, si sono impegnate sul fronte dell’informazione ed<br />
orientamento dell’utenza in merito alle opportunità fornite dalle nuove norme 87 .<br />
Superato l’iniziale periodo di rodaggio, con le connesse difficoltà legate<br />
all’impermeabilità di numerose amministrazioni 88 , la risonanza avuta dal tema,<br />
considerate le favorevoli implicazioni per i cittadini, ha indirizzato gli ispettori<br />
anche verso un’opera di consulenza che, sollecitata da numerosi quesiti formulati<br />
da diverse amministrazioni, ha talora assunto le sfumature della mediazione tra<br />
alcune di queste e cittadini che avevano segnalato violazioni dei diritti loro attribuiti<br />
dalle nuove disposizioni 89 .<br />
Tutte queste iniziative hanno recentemente trovato un momento di sintesi in<br />
un’azione di accertamento di ampio respiro, i cui esiti hanno consentito di delineare<br />
un profilo più esteso e ricco di informazioni sul reale andamento del fenomeno<br />
oggetto di osservazione. La strategia seguita dall’Ispettorato è stata quella di<br />
mobilitare le prefetture, al duplice scopo di sensibilizzare capillarmente tutte le<br />
amministrazioni presenti sul territorio provinciale all’esercizio dei controlli sulle<br />
autocertificazioni presentate dai cittadini e di acquisire dati sullo stato di attuazione<br />
e sull’andamento dei medesimi.<br />
Una volta concordato con l’Ispettorato il programma di attività, le prefettu-<br />
87<br />
La centralità del ruolo della comunicazione istituzionale è stata ripetutamente sottolineata dagli ispettori, anche<br />
attraverso la collaborazione, in alcuni casi, “per l’individuazione dei moduli di comunicazione ritenuti più adatti<br />
alla realtà locale”. Ed è significativo, ad esempio, che dalla conseguente attività informativa e promozionale posta<br />
in essere dalle direzioni aziendali sia scaturito un incremento delle dichiarazioni di nascita rese all’interno degli<br />
ospedali, piuttosto che all’ufficiale dello stato civile (ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Relazione<br />
al Ministro sull’attività svolta nel 1998, 5-6). Cfr. anche la relazione relativa al primo semestre del 1999 (6).<br />
88<br />
È stato il caso dell’amministrazione scolastica centrale e periferica, la quale, dopo un’iniziale indifferenza nei<br />
confronti delle nuove norme e degli obblighi che vi sono connessi, sulla scorta delle indicazioni dell’Ispettorato,<br />
dirette anche ad individuare le aree verso le quali indirizzare i controlli in maniera prevalente, ha dato avvio a questi<br />
ultimi (ibidem, 6; cfr., anche, la relazione relativa al 1999, 5).<br />
89<br />
Nel 1999 l’Ispettorato ha trattato 850 tra quesiti e segnalazioni di irregolarità, fornendo gli elementi chiarificatori<br />
richiesti e procedendo ad accertamenti diretti o per il tramite delle prefetture, a seconda che il vaglio preliminare<br />
delle questioni suggerisse l’una o l’altra modalità di intervento (ISPETTORATO DELLA FUNZIONE<br />
PUBBLICA, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel 1999, 5).<br />
182
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
re hanno curato la distribuzione, tra il dicembre del 1999 ed i primi mesi del<br />
2000, di una serie di questionari, assicurando il più esteso coinvolgimento delle<br />
strutture sottoposte a verifica. Questo è stato ottenuto rivitalizzando i comitati<br />
provinciali della Pubblica Amministrazione che, allargati alla partecipazione dei<br />
rappresentanti degli enti locali, hanno rappresentato il luogo di incontro, di scambio<br />
di esperienze e, soprattutto, di raccordo in vista di una corretta ed efficace<br />
applicazione della normativa sull’autocertificazione, divenuta frontiera critica dei<br />
rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Parallelamente, l’Ispettorato ha<br />
seguito un identico percorso, occupandosi in via autonoma di tutte le aziende<br />
sanitarie ed ospedaliere presenti sul territorio nazionale. Gli esiti sono stati, infine,<br />
condensati in due rapporti, provvisorio il primo e definitivo il secondo 90 , che<br />
hanno costituito la base informativa utile tanto all’autorità politica per l’eventuale<br />
rimodulazione delle linee di politica legislativa, quanto all’Ispettorato “per calibrare<br />
le future attività di verifica […] in materia” 91 .<br />
In sintesi, l’ampiezza dello spettro d’indagine ha consentito di verificare una<br />
diffusione del ricorso all’autocertificazione maggiore rispetto a quella riscontrata<br />
due anni addietro, l’incremento del numero delle amministrazioni che effettuano,<br />
sia pure con modalità ed intensità differenti, i controlli sulle medesime, la marginalità<br />
dei casi di dichiarazioni non veritiere, spesso dovute più che a dolo alla scarsa<br />
conoscenza della normativa da applicare, e, in qualche circostanza, l’adozione di<br />
“alcune iniziative ulteriori rispetto agli obblighi posti dalla normativa” 92 . L’accertamento<br />
sulle aziende sanitarie ed ospedaliere ha, in particolare, evidenziato una<br />
90<br />
L’indagine avviata tramite le prefetture, dati l’elevato numero di amministrazioni interessate e le difficoltà<br />
incontrate in alcune province, non ha potuto concludersi in tempi brevi, come quella condotta sulle sole aziende<br />
sanitarie ed ospedaliere. I dati hanno continuato, comunque, ad affluire al grande bacino di raccolta dell’Ispettorato<br />
che sta in tal modo affinando le sue elaborazioni statistiche.<br />
91<br />
Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, I controlli sulle<br />
autocertificazioni ed autodichiarazioni rese dai cittadini alle Pubbliche Amministrazioni. Esiti dell’attività di sensibilizzazione<br />
effettuata a livello provinciale, Roma, aprile 2000, 4.<br />
92<br />
Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere: diffusione<br />
ed applicazione della normativa in materia di autocertificazione e relativo sistema dei controlli. Parte generale,<br />
Roma, marzo 2000, 12. Si tratta, ad esempio, di “iniziative di formazione del personale aziendale in materia di<br />
autocertificazione”, della redazione di “un manuale in materia di autocertificazione” o della “creazione di uno<br />
sportello di riferimento per tutti gli uffici che richiedono i controlli”.<br />
183
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
risposta territorialmente disomogenea, considerata la provenienza della maggioranza<br />
dei riscontri (e tra questi di quelli completi) dalle amministrazioni localizzate<br />
nelle regioni del nord-ovest 93 . Inoltre, se si escludono i casi, alquanto singolari,<br />
di aziende che hanno imputato l’incompletezza dell’informazione inviata a disfunzioni<br />
organizzative interne o che hanno fornito risposte estremamente laconiche 94 ,<br />
è risultato che la maggioranza delle amministrazioni ha svolto controlli sulla veridicità<br />
delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini, malgrado il frequente impiego<br />
di un metodo a campione piuttosto rudimentale, in quanto ridotto “alla casualità<br />
mediante sorteggio” 95 .<br />
È sicuramente degno di rilievo, poi, lo squarcio informativo aperto dall’Ispettorato<br />
sull’aspetto delle modalità di collegamento tra le varie amministrazioni,<br />
dal quale sono emersi profili particolarmente problematici, aventi riflessi negativi<br />
sul piano della efficienza organizzativa. Nonostante alcune iniziative isolate, territorialmente<br />
localizzate, tali modalità fanno ancora perno, in larga prevalenza, sulla<br />
comunicazione mediante scambio di note cartacee, rimanendo i collegamenti telematici<br />
limitati ed in ogni caso inidonei a permettere un accesso diretto e reciproco<br />
ai propri archivi 96 .<br />
Sintomatica della moderna connotazione della funzione ispettiva in chiave<br />
collaborativa appare, infine, la cortesia che ha contraddistinto l’Ispettorato nella<br />
sua attività, trovando concreta evidenza nella lettera di ringraziamento che esso ha<br />
inviato a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere resesi disponibili all’indagine.<br />
Lettera che, del resto, al garbo istituzionale unisce pragmaticamente l’invito ad<br />
attivare una sorta di circuito informativo permanente, attraverso una segnalazione<br />
93<br />
Su complessive 293 amministrazioni, 153 hanno fornito un riscontro, quasi sempre tempestivo, alle richieste<br />
di informazioni, pari al 52,2% del totale, mentre una risposta puntuale ai questionari è giunta da 110 amministrazioni,<br />
pari al 37,5% del totale (ibidem, 2).<br />
94<br />
Ibidem. Parte speciale, 46 e 8. Nel primo caso, un’azienda ospedaliera siciliana “ha inviato il questionario compilato<br />
dal solo settore Affari Generali e del Personale”, spiegando “come le altre strutture, invitate a fornire i dati,<br />
non abbiano collaborato”; nel secondo, invece, un’azienda sanitaria locale piemontese “si è limitata ad inviare una<br />
nota di tre righe del direttore amministrativo, redatta sulla copertina di un fax, con cui si comunica che in quell’Azienda<br />
non sono stati effettuati controlli sulle autodichiarazioni”.<br />
95<br />
Ibidem, 13.<br />
96<br />
Ibidem, 15.<br />
184
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
semestrale dei risultati delle verifiche compiute 97 .<br />
CONCLUSIONI<br />
Le vicende fin qui illustrate consigliano di richiamare alcuni aspetti, già posti<br />
in rilievo, in chiave di sintesi e di saldatura con le premesse.<br />
La nuova configurazione della funzione ispettiva, quale emerge dalle sollecitazioni<br />
provenienti tanto da alcune componenti degli apparati amministrativi<br />
quanto, e ancor più, da osservatori dei fenomeni organizzativi, rappresenta il<br />
punto d’arrivo, almeno sul piano astratto dei significati, di un percorso lungo il<br />
quale essa è stata spesso adombrata. Il suo rilancio, anche sul terreno concreto, ha<br />
coinciso con l’intensificazione dell’azione svolta dall’Ispettorato della Funzione<br />
Pubblica negli anni più recenti, quando le elaborazioni teoriche più innovative<br />
riguardanti il suo ruolo hanno cominciato ad essere recepite ed interpretate in<br />
forme d’intervento svincolate da connotazioni repressive o comunque autoritarie.<br />
Fatto, questo, che trova conferma in alcune evidenze linguistiche nelle quali la<br />
caratterizzazione funzionale dell’attività ispettiva assume i più rassicuranti contorni<br />
del “controllo-impulso” 98 , del “controllo di integrazione (o “di sistema”)” 99 o del<br />
più generale controllo-conoscenza.<br />
In questo quadro, essa perde l’antica finalità di “tener viva, nei funzionari<br />
preposti ad organi, uffici o servizi periferici […], la sensazione dell’immanenza<br />
dell’autorità centrale” 100 , acquisendo la fisionomia di uno “strumento conoscitivo<br />
fondamentale per l’esplicazione di attività inerenti al processo di direzione, quali<br />
97<br />
Ibidem, 15-6. Già trent’anni fa, COGOTTI A., “Il controllo ispettivo”, in La scienza e la tecnica dell’organizzazione<br />
nelle pubbliche amministrazioni, 18 (1971), 247, sottolineava l’importanza dell’abilità dei soggetti investiti<br />
di funzioni ispettive “nel condurre le indagini provocando la minima frizione possibile con i funzionari locali”.<br />
98<br />
Cfr. D’ANTINO, Ispezione, controllo, efficienza, 629, per il quale il controllo ispettivo “è sprone e stimolo per<br />
il corretto operare amministrativo”.<br />
99<br />
Cfr. D’AURIA, I controlli, 1252, a giudizio del quale i controlli di integrazione consistono in “moniti, avvertenze,<br />
richiami e quant’altro occorra per mettere sull’avviso l’organo cui spetta di assumere le misure necessarie a<br />
ripristinare le regolarità stabilite”. V. anche, CASSESE S., Le basi del diritto amministrativo, Milano, Garzanti,<br />
1995, 177, secondo il quale tale tipologia di controlli è diretta “ad assicurare la coerenza della condotta delle varie<br />
amministrazioni e il raggiungimento dei risultati ultimi del sistema”.<br />
100<br />
Cfr. ZACCARIA, L’ispezione amministrativo-contabile, 39.<br />
185
CONTRIBUTI E SAGGI<br />
sono la supervisione, la vigilanza, il controllo, il coordinamento” 101 . E questa è la<br />
prospettiva nella quale è venuto a collocarsi l’Ispettorato della Funzione Pubblica,<br />
svolgendo una “attività di intelligence diretta a supportare e a garantire la corretta<br />
applicazione dei processi di riforma” 102 .<br />
Certo, l’Ispettorato ha dovuto e deve misurarsi con difficoltà discendenti sia<br />
dall’inadeguata dotazione di risorse - in un’occasione anche rappresentate all’organo<br />
politico, facendo leva sulla discreta ma icastica eloquenza dell’indicatore numerico<br />
103 - sia dalle resistenze talora incontrate alla sua azione, verosimilmente imputabili<br />
ad un’ostilità di antica data verso ogni forma di controllo, percepito come<br />
invadente. Ciononostante, ha coltivato e coltiva l’idea che “l’efficacia dell’azione<br />
ispettiva si rivela […] nell’esplorare con sistematicità i centri nevralgici e sensibili<br />
degli apparati amministrativi […] attraverso lo strumento del dialogo interattivo<br />
con i responsabili dei settori” 104 , anche in vista della rilevazione ed eventuale espor-<br />
101<br />
Cfr. BOMBARDELLI, “Le ispezioni amministrative”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 39 (1989),<br />
1139. L’ispezione, prosegue l’A., permette “una reciproca integrazione fra gli organi appartenenti all’organizzazione<br />
e, di conseguenza, una maggiore omogeneità nell’azione dell’organizzazione stessa” (1140). In senso analogo<br />
si esprime TENORE V., “L’ispezione amministrativa”, in Foro Amministrativo, 68 (1992), 1569-70. In quest’ottica,<br />
un Ispettorato Generale dei Servizi è stato istituito, nel 1990, nell’ambito della Commissione dell’Unione<br />
Europea. Esso opera su mandato del suo Presidente e sulla base di un programma annuale (cfr. COGLIAN-<br />
DRO, “I controlli”, sta in CHITI M. P. e GRECO G. (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo. Parte<br />
generale, Milano, Giuffrè, 1997, 276-7).<br />
102<br />
Cfr. GUALTIERI G., “L’attività di auditing dell’Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica: nodi<br />
problematici, rapporti con il Servizio di controllo”, sta in CALOPRISCO A. e DE PAOLIS M. ( a cura di), I servizi<br />
di controllo interno e i nuclei di valutazione delle pubbliche amministrazioni: fondamenti, compiti, tecniche, nodi<br />
problematici, esperienze, Padova, Cedam, 1998, 388. Questa linea di sviluppo dell’attività ispettiva è stata individuata<br />
anche in Francia nella prima metà degli anni Ottanta (cfr. MARCOU, “Les Inspections Générales et le contrôle<br />
de l’administration”, sta in AA.VV., Le contrôle de l’administration par elle-même, Paris, Editions du Centre<br />
National de la Recherche scientifique, 1983, 72) e recentemente additata come possibile via d’uscita dalla crisi<br />
della funzione ispettiva (cfr. QUERMONNE, L’appareil administratif de l’ État, 86, nonché, più specificamente,<br />
DOBLER H., “Les inspections générales présidentielles aux États-Unis: un outil discret et puissant de la réforme<br />
de l’État”, in La Revue Administrative, 50 (1997), septembre-octobre, 574, secondo il quale le ispezioni dovrebbero<br />
essere “strumenti di controllo e di riforma permanente”). Essa, recentemente, è stata anche formalizzata sul<br />
piano delle prescrizioni normative (art. 13 D. Min. Fun. Pub. 02.10.2000).<br />
103<br />
La relazione sull’attività svolta nel 1998 contiene, in allegato, tre tabelle riassuntive delle risorse disponibili e<br />
dell’attività svolta; una di esse, relativa alla dotazione di risorse strumentali, contiene anche un dato, scaturente<br />
dal rapporto tra superficie dei locali dell’ufficio e numero di addetti, secondo il quale ogni ispettore dispone di<br />
poco più di sei mq.<br />
104<br />
Cfr. GUALTIERI, L’attività di auditing dell’Ispettorato, 393.<br />
186
<strong>Filippo</strong> GUAGNANO<br />
tazione delle best practices 105 .<br />
Infatti, è lungo questa via che potrà acquisire quell’autorevolezza, di cui il<br />
credito presso le altre pubbliche amministrazioni costituisce la misura 106 , necessaria<br />
allo svolgimento del proprio compito in un sistema amministrativo pluralistico,<br />
neutralizzando il rischio che di esso si dica, come del Romeo di Villanuova del<br />
Paradiso dantesco, che “fu l’ovra grande e bella mal gradita”.<br />
105<br />
Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere. Parte<br />
generale, 16; ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Relazione al Ministro sull’attività svolta nel I<br />
semestre del 1999, 7 e allegato n. 3.<br />
106<br />
Cfr. MARCOU, Les Inspections Générales et le contrôle de l’administration, 82; MËNIER, Les inspections générales,<br />
238.<br />
187