Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
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prodotto da quest'ultimi 25 .<br />
Così, si sarebbero potute aggredire con efficacia le ingenti percentuali<br />
di lavoro sommerso presenti proprio nei territori <strong>del</strong> Mezzogiorno.<br />
Tuttavia, non è stata questa la scelta adottata dal Governo. Anzitutto<br />
perché, come già accennato, con il varo di una misura identica per tutto il<br />
territorio nazionale non ci si è dovuti sottoporre al giudizio <strong>del</strong>la Commissione<br />
europea cui spetta, come si è ricordato in precedenza, il compito di approvare<br />
i progetti di aiuti di Stato che appunto hanno un'applicazione differenziata<br />
nell'ambito <strong>del</strong> territorio nazionale.<br />
Inoltre, il nuovo Governo italiano era a conoscenza <strong>del</strong>le due decisioni<br />
<strong>del</strong>la Commissione europea (<strong>del</strong>l'8 aprile 1999 e <strong>del</strong> 17 ottobre 2000)<br />
in materia di contratti di riallineamento (la cui normativa riguardava solo<br />
il Mezzogiorno), la quale non aveva visto con particolare favore le misure<br />
ivi previste.<br />
Infatti, la Commissione europea, sulla base dei propri orientamenti in<br />
materia di aiuti all'occupazione, ha classificato gli incentivi all'emersione<br />
contenuti nella disciplina dei contratti di riallineamento nell'area degli<br />
aiuti al mantenimento <strong>del</strong>l'occupazione e quindi al funzionamento.<br />
E questa tipologia di aiuti, secondo la classificazione operata dalla<br />
Commissione, è quella ritenuta più pericolosa per la concorrenza e quindi<br />
può essere ammessa solo a condizione che l'intensità da essa raggiunta sia<br />
alquanto ridotta e abbia una durata limitata, mentre la Commissione valuta<br />
con estremo favore gli aiuti destinati alla creazione di posti di lavoro e<br />
rispetto a questi ammette forme di incentivazione assai intense 26 . Così, la<br />
Commissione europea, nelle due decisioni citate, sulla base dei propri<br />
orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (che, com'è noto, rappresentano<br />
la codificazione <strong>del</strong>la prassi applicativa degli artt.87 ss. <strong>del</strong><br />
Trattato, ad opera <strong>del</strong>la stessa Commissione) ha chiaramente negato la<br />
25 Peraltro, al contrario di quanto lasciato prefigurare dalla relazione illustrativa al disegno<br />
di legge governativo poi confluito nella legge n. 383/2001 (su cui BIANCHI, L'ex<br />
irregolare viene equiparato a un nuovo lavoratore, in II Sole 24 Ore, 4 luglio 2001, n.<br />
182, p. 17), la successiva interprelazione amministrativa ha correttamente escluso la possibilità<br />
<strong>del</strong> cumulo degli incentivi da questa previsti con il credito d'imposta per le nuove<br />
assunzioni di cui all'art. 7 <strong>del</strong>la legge n. 388/2000: vgs. la circolare n. 17 <strong>del</strong>l'11 febbraio<br />
2002, <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, cit., p. 562.<br />
26 Vgs. TlRABOSCHI, Gli incentivi all'occupazione: la disciplina degli sgravi degli<br />
oneri sociali nel Mezzogiorno, Castelmaggiore, 2000, p. 297 ss.<br />
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