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Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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Proprio sulla individuazione <strong>del</strong> concetto di "costo <strong>del</strong> lavoro" di cui<br />

all'art. 1, comma 1, <strong>del</strong>la legge, si è espressa la citata circolare interamministrativa,<br />

laddove, al punto 4.1.1, afferma che "ci si debba riferire esclusivamente<br />

alla voce retribuzione (retribuzione diretta e oneri contrattuali),<br />

con esclusione, quindi, degli oneri sociali".<br />

La medesima circolare precisa che "con riferimento al parametro <strong>del</strong><br />

"costo <strong>del</strong> lavoro" si fa presente che, trattandosi <strong>del</strong> costo <strong>del</strong> lavoro emerso<br />

per effetto <strong>del</strong>la dichiarazione di emersione, tale costo è costituito dalle<br />

spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute dal datore di lavoro<br />

con riferimento all'intero periodo d'imposta agevolato, da assumere<br />

secondo un importo comunque non inferiore a quanto previsto dai contratti<br />

collettivi di riferimento".<br />

E aggiunge che "più precisamente il "costo <strong>del</strong> lavoro emerso" è pari<br />

al maggiore dei seguenti importi: da un lato, "ammontare complessivo<br />

<strong>del</strong>le spese per prestazioni di lavoro dipendente effettivamente sostenute<br />

o che si presume di sostenere nel periodo d'imposta 2002 per i lavoratori<br />

regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente<br />

dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico <strong>del</strong>le imposte sui<br />

redditi"; dall'altro, "importo previsto dai contratti collettivi nazionali di<br />

lavoro di riferimento relativo al medesimo periodo (retribuzione diretta e<br />

oneri contrattuali)".<br />

Il meccanismo agevolativo è stato utilizzabile da parte dei datori di lavoro<br />

imprenditori ovvero, in forza <strong>del</strong> comma 5 <strong>del</strong>l'art. 3 <strong>del</strong>la legge, titolari<br />

di reddito di lavoro autonomo, con esclusione dei datori di lavoro "privati":<br />

e quindi non possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro domestico 18 .<br />

apparire, e quindi dalla formula originaria <strong>del</strong>la legge n. 383/2001, sono state accompagnate<br />

da approfondite circolari esplicative e da altri documenti <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.<br />

E proprio a causa <strong>del</strong>le diverse modifiche che si sono succedute, tale ente è stato costretto<br />

ad intervenire con ulteriori testi, che seguivano il cambiamento normativo, e anche a<br />

cambiare posizione di fronte alle variazioni <strong>del</strong>la legislazione di riferimento. La nuova<br />

circolare interamministrativa <strong>del</strong> 20 giugno 2002 riprende in gran parte il contenuto <strong>del</strong>la<br />

circolare <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 17 <strong>del</strong>l'11 febbraio 2002 (in Dir. prat. lav., 2002, ,<br />

n. 8, p. 558) aggiornandolo e integrandolo alla luce <strong>del</strong>le modifiche apportate dalla legge<br />

n. 73/2002.<br />

18 Più ampiamente sulla precisa individuazione dei soggetti che possono presentare la<br />

dichiarazione di emersione e sulle categorie di lavoratori regolarizzabili vgs. i punti 1 e<br />

2 <strong>del</strong>la circolare interamministrativa <strong>del</strong> 20 giugno 2002. Peraltro, il comma 5 <strong>del</strong>l'art. 1<br />

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