Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Proprio sulla individuazione <strong>del</strong> concetto di "costo <strong>del</strong> lavoro" di cui<br />
all'art. 1, comma 1, <strong>del</strong>la legge, si è espressa la citata circolare interamministrativa,<br />
laddove, al punto 4.1.1, afferma che "ci si debba riferire esclusivamente<br />
alla voce retribuzione (retribuzione diretta e oneri contrattuali),<br />
con esclusione, quindi, degli oneri sociali".<br />
La medesima circolare precisa che "con riferimento al parametro <strong>del</strong><br />
"costo <strong>del</strong> lavoro" si fa presente che, trattandosi <strong>del</strong> costo <strong>del</strong> lavoro emerso<br />
per effetto <strong>del</strong>la dichiarazione di emersione, tale costo è costituito dalle<br />
spese per prestazioni di lavoro effettivamente sostenute dal datore di lavoro<br />
con riferimento all'intero periodo d'imposta agevolato, da assumere<br />
secondo un importo comunque non inferiore a quanto previsto dai contratti<br />
collettivi di riferimento".<br />
E aggiunge che "più precisamente il "costo <strong>del</strong> lavoro emerso" è pari<br />
al maggiore dei seguenti importi: da un lato, "ammontare complessivo<br />
<strong>del</strong>le spese per prestazioni di lavoro dipendente effettivamente sostenute<br />
o che si presume di sostenere nel periodo d'imposta 2002 per i lavoratori<br />
regolarizzati, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente<br />
dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico <strong>del</strong>le imposte sui<br />
redditi"; dall'altro, "importo previsto dai contratti collettivi nazionali di<br />
lavoro di riferimento relativo al medesimo periodo (retribuzione diretta e<br />
oneri contrattuali)".<br />
Il meccanismo agevolativo è stato utilizzabile da parte dei datori di lavoro<br />
imprenditori ovvero, in forza <strong>del</strong> comma 5 <strong>del</strong>l'art. 3 <strong>del</strong>la legge, titolari<br />
di reddito di lavoro autonomo, con esclusione dei datori di lavoro "privati":<br />
e quindi non possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro domestico 18 .<br />
apparire, e quindi dalla formula originaria <strong>del</strong>la legge n. 383/2001, sono state accompagnate<br />
da approfondite circolari esplicative e da altri documenti <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.<br />
E proprio a causa <strong>del</strong>le diverse modifiche che si sono succedute, tale ente è stato costretto<br />
ad intervenire con ulteriori testi, che seguivano il cambiamento normativo, e anche a<br />
cambiare posizione di fronte alle variazioni <strong>del</strong>la legislazione di riferimento. La nuova<br />
circolare interamministrativa <strong>del</strong> 20 giugno 2002 riprende in gran parte il contenuto <strong>del</strong>la<br />
circolare <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate n. 17 <strong>del</strong>l'11 febbraio 2002 (in Dir. prat. lav., 2002, ,<br />
n. 8, p. 558) aggiornandolo e integrandolo alla luce <strong>del</strong>le modifiche apportate dalla legge<br />
n. 73/2002.<br />
18 Più ampiamente sulla precisa individuazione dei soggetti che possono presentare la<br />
dichiarazione di emersione e sulle categorie di lavoratori regolarizzabili vgs. i punti 1 e<br />
2 <strong>del</strong>la circolare interamministrativa <strong>del</strong> 20 giugno 2002. Peraltro, il comma 5 <strong>del</strong>l'art. 1<br />
90