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Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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novellata dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (che è la legge di con<strong>versione</strong><br />

<strong>del</strong> d.l. 25 settembre 2001, n. 350), dalla legge 28 dicembre 2001, n.<br />

448 (legge finanziaria per il 2002), dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (che<br />

è la legge di con<strong>versione</strong> <strong>del</strong> d.l. 22 febbraio 2002, n. 12), e da ultimo dalla<br />

legge 22 novembre 2002 n. 266.<br />

Beninteso, l'impostazione <strong>del</strong> nuovo meccanismo è semplice: l'imprenditore<br />

è stimolato a fare emergere il lavoro irregolare utilizzato attraverso<br />

la concessione di sconti sul piano fiscale e contributivo.<br />

In particolare, lo sconto fiscale è strettamente dipendente dal quantum<br />

di costo <strong>del</strong> lavoro (e quindi di lavoratori) che si fa emergere con un'apposita<br />

dichiarazione.<br />

Il provvedimento è senza dubbio costruito partendo da un'impostazione<br />

di tipo fiscale e cioè mirando soprattutto a sollecitare gli imprenditori<br />

ad emergere mediante la promessa di sconti proprio sul piano <strong>del</strong>le tasse<br />

e dei contributi, ma va aggiunto che il legislatore ha in seguito inserito nel<br />

testo originario varie previsioni volte a colmare e a risolvere alcuni dei<br />

problemi sorti in relazione alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro<br />

instaurati con l'imprenditore che si avvale <strong>del</strong> meccanismo in esame.<br />

In primo luogo, il nuovo provvedimento per l'emersione ha un campo<br />

di applicazione rivolto a tutto il territorio nazionale, a differenza dei contratti<br />

di riallineamento 10 , che potevano essere stipulati solo nel Mezzogiorno.<br />

Vero è che il problema <strong>del</strong> lavoro sommerso riguarda tutto il Paese,<br />

10 Si tratta di strumenti (prima di esclusiva derivazione sindacale-contrattuale e poi consacrati<br />

in forme legislative) volti a permettere sia l'emersione e cioè la regolarizzazione<br />

<strong>del</strong> cosiddetto lavoro sommerso e irregolare sia l'adeguamento di rapporti di lavoro pur<br />

regolari agli standard dei contratti collettivi nazionali, salvaguardando i livelli occupazionali.<br />

Il sistema è congegnato sull'uso di una tecnica sanzionatoria di tipo promozionale o<br />

d'incoraggiamento e più precisamente su una cosiddetta sanzione positiva rivolta ad<br />

incentivare o a stimolare, attraverso la (promessa <strong>del</strong>la) concessione di un premio/beneficio,<br />

la condotta <strong>del</strong> datore in modo da orientarla nella direzione desiderata dal legislatore<br />

e segnatamente verso l'osservanza dei contratti collettivi e <strong>del</strong>la disciplina legale <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro comprensiva anche <strong>del</strong>la normativa previdenziale. In particolare, la<br />

sanzione positiva promozionale propria <strong>del</strong> meccanismo dei contratti di riallineamento è<br />

basata sullo scambio tra l'immediata concessione <strong>del</strong> beneficio <strong>del</strong>la fiscalizzazione degli<br />

oneri sociali e degli sgravi contributivi e l'impegno dei datori di lavoro di adottare un programma<br />

di graduale riallineamento (soprattutto economici, ma non solo) dei lavoratori ai<br />

livelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La disciplina legislativa dei contratti<br />

di riallineamento è oggi contenuta nell'art.5 <strong>del</strong>la legge n. 608/1996, poi modifica-<br />

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