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Matteo Zezza - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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costo <strong>del</strong> lavoro irregolare utilizzato".<br />

Come è evidente, il parametro <strong>del</strong> triplo <strong>del</strong> costo <strong>del</strong> lavoro irregolare<br />

utilizzato rappresenta la soglia che garantisce l'imprenditore da successivi<br />

accertamenti e contestazioni.<br />

Poi, la disposizione sancisce che "il pagamento <strong>del</strong>l'imposta sostitutiva<br />

può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione<br />

<strong>del</strong>la dichiarazione di emersione, con una riduzione <strong>del</strong> 25 per cento,<br />

ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza<br />

applicazione di interessi"; e che "con l'integrale pagamento sono estinti i<br />

<strong>del</strong>itti di cui agli artt. 4 e 5 <strong>del</strong> D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74" (cioè quelli<br />

di dichiarazione infe<strong>del</strong>e o di omessa dichiarazione che riguardano l'area<br />

degli obblighi tributari) e "il <strong>del</strong>itto di cui all'art. 37 <strong>del</strong>la legge 24 novembre<br />

1981, n. 689" (la cui fattispecie concerne l'omissione o falsità di registrazione<br />

o denuncia obbligatoria e quindi la violazione di adempimenti<br />

previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie), "nonché i<br />

reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle<br />

violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza <strong>del</strong> lavoro sommerso";<br />

mentre "in caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione<br />

degli illeciti di cui al presente comma".<br />

La facoltà di regolarizzare i debiti fiscali e previdenziali relativi agli<br />

anni pregressi era prevista anche per i lavoratori dal comma 4, <strong>del</strong>l'art. 1<br />

<strong>del</strong>la legge n. 383/2001; ma in verità, se il datore di lavoro ha effettuato la<br />

dichiarazione di emersione e indicato i vari lavoratori utilizzati in modo<br />

irregolare, costoro sono stati di fatto costretti ad utilizzare la procedura di<br />

regolarizzazione in quanto, a quel punto, il loro rapporto irregolare è stato<br />

portato alla luce <strong>del</strong> sole e quindi anche la precedente percezione di redditi<br />

sottratti al prelievo fiscale e contributivo.<br />

Così, la disposizione dice che "i lavoratori <strong>del</strong>le imprese che aderiscono<br />

ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro<br />

debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare,<br />

per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento<br />

di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al<br />

rimanente imponibile, dovuta in ragione di L. 200.000", (ora pari a € 103,29),<br />

"per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi". E che<br />

il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3,<br />

nonché "è precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di<br />

lavoro per gli anni regolarizzati".<br />

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