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Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

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18LEGGECHE PERDE SI CAMBIAmente, dovrebbe essere riconosciuto in capoad ogni individuo. Ma l’Italia è paese membro<strong>del</strong>l’Unione Europea, e ciò crea obblighi;il diritto Comunitario diventa infatti fonteprincipale nel nostro ordinamento. Il dirittoal<strong>la</strong> procreazione ha trovato il proprio fondamentogiuridico nelle norme di diritto internazionale,in partico<strong>la</strong>re all’art. 12 <strong>del</strong><strong>la</strong> Convenzioneper <strong>la</strong> salvaguardia dei diritti <strong>del</strong>l’uomo<strong>del</strong> 1950, nell’art. 16 <strong>del</strong><strong>la</strong> Dichiarazioneuniversale dei diritti <strong>del</strong>l’uomo <strong>del</strong>1948, nell’art. 23 <strong>del</strong> Patto internazionale suidiritti civili e politici <strong>del</strong> 1966 e nelle normeriguardanti il rispetto <strong>del</strong><strong>la</strong> vita privata e familiarecontenute nell’art. 8 <strong>del</strong><strong>la</strong> Convenzioneeuropea. Da un esame <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 40/04,vedremo <strong>che</strong> in realtà diritti riconosciuti e tute<strong>la</strong>tia tutti i cittadini italiani, divengono diritticalpestati, quando ad esempio non puoiavere un figlio per motivi di salute <strong>che</strong> impedisconoil concepimento, o perché sei portatoredi patologie virali o geneti<strong>che</strong>. In questocaso, in Italia, <strong>la</strong> Costituzione e le norme didiritto internazionale, per queste persone,non sono applicate.Esaminando il dettato normativo oggetto diquesta sessione, leggiamo <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge 40 <strong>del</strong>2004 è nata per favorire <strong>la</strong> soluzione dei problemiriproduttivi <strong>del</strong>le coppie infertili o sterili,con un approccio terapeutico.Ma l’articolo 1 enfatizza le finalità sottese all’interventolegis<strong>la</strong>tivo, evidenziando <strong>che</strong> riserval’accesso alle tecni<strong>che</strong> per poter avere unfiglio solo a coloro <strong>che</strong> hanno un problemaspecifico, configurando l’intervento medicocome estrema ratio. E se da un <strong>la</strong>to riconosceal<strong>la</strong> sterilità o infertilità il carattere di ma<strong>la</strong>ttia,perché <strong>la</strong> terapia interviene solo dove vi è unama<strong>la</strong>ttia, dall’altro esclude di fatto dal ricorsoalle terapie le coppie <strong>che</strong>, per procreare nel<strong>la</strong>tute<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> salute, devono ricorrere al<strong>la</strong> fecondazioneassistita, escludendo i portatori diNel<strong>la</strong> legge 40/04l’interventonormativo <strong>del</strong>legis<strong>la</strong>tore ha ilsignificato diun’autoritariaintrusione, dagliodiosi risvoltimoraleggianti, nel<strong>la</strong>vita e nelle scelteindividuali dei privatiLa legge disatten<strong>del</strong>’articolo 33 <strong>del</strong><strong>la</strong>Costituzione edimentica an<strong>che</strong>l’esistenza diembrioni <strong>che</strong> nonsono utilizzati pergravidanze, e diembrioniabbandonati <strong>che</strong>periranno nell’azotoliquido senzaalcuna utilitàma<strong>la</strong>ttie trasmissibili. Vio<strong>la</strong>ndo quindi ilprincipio di uguaglianza e il diritto al<strong>la</strong> salutearticoli 3 e 32 Costituzione Italiana.Inoltre, a questo riconoscimento <strong>del</strong> caratteredi patologia al<strong>la</strong> sterilità e infertilità, il SistemaSanitario Nazionale non ha fatto seguirel’inserimento <strong>del</strong><strong>la</strong> patologia nell’elenco <strong>del</strong>lema<strong>la</strong>ttie riconosciute dallo stesso.Proseguendo nel<strong>la</strong> disamina <strong>del</strong><strong>la</strong> Legge, appareun soggetto nuovo al nostro codice civile:“il concepito”. È significativo notare comeil legis<strong>la</strong>tore all’articolo 1 comma 1 abbiaprecisato <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge assicura i diritti di tuttii soggetti coinvolti compreso il concepito. Mal’articolo 1 <strong>del</strong> codice civile subordina l’acquisto<strong>del</strong><strong>la</strong> capacità giuridica, e quindi <strong>del</strong><strong>la</strong> soggettività,al<strong>la</strong> nascita <strong>del</strong><strong>la</strong> persona. In altre parolel’ordinamento giuridico non può assegnaread entità <strong>che</strong> non hanno il riconoscimentogiuridico come soggetti <strong>del</strong> diritto <strong>la</strong>tito<strong>la</strong>rità dei diritti soggettivi. Il legis<strong>la</strong>tore inquesto caso, condizionato da spunti eticoideologici, ha perso di vista l’oggettività <strong>del</strong>diritto.Ma forse qualcosa di buono nel<strong>la</strong> legge c’è.Leggendo l’articolo 4, siamo felici di trovareil principio <strong>del</strong><strong>la</strong> gradualità <strong>del</strong>le tecni<strong>che</strong> e<strong>del</strong><strong>la</strong> minore invasività, principi ancorati aldiritto al<strong>la</strong> salute costituzionalmente rilevante<strong>del</strong>l’articolo 32. Ma le buone intenzioni <strong>del</strong>legis<strong>la</strong>tore hanno vita breve, perché conferma,sia con l’articolo 1 <strong>che</strong> con gli articoli <strong>che</strong>seguiranno, <strong>che</strong> l’articolo 32 di fatto è disatteso.Al comma 3 <strong>del</strong> medesimo articolo troviamoil “Divieto di applicazione <strong>del</strong>le tecni<strong>che</strong>eterologhe”; l’autorità <strong>del</strong>lo stato, in baseall’articolo 2 <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzione già citato, nonpotrebbe ne condizionare né limitare l’autonomiaprivata <strong>del</strong> singolo cittadino, visto <strong>che</strong><strong>la</strong> scelta procreativa avrebbe natura personalissimae sarebbe sottratta a qualsiasi sindacatodi legittimità.A tale proposito alcuni autori in dottrina sostengono<strong>che</strong> le tecni<strong>che</strong> eterologhe sono ammissibili,poiché il principio di <strong>la</strong>icità di unostato dovrebbe costituire una busso<strong>la</strong> indispensabileper il conditor juris, quando entranoin gioco valori <strong>che</strong> interessano le personein una società democratica e pluralistica, segnandoil confine oltre il quale l’interventonormativo <strong>del</strong>lo stato avrebbe il significato diun’autoritaria intrusione, dagli odiosi risvoltimoraleggianti nel<strong>la</strong> vita e nelle scelte individualidei privati. Nel<strong>la</strong> legge 40/04 il legis<strong>la</strong>toreha commesso tale intrusione, prevedendosanzioni a tute<strong>la</strong> di tale divieto. Ma lo stessosi è reso conto <strong>che</strong> le coppie vi avrebberocomunque fatto ricorso, e quindi ha previsto<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei figli concepiti con l’eterologa artificiale,a conferma <strong>del</strong><strong>la</strong> sentenza <strong>del</strong> CorteCostituzionale numero 347, non consentendol’azione di disconoscimento di cui all’art.235 cc e 263 cc (impugnazione <strong>del</strong> riconoscimentoper difetto di veridicità).Ma non è finita qui: proseguendo troviamol’articolo 5, <strong>la</strong> legge prevede <strong>la</strong> facoltà di ricorrerealle tecni<strong>che</strong> di fecondazione assistita,riservata solo alle coppie maggiorenni disesso diverso, in vita. Dimenticando <strong>che</strong> nelnostro ordinamento esistono i minori emancipati,quindi escludendoli, e tale disposizioneentra in contrasto con l’articolo 250 codicecivile <strong>che</strong> permette a chi ha compiuto il16 anno di riconoscere un figlio. Ma entra incontrasto an<strong>che</strong> con <strong>la</strong> legge194/78 <strong>che</strong> preve<strong>del</strong>’interruzione di gravidanza per i minoricon il consenso <strong>del</strong> tutore o chi esercita <strong>la</strong>patria potestà. Quindi un minore emancipato<strong>che</strong> ad esempio abbia sconfitto, grazie al<strong>la</strong>scienza, un tumore in età infantile, e <strong>che</strong> haoggi una vita normale, ma <strong>che</strong> per le cure <strong>che</strong>mioterapi<strong>che</strong>ha perso <strong>la</strong> fertilità, benché possacontrarre matrimonio, non potrà riprodursise non raggiunge <strong>la</strong> maggiore età.Giungiamo all’articolo 13 e al divieto di sperimentazionesu embrioni umani. Prima <strong>del</strong><strong>la</strong>legge sul<strong>la</strong> fecondazione assistita, nessun <strong>la</strong>boratorioitaliano ha mai prodotto embrioniumani per finalità di ricerca scientifica, nel rispetto<strong>del</strong><strong>la</strong> Convenzione di Oviedo <strong>che</strong>,benché sia stata ratificata dal nostro Stato manon ancora introdotta nel nostro ordinamento,in ogni caso è osservata dai nostri ricercatori.Gli unici embrioni utilizzati erano quellinon idonei per una gravidanza, poiché, comeevidenziato da autorevoli esponenti <strong>del</strong>mondo scientifico, e giuristi come ad esempioGazzoni, si prevede <strong>che</strong> <strong>la</strong> coppia possadestinare gli embrioni <strong>che</strong> non determinerannomai una gravidanza al<strong>la</strong> ricerca scientifica,accostando l’atto al<strong>la</strong> donazione degli organida cadavere. Altri giustificano l’utilizzo per finiscientifici per partecipare ad un processomaterio-energetico, piuttosto <strong>che</strong> essere cestinati.La legge quindi in questo caso disatten<strong>del</strong>’articolo 33 <strong>del</strong><strong>la</strong> Costituzione e dimenticaan<strong>che</strong> l’esistenza di embrioni <strong>che</strong>non sono utilizzati per gravidanze, e di embrioniabbandonati <strong>che</strong> periranno nell’azotoliquido senza alcuna utilità, mentre vi sono almondo tanti ma<strong>la</strong>ti <strong>che</strong> sperano <strong>che</strong> <strong>la</strong> scienzapossa sconfiggere ma<strong>la</strong>ttie oggi ancora incurabili.Nel resto <strong>del</strong>mondo una legge<strong>che</strong> risulti, a seguitodi una verifica,sbagliata, vieneabrogata. In Italiano. Unici guardianidei diritti <strong>del</strong>lepersone <strong>che</strong> peravere un figliodevono accedereal<strong>la</strong> fecondazioneassistita, sonodiventati i Giudici.E giungiamo all’articolo 14 “Limiti all’applicazione<strong>del</strong>le tecni<strong>che</strong> sugli embrioni”. Divietoespresso al<strong>la</strong> crioconservazione degli embrioni,unica deroga al comma 3 per motivisanitari. Il medesimo articolo al comma 2,prevede <strong>la</strong> creazione di non più di tre embrionida trasferire in un unico contemporaneoimpianto. Tali previsioni recentemente hannodeterminato incidente di costituzionalità.La Corte Costituzionale è stata chiamata apronunciarsi sul<strong>la</strong> legittimità costituzionale<strong>del</strong>l’articolo citato, poiché il medesimo entrain contrasto con gli arti 32 e 2 <strong>del</strong><strong>la</strong> costituzionee al tempo stesso con <strong>la</strong> legge 40 stessa<strong>che</strong> prevede all’art. 4 <strong>la</strong> minore invasività <strong>del</strong>letecni<strong>che</strong>. Ma <strong>la</strong> legge al comma 2 <strong>del</strong>l’articolo14, pone un divieto <strong>che</strong> per gli operatorinon dovrebbe creare difficoltà, poiché vieta<strong>la</strong> creazione di più di tre embrioni e il conge<strong>la</strong>mentodei medesimi; ma ogni embriologosa <strong>che</strong> prima <strong>che</strong> si ottenga un embrione cisono fasi <strong>che</strong> hanno diversa definizione:l’ovocita pronucleato, e altre fasi successiveprima <strong>del</strong>l’embrione, come lo zigote. Ovverol’ovocellu<strong>la</strong> fecondata <strong>che</strong> evolve fino acreare un embrione, il quale per proseguire ilsuo sviluppo deve essere trasferito in utero;solo dal quel momento abbiamo una gravidanza.Pertanto <strong>la</strong> legge dovrebbe essere lettatenendo conto non solo <strong>del</strong>le fredde norme,ma <strong>del</strong><strong>la</strong> scienza; in tal modo si potrebberoapplicare correttamente le tecni<strong>che</strong> di PMAed inoltre sarebbe rispettata <strong>la</strong> Carta costituzionale.D'altronde an<strong>che</strong> in Germania esisteil divieto di conge<strong>la</strong>mento degli embrioni,ma i centri di fecondazione effettuano il conge<strong>la</strong>mento<strong>del</strong>l’ovocita pronucleato.Non occorre essere un esperto o un giuristaper dire <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge 40 <strong>del</strong> 2004 è da abrogare,perché in effetti sono i fatti <strong>che</strong> par<strong>la</strong>no. Il30 giugno 2007 il Ministro <strong>del</strong><strong>la</strong> salute LiviaTurco ha depositato in Par<strong>la</strong>mento un a re<strong>la</strong>zione<strong>che</strong> evidenzia come, a seguito <strong>del</strong>l’introduzionedi questa legge, vi siano meno nascitecon fecondazione assistita, meno gravidanze,più aborti spontanei a seguito di gravidanzetrigemine, più danni al<strong>la</strong> salute <strong>del</strong>ledonne.Ma nonostante ciò, e benché sia cambiato ilGoverno, nessuno ha manifestato l’intenzionedi cambiare questa legge terribile. I disegnidi legge depositati a modifica <strong>del</strong><strong>la</strong> legge40 non hanno mai visto una calendarizzazione.Nel resto <strong>del</strong> mondo una legge <strong>che</strong> risulti,a seguito di una verifica, sbagliata, vieneabrogata. In Italia no. Unici guardiani dei diritti<strong>del</strong>le persone <strong>che</strong> per avere un figlio devonoaccedere al<strong>la</strong> fecondazione assistita, sonodiventati i Giudici. Solo grazie a loro oggi,in Italia, si può effettuare diagnosi preimpianto.E’ solo grazie a loro <strong>che</strong> le linee guida sonostate annul<strong>la</strong>te perché illegittime per eccessodi potere. E’ solo grazie a loro <strong>che</strong> sonostati chiariti aspetti <strong>del</strong><strong>la</strong> legge <strong>che</strong> aumentavano<strong>la</strong> dannosità di base <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa.foto: dumplife (Mihai Romanciuc)(flickr.com)

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