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Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

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COMMISSIONE AL CONGRESSO21RELAZIONE/3Legge 40 e linee guida: eccoperché c’é un giudice di mezzo.GIANNI BALDINI*Il mio vuole essere un breve ragionamento<strong>che</strong> parte dai ricorsi legali dalle recenti ordinanzee sentenze <strong>del</strong> tribunale di Firenze e <strong>del</strong>Tar <strong>del</strong> Lazio, per poi approdare al<strong>la</strong> valutazionedi una prospettiva futura rispetto a questiricorsi legali, perché mi pare più <strong>che</strong> evidente<strong>che</strong> ormai quello <strong>che</strong> sarebbe uno deiruoli <strong>del</strong><strong>la</strong> politica, cioè quello di dirimere unconflitto di questo tipo e di rego<strong>la</strong>mentare inmaniera ragionevole una situazione comequel<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazione assistita, sia di fatto- come spesso avviene in Italia - diventata materiasul<strong>la</strong> quale i giudici si trovano ad intervenire.Perché poi a essi compete, quelli di meritoe quelli costituzionali, di adeguare <strong>la</strong> normativaesistente secondo una interpretazione<strong>che</strong> risulti, sempre e necessariamente, doverosamente,costituzionalmente orientata. Dal2004, anno in cui è entrata in vigore <strong>la</strong> leggeSul<strong>la</strong> legge 40 igiudiciintervengono edinterpretano il ruolo<strong>che</strong> dovrebbeessere proprio <strong>del</strong>politico. Le ultimetre pronuncehanno apertospiraglisostanzialmente eformalmentedecisivi per unnecessarioadeguamento <strong>del</strong>testo normativo.40, le pronunce <strong>del</strong> giudice sul<strong>la</strong> fecondazioneassistita sono sostanzialmente sei, quindisi contano sulle dita - come si suol dire - didue mani. Dunque sei pronunce <strong>che</strong> peròhanno detto cose importantissime; e le ultimetre, di fatto, hanno dato un contributo essenziale,hanno aperto spiragli sostanzialmentee formalmente decisivi per un superamentoe per un necessario adeguamento <strong>del</strong><strong>la</strong> leggesul<strong>la</strong> fecondazione assistita. Si parte conl’ordinanza <strong>del</strong> tribunale di Catania all’indomani<strong>del</strong>l’approvazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> fecondazioneassistita, maggio 2004: non c’eranoancora le linee guida, per questo è un’ordinanzaimportante an<strong>che</strong> per gli operatori medici,perché possono aiutare a capire quali sonoi rischi <strong>che</strong>, an<strong>che</strong> in assenza di linee guidacome è <strong>la</strong> situazione attuale dopo l’ordinanza<strong>del</strong> Tar, comunque un centro medicodi fronte a un giudice <strong>che</strong> dovesse interpretare<strong>la</strong> legge si trova a dover affrontare. Il giudicedi Catania si è trovato in buona sostanzadi fronte ad una situazione da manuale: cioè<strong>la</strong> coppia portatrice di patologia genetica trasmissibile,<strong>che</strong> fosse an<strong>che</strong> sterile, chiede alcentro medico non solo di eseguire le tecni<strong>che</strong>di pma, ma an<strong>che</strong> di fare una preventivadiagnosi genetica di reimpianto, ovvero di conoscerequale sia eventualmente lo stato di salutein re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> patologia di cui <strong>la</strong> coppiao uno dei membri <strong>del</strong><strong>la</strong> coppia è portatrice,di quale sia lo stato di salute <strong>del</strong>l’embrione,per poi scegliere di farsi trasferire soltantogli embrioni sani e non quelli ma<strong>la</strong>ti. Di frontea questo caso tipico il giudice di Catania -in assenza allora di linee guida, cioè di quelprovvedimento rego<strong>la</strong>mentare <strong>che</strong> stabilivaespressamente il divieto di diagnosi geneticadi pre-impianto - disse <strong>che</strong> <strong>la</strong> donna non hadiritto di scegliere un figlio sano, perché dietroal diritto di scegliersi il figlio sano si apronoorizzonti eugenetici, perché dal figlio sanosi potrà scegliere poi quello con determinatecaratteristi<strong>che</strong>, si potrà predeterminareil sesso <strong>del</strong> figlio. Insomma si andrà nel<strong>la</strong> prospettiva<strong>del</strong> famoso figlio biondo con occhiazzurri. Dunque non c’è un diritto soggettivo<strong>del</strong><strong>la</strong> donna a scegliersi il figlio: da ciò consegue<strong>che</strong> <strong>la</strong> donna, non avendo il diritto di sceglierequali embrioni farsi trasferire, deve farsitrasferire tutti gli embrioni, perché così stabilisce<strong>la</strong> legge. La legge, è bene ricordarlo,stabilisce <strong>che</strong> gli embrioni debbano essere tuttitrasferiti, ma <strong>la</strong> legge, e qui risponderei an<strong>che</strong>a quale sia <strong>la</strong> valutazione <strong>che</strong> si può daresul<strong>la</strong> possibilità di creare ovociti fecondati innumero maggiore rispetto a embrioni, stabilisceespressamente <strong>che</strong> <strong>la</strong> donna può revocareil consenso soltanto fino al momento <strong>del</strong><strong>la</strong>fecondazione <strong>del</strong>l’ovocita. Da ciò si deduce<strong>che</strong> dopo <strong>la</strong> fecondazione <strong>del</strong>l’ovocita <strong>la</strong>donna non possa più revocare questo consenso.Questa non è una disposizione casuale,ma da qui a mio avviso si evince <strong>che</strong> c’è unadefinizione indiretta di quello <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge poichiama “concepito” o “embrione”, cioè per <strong>la</strong>legge sostanzialmente il momento decisivo aGianni BaldiniDocente di Diritto privato e Biodiritto presso <strong>la</strong> Facoltà di Scienzepoliti<strong>che</strong> “Cesare Alfieri” di Firenze. Dal 19 luglio 2005 fa parte<strong>del</strong><strong>la</strong> “Commissione di iniziativa giudiziaria sul<strong>la</strong> legge 40/04”,costituitasi a Roma su iniziativa <strong>del</strong>l’associazione Amica Cicognaonlus e <strong>del</strong>l’Associazione Luca Coscioni, una commissione digiuristi e avvocati per l’affermazione <strong>del</strong> diritto fondamentale al<strong>la</strong>salute nell’applicazione e nel<strong>la</strong> riforma <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 40/04 sul<strong>la</strong>procreazione medicalmente assistita.Le linee guidahanno stabilito unalimitazione di undiritto soggettivo,<strong>che</strong> è quello diconoscere lecaratteristi<strong>che</strong> <strong>del</strong>trattamentosanitario <strong>che</strong> si va aporre in essere,<strong>che</strong> <strong>la</strong> legge nonprevedevaespressamente,ma <strong>che</strong> si potevadesumere dal<strong>la</strong>legge solo in viainterpretativacui si ricollega addirittura un’importanza cosìdecisiva, perché a un certo punto <strong>la</strong> donnanon può più revocare il consenso al trattamentosanitario – quindi in vio<strong>la</strong>zione di tuttii principi <strong>che</strong> conosciamo in materia diconsenso informato e revoca <strong>del</strong> consenso <strong>del</strong>trattamento sanitario - . Il caso Catania dunque,in assenza di linee guida, ci dava questedue indicazioni fondamentali: <strong>che</strong> non esisteun diritto soggettivo perché questo rischierebbedi trasformarsi in un diritto a predeterminaretutte le caratteristi<strong>che</strong> <strong>del</strong> pre-nascituroe quindi schiuderebbe orizzonti eugenetici,e <strong>che</strong> <strong>la</strong> donna si sarebbe dovuta far trasferiretutti gli ovociti fecondati prodotti senzapossibilità di scelta. La diagnosi pre-impianto,quindi, pure in assenza <strong>del</strong>l’atto rego<strong>la</strong>mentare<strong>che</strong> <strong>la</strong> disciplinava, non poteva essereammessa per <strong>la</strong> semplice evidente ragione<strong>che</strong> sarebbe stato inutile compiere una diagnosigenetica di pre-impianto stante l’impossibilitàpoi per il soggetto, una volta acquisital’informazione sul fatto <strong>che</strong> alcuniembrioni potessero risultare ma<strong>la</strong>ti, di sceglierequale ovocita fecondato farsi impiantare.Tra le pronunce successive da parte dei giudicidi merito <strong>che</strong> si sono alternati, mi soffermereiin partico<strong>la</strong>re su quel<strong>la</strong> <strong>che</strong> abbiamocurato direttamente come associazione MadreProvetta rispetto al problema specifico èmolto diversa: con il tribunale di Firenze si affermaprincipi <strong>che</strong> sono completamente diversie divergenti, in fatto e in diritto, rispettoa quello <strong>che</strong> diceva il giudice di Catania.Le linee guida erano pienamente vigenti eoperanti e, come è noto, esse stabiliscono ildivieto di diagnosi genetica di pre-impianto.Il caso è lo stesso di Catania: una coppia digiovani soggetti, portatori di patologia geneticatrasmissibile e sterili, si rivolgono al centromedico; chiedono di eseguire <strong>la</strong> fecondazioneassistita e di sapere però preventivamente- essendo portatori di una patologia altamentetrasmissibile con un rischio geneticointorno al 50% - di conoscere lo stato di salutedegli embrioni; di fronte a tale informazionedecidono di trasferire soltanto gli embrionisani e non quelli ma<strong>la</strong>ti. Chiedono <strong>che</strong>questi ultimi possano essere crioconservati,cioè conge<strong>la</strong>ti, non necessariamente distrutti.Come si pronuncia il giudice? Il giudice di Firenzeparte da due assunti fondamentali: ilprimo assunto è quello <strong>che</strong> riguarda il ribadire<strong>la</strong> piena operatività, nel nostro ordinamento,<strong>del</strong> principio <strong>del</strong> consenso informato <strong>del</strong><strong>la</strong>autodeterminazione in ordine a vicende<strong>che</strong> riguardano il proprio corpo, <strong>del</strong><strong>la</strong> possibilitàper i soggetti di interrompere in qualsiasimomento il trattamento sanitario (quale è <strong>la</strong>stessa fecondazione assistita). Il giudice, nelprecisare e nel ribadire l’operatività di questiprincipi, fa riferimento an<strong>che</strong> al<strong>la</strong> sentenza<strong>del</strong><strong>la</strong> Cassazione <strong>del</strong> 16 ottobre 2007 sul casoEng<strong>la</strong>ro, nel<strong>la</strong> quale si stabilisce <strong>che</strong> il principiodi autodeterminazione non solo risultaun principio di ordine costituzionale <strong>che</strong> puòessere bi<strong>la</strong>nciato con principi di pari rango,ma risulta criiterio ordinante <strong>che</strong> non necessariamentedeve trovare un bi<strong>la</strong>nciamentocon gli altri interessi. Quindi è da lì, comunque,<strong>che</strong> il medico deve ripartire. La deroga el’eccezione a questo è il trattamento sanitarioobbligatorio, <strong>che</strong> però si basa su altri presupposti:non solo quello <strong>del</strong> soggetto <strong>che</strong> non èin grado di provvedere a se stesso, ma an<strong>che</strong> ilpresupposto di una pericolosità sociale; presupposti<strong>che</strong> in questo caso ovviamente nonsussistono. Dunque il giudice di Firenze precisaqualcosa <strong>che</strong> si pensava fosse scontato:<strong>che</strong> al<strong>la</strong> fine è <strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> paziente <strong>che</strong> deci<strong>del</strong>’an, il quando e il quomodo di un trattamentosanitario. Dunque precisa an<strong>che</strong>un’altra cosa: le leggi ordinarie non vivono divita autonoma, hanno un senso e devonosempre essere interpretate al<strong>la</strong> luce <strong>del</strong><strong>la</strong> leggesuperiore <strong>che</strong> è <strong>la</strong> legge <strong>che</strong> esprime <strong>la</strong> cartacostituzionale; un altro principio scontato<strong>che</strong> però è stato opportunamente ribadito.Ribaditi questi due principi, il giudice ne traele logi<strong>che</strong>, lineari conseguenze. La prima, inordine al<strong>la</strong> prima richiesta, è <strong>che</strong> le linee guidacostituiscono un atto rego<strong>la</strong>mentare <strong>che</strong>,come diceva il dott. Danza, non è neppurevinco<strong>la</strong>nte; conseguentemente è in quell’attorego<strong>la</strong>mentare <strong>che</strong> si stabilisce espressamenteun divieto <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge espressamente noncontiene. Dunque quell’atto rego<strong>la</strong>mentare èandato oltre: ha stabilito una limitazione diun diritto soggettivo, <strong>che</strong> è quello di conoscerele caratteristi<strong>che</strong> <strong>del</strong> trattamento sanitario<strong>che</strong> si va a porre in essere, <strong>che</strong> <strong>la</strong> legge nonprevedeva espressamente, ma <strong>che</strong> si potevadesumere dal<strong>la</strong> legge solo in via interpretativa.Ma un atto rego<strong>la</strong>mentare, per <strong>la</strong> gerarchia<strong>del</strong>le fonti <strong>del</strong> diritto – in ordine Costituzione,legge ordinaria, atti rego<strong>la</strong>mentari - nonpuò integrare in senso aggiuntivo o privativouna legge ordinaria, né tanto meno <strong>la</strong> Costituzione.Conseguentemente questo divietoespresso nelle linee guida è un divieto <strong>che</strong> ècontro <strong>la</strong> legge e contro le norme costituzionalia cui <strong>la</strong> legge si dovrebbe ispirare. Il tribunalefiorentino ritiene <strong>che</strong> le linee guida sonoillegittime e le disapplica. Essendo un tribunaledi merito le disapplica soltanto convalore per le parti di causa.

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