10.07.2015 Views

Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22LEGGECHE PERDE SI CAMBIARELAZIONE/4Il divietodi fecondazione eterologaMONICA SOLDANONel mio intervento intendo soffermarmi sul divietodi fecondazione eterologa, contenuto nel<strong>la</strong>legge 40/2004. E’ il tema di cui si par<strong>la</strong> dimeno, quello “più scabroso”. Nel dibattitopubblico recente, dopo il referendum contro <strong>la</strong>legge 40, l’attenzione si è concentrata sulle questionidei ricorsi e <strong>del</strong>le sentenze dei tribunali,<strong>che</strong>, al contrario, si sono concentrate maggiormentesul<strong>la</strong> diagnosi genetica <strong>del</strong>l’embrione,ovvero sul diritto a conoscere lo stato di salute<strong>del</strong>l’embrione e sulle questioni tecni<strong>che</strong> nell’esecuzione<strong>del</strong><strong>la</strong> pratica <strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazione assistita.In realtà, è difficile discutere sul piano legale<strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazione eterologa, perché l’unicoargomento <strong>che</strong> può aprire <strong>la</strong> valutazione <strong>del</strong><strong>la</strong>sua bontà o meno è quello bioetico, valoriale,pertanto metagiuridico.Ricordiamo, infatti, <strong>che</strong> l’Italia è l’unico paesenel contesto europeo <strong>che</strong> vieta il ricorso al semedi un donatore ed è uno dei pochi <strong>che</strong> vieta<strong>la</strong> donazione di ovociti. Le fanno compagnial’Egitto, l’Arabia Saudita e <strong>la</strong> Turchia. Qui il divietoè motivato da una questione culturaleprofonda <strong>che</strong> attiene all’esigenza di non interferirecon <strong>la</strong> certezza <strong>del</strong><strong>la</strong> paternità. Sappiamo,infatti, <strong>che</strong> il nucleo familiare si identifica fortementeper l’appartenenza al<strong>la</strong> famiglia <strong>del</strong> marito.Dunque, il divieto di fecondazione eterologa,an<strong>che</strong> nel nostro Paese, appartiene ad unascelta morale, per eccellenza.E’ figlio diretto di quel dibattito politico-legis<strong>la</strong>tivoed etico, <strong>che</strong> si è aperto fin dal<strong>la</strong> fine deglianni’ 50, quando il cuore <strong>del</strong> dibattito era (eper molti versi lo è ancora) il mo<strong>del</strong>lo di famiglia,più <strong>che</strong> le questioni di salute, in cui si dovrebberoinscrivere <strong>la</strong> sterilità <strong>del</strong>l’uomo o <strong>del</strong><strong>la</strong>donna.Monica SoldanoGiornalista, Presidente <strong>del</strong>l’Associazione Madre Provetta, assiemea Gianni Baldini ha curato “Tecnologie riproduttive e tute<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong>persona.Verso un comune diritto europeo per <strong>la</strong>bioetica”,University Firenze Press, 2007l’Italia è l’unicopaese nel contestoeuropeo <strong>che</strong> vieta ilricorso al seme diun donatore ed èuno dei pochi <strong>che</strong>vieta <strong>la</strong> donazionedi ovociti. Le fannocompagnia l’Egitto,l’Arabia Saudita e<strong>la</strong> TurchiaPer alcuni, <strong>la</strong> fecondazione eterologa ha colpitoal cuore proprio l’istituzione famiglia, def<strong>la</strong>grandole figure genitoriali, moltiplicandole.Separando volontariamente, per legge, ossia pervolontà pubblica istituzionale, <strong>la</strong> genitorialitàsociale da quel<strong>la</strong> biologica. Eppure l’Italia hamosso i suoi passi. Proprio negli anni ’70, con<strong>la</strong> riforma <strong>del</strong> diritto di famiglia (legge151/1975), è stata riconosciuta l’esistenza <strong>del</strong><strong>la</strong>famiglia sociale, equiparando i figli naturali(nati fuori dal matrimonio) a quelli legittimi (figlidei coniugi). Un ulteriore passo fu fatto con<strong>la</strong> legge sull’adozione <strong>del</strong> 1983. Ma questo nonè stato ritenuto sufficiente per poter risolvere ilproblema dei figli nati dal<strong>la</strong> donazione di semeo di ovociti. Il tabù <strong>del</strong>l’adulterio, soprattutto<strong>del</strong><strong>la</strong> donna, è ancora tra noi, come al<strong>la</strong> fine deglianni ’60. In partico<strong>la</strong>re ricordo una sentenzadi condanna per adulterio nei confronti unadonna - a causa di una inseminazione con semedi donatore -; tra le argomentazioni, <strong>la</strong> piùsuggestiva <strong>che</strong> fu utilizzata fu di certo quel<strong>la</strong> secondo<strong>la</strong> quale, nonostante il consenso <strong>del</strong> marito,si configurava una “adulterazione biologica<strong>del</strong> patrimonio genetico <strong>del</strong><strong>la</strong> famiglia”, unasorta di attentato all’ordine pubblico.Oggi <strong>la</strong> Legge 40 ha condiviso questa impostazionee l’argomento bioetico utilizzato per vietarel’eterologa è stato quello <strong>del</strong><strong>la</strong> disparità <strong>che</strong>creerebbe tra i coniugi (uno biologico, l’altrono). Diversa <strong>la</strong> posizione condivisa dal<strong>la</strong> FederazioneNazionale degli Ordini dei medici emessa nero su bianco nel suo codice deontologico,aggiornato nel dicembre 2006. Tra i limitideontologici elencati non c’è quello <strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazioneeterologa.Ricordo, infatti, <strong>che</strong> in una conferenza stampa<strong>del</strong><strong>la</strong> FNOMCeO, a cui partecipai un anno fa,il presidente Amedeo Bianco disse <strong>che</strong>, da unpunto di vista <strong>del</strong> codice etico dei medici, <strong>la</strong> fecondazioneeterologa non è esecrabile, poichénon interferisce con <strong>la</strong> salute, non <strong>la</strong> mette a rischio.Non ci sarebbe, quindi, un principio diprecauzione da utilizzare per giustificarne il divieto.Per questo, quindi, <strong>la</strong> situazione è curiosa. Per imedici si configurerebbe una sorta di doppiobinario: da una parte, il codice deontologico,<strong>che</strong> tra i divieti elencati per <strong>la</strong> fecondazione invitro, non include l’eterologa. Dall’altra, il divietonetto <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 40, a cui, comunque imedici devono ubbidire, per non incorrere perfinoin sanzioni penali.L’altra cosa è <strong>che</strong>, in qual<strong>che</strong> modo, <strong>la</strong> legge 40contiene già - in positivo questa volta - una battagliaantica: ha cancel<strong>la</strong>to <strong>la</strong> possibilità di disconoscerei figli nati dal<strong>la</strong> donazione <strong>del</strong> seme;an<strong>che</strong> se vieta l’eterologa, ha quindi sanato unasituazione conflittuale e drammatica <strong>che</strong> aveva,in passato avuto le sue vittime. L’AssociazioneMadre Provetta contribuì a quel<strong>la</strong> battagliapolitica e giuridica dal 1994 al 1998. Quandol’avvocato Elena Coccia (intervenuta al Congressodi Salerno in qualità di legale <strong>del</strong>l’UnioneDonne Italiane, a proposito <strong>del</strong> caso di cronaca<strong>del</strong><strong>la</strong> 194 a Napoli) era consulente legaledi Madre Provetta e difese una donna campanaper l’azione di disconoscimento voluta dal maritocontro i suoi due figli, nati, consensualmenteda seme di donatore. Era il 1994, <strong>la</strong> inseminazionecon seme di donatore si praticavanei centri privati, non c’ erano leggi, ma solouna circo<strong>la</strong>re (quel<strong>la</strong> <strong>del</strong> ministro <strong>del</strong><strong>la</strong> SaluteDegan) <strong>che</strong> di fatto <strong>la</strong> vietava solo nelle strutturepubbli<strong>che</strong>), dunque esistevano ban<strong>che</strong> <strong>del</strong>seme, ma il diritto civile, in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> filiazionenon era stato aggiornato. Così il padre socialedi quei due bambini, nonché il loro nonno,avevano potuto disconoscerli, in base all’articolo235 <strong>del</strong> codice civile, dimostrando conun esame <strong>del</strong> sangue e <strong>del</strong> dna, <strong>che</strong> non c’erauna derivazione biologica tra di loro. La madreriuscì a vincere quel<strong>la</strong> prima battaglia al Tribunalecivile di Napoli, <strong>che</strong> sollevò <strong>la</strong> questione dicostituzionalità al<strong>la</strong> Corte Costituzionale. Noipartecipammo a quel<strong>la</strong> battaglia e scrivemmoun appello pubblico. Si arrivò, quindi, al<strong>la</strong> sentenza347/1998, in cui <strong>la</strong> Corte costituzionaledisse, in sintesi, <strong>che</strong> il nostro codice civile è statoscritto, nel<strong>la</strong> parte re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> famiglia e al<strong>la</strong>filiazione, senza porsi il problema <strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazioneeterologa. An<strong>che</strong> se all’epoca <strong>del</strong><strong>la</strong> Riforma(1975) era già praticata, non <strong>la</strong> si volle discutere.Da qui <strong>la</strong> Corte argomentò l’insufficienza<strong>del</strong>l’ articolo 235 <strong>del</strong> codice civile, perpoter avvalorare l’interpretazione estensiva <strong>del</strong>disconoscimento di paternità dal tradimento<strong>del</strong><strong>la</strong> moglie, al<strong>la</strong> inseminazione con donatore.L’occasione permise an<strong>che</strong> di evidenziare il vuotolegis<strong>la</strong>tivo, a cui, in qual<strong>che</strong> modo ha postofine proprio <strong>la</strong> legge 40, nel 2004, su questopunto specifico. Lasciando però irrisolta <strong>la</strong> discrasiatra divieto e riconoscimento <strong>del</strong><strong>la</strong> possibilitàdi dover riaccogliere quelle coppie e queifigli comunque concepiti, con <strong>la</strong> fecondazioneeterologa, ma all’estero.GIANNI BALDINIsegue da pagina 21Secondo punto. Chiedendo <strong>la</strong> coppia <strong>che</strong> lelinee guida non fossero applicate, chiedeva diconseguenza di poter procedere al<strong>la</strong> diagnosigenetica di pre-impianto. Il giudice ordina alcentro, in assenza di divieto espresso, di procedereal<strong>la</strong> diagnosi genetica di pre-impianto;ordina pure di procedere al<strong>la</strong> crioconservazionedegli embrioni, e an<strong>che</strong> questo <strong>la</strong> leggenon lo consente come sapete se non in casodi forza maggiore non previsto al momento<strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazione. Quindi supera un altrolimite <strong>del</strong><strong>la</strong> legge <strong>che</strong> prevede un divietoassoluto di crioconservare gli embrioni.Ma <strong>la</strong> portata storica <strong>del</strong>l’ordinanza fiorentina,poi in parte an<strong>che</strong> recuperata dal Tar <strong>del</strong>Lazio, è un’altra: sono le ultime due righe <strong>del</strong>dispositivo, <strong>la</strong>ddove il giudice ritiene -affermandouna cosa assolutamente normale inun paese normale - <strong>che</strong> <strong>la</strong> pma e <strong>la</strong> diagnosigenetica di pre-impianto debbano essere fattesecondo le migliori regole <strong>del</strong><strong>la</strong> scienza, inre<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> salute <strong>del</strong><strong>la</strong> donna. Cioè non afferma<strong>che</strong> queste tecni<strong>che</strong> debbano essere fattesecondo quanto stabilito dal<strong>la</strong> norma, mariafferma un principio di buona pratica medica<strong>che</strong> ha un valore costituzionale e <strong>che</strong> poi è<strong>la</strong> base <strong>del</strong>l’intervento <strong>del</strong> sanitario e <strong>del</strong> rapportopaziente-medico; riafferma il principioper cui “nelle migliori regole <strong>del</strong><strong>la</strong> scienza” significatenere conto <strong>del</strong><strong>la</strong> partico<strong>la</strong>rità <strong>del</strong>lecaratteristi<strong>che</strong> <strong>del</strong> caso concreto, tenere conto<strong>che</strong> le situazioni di sterilità però possonoavere cause completamente diverse o oppostee <strong>che</strong> adottando <strong>la</strong> stessa soluzione si potrebbedeterminare un danno in un caso e un beneficioin un altro, ridando quindi implicitamente- ma an<strong>che</strong> esplicitamente - al medicoil suo potere di decidere.Infine, dando an<strong>che</strong> l’orientamento <strong>che</strong> poiè quello espresso dal<strong>la</strong> 194 e dal<strong>la</strong> Corte Costituzionale:cioè ovviamente il tutto deve essereconforme al<strong>la</strong> esigenza prioritaria di tute<strong>la</strong>re<strong>la</strong> salute <strong>del</strong><strong>la</strong> donna; cosa <strong>che</strong> appuntofino al 2004, dal ‘75 almeno, dal referendumsull’aborto ad oggi, al 2004, era un principioassolutamente normale e <strong>che</strong> con <strong>la</strong> legge 40risultava in parte invertito, perché <strong>la</strong> legge ètutta protesa al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> salute, <strong>del</strong>lo sviluppoe <strong>del</strong><strong>la</strong> vita <strong>del</strong> nascituro. Quindi <strong>la</strong>giurisprudenza ha avuto questa parabo<strong>la</strong> <strong>che</strong>dal caso di Catania ci porta fino al caso Firenzee poi al<strong>la</strong> ricezione da parte <strong>del</strong> Tar di quelle<strong>che</strong> erano le istanze espresse dal giudice fiorentino.La prossima tappa per noi giuristi<strong>che</strong> ci occupiamo e siamo impegnati in questacausa non solo per motivi di parcel<strong>la</strong> maan<strong>che</strong> perché riteniamo <strong>che</strong> sia una battagliapolitica, etica, politica, <strong>la</strong>ica assolutamente dafarsi, è quello di adire <strong>la</strong> Corte Costituzionaleaffinché sia <strong>la</strong> suprema corte a dire quello<strong>che</strong> <strong>la</strong> politica non riesce a dire; a dire quello<strong>che</strong> i giudici invece hanno iniziato non soloa balbettare ma ad affermare in maniera moltochiara. A rispondere in fondo ai quattroquesiti posti con i referendum, <strong>che</strong> sottolineavanoi quattro punti fondamentali per i quali<strong>la</strong> legge 40 è qualcosa di estraneo all’assettoe all’ordine costituzionale degli interessi e deidiritti in questo paese.* Testo non rivisto dall’autore

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!