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Difendere la Moratoria che c'è I silenzi del Papa all'Onu

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20LEGGECHE PERDE SI CAMBIARELAZIONE/2Potrà mai un giudiceliberare i nostri corpi?ADALGISO AMENDOLA*Vorrei sottoporvi il mio punto di vista in manieraproblematica: a me questa giurisprudenzapost-legge 40 non fa esultare più ditanto. Mi spiego: è riuscita a risolvere casiconcreti e tutto questo ovviamente mi va benissimo.Però nel percorso seguito da Cagliarie da Firenze ci vedo dei pericoli per il prosieguoo almeno vedo il rischio di uno stile argomentativogiurisprudenziale <strong>che</strong> mi nascondecerti problemi, piuttosto <strong>che</strong> farmelivedere. Ribadisco tutto il mio apprezzamentoperché questi sono stati due eroi: dentro ildispositivo <strong>del</strong><strong>la</strong> legge 40 sono riusciti a risponderepositivamente a una drammaticadomanda di diritti. Ma come l’ha fatto?Mi spiego: cosa fa Cagliari? Il giudice di Cagliarivede <strong>la</strong> richiesta di diagnosi pre-impiantoe ha <strong>la</strong> reazione <strong>che</strong> abbiamo avuto tuttiquando abbiamo letto <strong>la</strong> legge 40 - e abbiamodeciso di fare <strong>la</strong> campagna referendaria -;cioè dice in termini tecnico giuridici: “questaè una schifezza, è una roba immorale, ma soprattuttoè una roba incostituzionale”. All’interno<strong>del</strong> nostro ordinamento costituzionalenon si può vietare il pre-impianto almenoquando, al di là poi <strong>del</strong>le ragioni eti<strong>che</strong> profonde,an<strong>che</strong> extra costituzionali, è a rischio <strong>la</strong>salute <strong>del</strong><strong>la</strong> donna. Il giudice prende e mandaal<strong>la</strong> Corte Costituzionale, perché dice: qui c’èuna questione, almeno non manifestamenteinfondata, di incostituzionalità. La Corte Costituzionalenon entra nean<strong>che</strong> nel merito; glidice: guarda <strong>che</strong> tu mi hai impugnato l’articolo13, nel<strong>la</strong> parte in cui non permette <strong>la</strong>diagnosi preimpianto, ma l’hai impugnatoperò dicendo <strong>che</strong> in fondo sono tutti i principiispiratori <strong>del</strong><strong>la</strong> legge ad essere incostituzionali.Allora perché mi hai impugnato soloquesto? Semplificando, è un po’ questo il discorso<strong>del</strong><strong>la</strong> Corte: “non posso entrare nelmerito perché <strong>la</strong> tua richiesta è contraddittoria.Non <strong>la</strong> discuto”. E <strong>la</strong> rimanda indietro. Ilgiudice se <strong>la</strong> vede riarrivare e dice: no, io nonci vado più in Corte Costituzionale. Primoperché altrimenti passa il tempo e buonanotte!Secondo perché sospetto <strong>che</strong> <strong>la</strong> Corte Costituzionalenon mi tratterà tanto meglio qualoraentrasse nel merito. Allora cosa fa? Iniziaa seguire l’altra strada per cui quello <strong>che</strong> eraprima sospetto di incostituzionalità diventacostituzionale perché il divieto di diagnosipre-impianto nel<strong>la</strong> legge non ci sarebbe. Giocasull’articolo 13 - “è vietata qualsiasi sperimentazionesu ciascun embrione umano”,tranne poi “<strong>la</strong> ricerca clinica e sperimentalesu ciascun embrione è consentita a condizione<strong>che</strong> si perseguano finalità esclusivamenteterapeuti<strong>che</strong> e diagnosti<strong>che</strong>” - e sull’articolo14 sul diritto ai soggetti all’informazione. Ilgiudice scinde le due cose. Quel<strong>la</strong> <strong>che</strong> ci erasembrata una legge unitaria, <strong>che</strong> partiva daun principio di tute<strong>la</strong> assoluta <strong>del</strong>l’embrionee <strong>che</strong> quindi faceva unitariamente e coerentementeabbastanza schifo, diventa invece peril giudice una legge ispirata in qual<strong>che</strong> modoa binari paralleli. Da una parte un divieto assolutoper quanto riguarda <strong>la</strong> ricerca scientifica;lì il giudice dice, in maniera magari an<strong>che</strong>criticabile: “La norma magari bloc<strong>che</strong>rà ilprocesso scientifico, ma lì c’è un divieto assolutonel<strong>la</strong> legge”. Dall’altra parte però, perquanto riguarda invece l’intervento di fecondazione,questa tute<strong>la</strong> non è assoluta, proprioperché l’articolo 14 - <strong>che</strong> ci dice <strong>che</strong> i soggettihanno diritto all’informazione - fa capire<strong>che</strong> se hanno il diritto a essere informati, cisarà an<strong>che</strong> il dovere dall’altra parte di darequesta informazione. La “ricerca clinica e sperimentalesu ciascun embrione umano consentitaa condizione <strong>che</strong> si perseguano finalitàesclusivamente terapeuti<strong>che</strong> e diagnosti<strong>che</strong>”è ricostruita in modo tale da comprenderean<strong>che</strong> <strong>la</strong> diagnosi pre-impianto, o in manieratale di dire almeno <strong>che</strong> questo non costituiscedivieto esplicito di diagnosi pre-impianto.Ed essendo nel campo penale, se nonc’è un divieto esplicito, non esiste tassatività equindi di conseguenza non vi è divieto. Qualè il problema di tutto questo ragionamento?Che ora questa parte <strong>del</strong><strong>la</strong> legge è diventatacostituzionale. Quando facevamo campagnaper il referendum, cosa avevamo capito: c’erao non c’era <strong>la</strong> diagnosi pre-impianto? Sinceramenteio, come il giudice in prima battutaquando è andato in Corte Costituzionale,avevo capito fosse difficile far passare comepossibilità di diagnosi pre-impianto il fatto<strong>che</strong> sia consentita <strong>la</strong> ricerca clinica e sperimentalesu ciascun embrione umano, a condizione<strong>che</strong> si perseguano finalità esclusivamenteterapeuti<strong>che</strong> e diagnosti<strong>che</strong>.[...] Il giudice di Firenze, <strong>che</strong> prende tutto daCagliari ma ha pure una bel<strong>la</strong> penna, ad uncerto punto lo dice: “non può tacersi infatti<strong>che</strong> altra lettura <strong>del</strong><strong>la</strong> norma necessiterebbe ilricorso al<strong>la</strong> valutazione di costituzionalità.Non solo infatti <strong>la</strong> necessità di tute<strong>la</strong>re situazioniuguali in modo uguale, ma an<strong>che</strong> <strong>la</strong> tute<strong>la</strong><strong>del</strong><strong>la</strong> salute di cui all’articolo 32 e infine <strong>la</strong>necessità di salvaguardare <strong>la</strong> pari dignità diuomo e donna impedendo quello <strong>che</strong> autorevoledottrina ha definito come <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zionein ordine al corpo <strong>del</strong><strong>la</strong> donna come luogopubblico contro e oltre il suo privato convincimento,depongono per <strong>la</strong> lettura <strong>del</strong> 14 nelsenso indicato”. Cioè dice: se io non facciotutto questo, come ha fatto Cagliari, sarei costrettoall’incostituzionalità. E l’incostituzionalitàè forte! Il perché lo scrive: questa è unalegis<strong>la</strong>zione <strong>che</strong> rende il corpo <strong>del</strong><strong>la</strong> donna“luogo pubblico”.Allora lo pongo proprio come problema, davantia una giurisprudenza <strong>che</strong> fa di tutto macostituzionalizza l’incostituzionale.[...] Vi chiedo: in questa situazione, diceva chimi ha preceduto, quello <strong>che</strong> non fa <strong>la</strong> politicalo sta facendo <strong>la</strong> giurisprudenza; siamod’accordo, ma <strong>la</strong> giurisprudenza lo fa conquesti limiti. Cioè <strong>la</strong> giurisprudenza può cercaredi gestir<strong>la</strong> così <strong>la</strong> cosa, di creare, dentrouna legis<strong>la</strong>zione da rifiutare in blocco, <strong>la</strong> possibilitàdi dare una qual<strong>che</strong> risposta positivain termini di diritto. Questi sono i limiti.Far tacere <strong>la</strong> politica e affidarci all’illusione<strong>che</strong> sia <strong>la</strong> giurisprudenza a liberare i nostricorpi può essere un’illusione pericolosa. Lo so<strong>che</strong> <strong>la</strong> politica non ce <strong>la</strong> fa, però dovremmoriflettere sul fatto <strong>che</strong> <strong>la</strong> giurisprudenza più diquesto non può fare e <strong>che</strong>, an<strong>che</strong> quando faquesto, il rovescio <strong>del</strong><strong>la</strong> medaglia è <strong>che</strong> se dàrisposte sul caso singolo, dall’altro <strong>la</strong>to costituzionalizzaciò <strong>che</strong> probabilmente suona comeincostituzionale. [...]Questo è il quadro:Adalgiso Amendo<strong>la</strong>Preside <strong>del</strong><strong>la</strong> Facoltà di Scienze Politi<strong>che</strong> all’Università di Salernodavvero, una giurisprudenza eroica, però comepuò esserlo <strong>la</strong> giurisprudenza. Noi <strong>che</strong> dovremmoessere <strong>la</strong> politica ci dovremmo chiederequali altre risposte potremmo dare, sapendo- per esempio – <strong>che</strong> per <strong>la</strong> fecondazioneeterologa non mi aspetto assolutamentenul<strong>la</strong> dal<strong>la</strong> giurisprudenza. Sul<strong>la</strong> fecondazioneeterologa ci sono resistenze fortissime; èsolo con un profondo discorso politico <strong>che</strong>possiamo vincere tutto quello <strong>che</strong> c’è dietrol’ossessione <strong>del</strong><strong>la</strong> fecondazione omologa. E’un discorso culturale pesante, <strong>che</strong> ci vedràimpegnatissimi, ma certamente non è un discorso<strong>che</strong> potrà fare <strong>la</strong> giurisprudenza.* Testo non rivisto dall’autore.Il testo inversione integrale è scaricabile liberamentesu www.agendacoscioni.itDOMENICO DANZAsegue da pagina 19me è possibile <strong>che</strong> nello stesso sistema legis<strong>la</strong>tivo<strong>la</strong> legge tuteli contemporaneamente unembrione rispetto al<strong>la</strong> madre e poi, invece, inun altra circostanza <strong>la</strong> volontà <strong>del</strong><strong>la</strong> madre rispettoall’embrione? Come può <strong>la</strong> legge decideredue misure diverse invece di riconoscereil criterio <strong>del</strong>l’autodeterminazione responsabilecome principio guida di tutte le scelte?La realtà <strong>del</strong>le coppie sterilie i fantasmi mediatici.Molti di questi interrogativi hanno una rispostase si ci si chiede di cosa è eredità questa legge.Essa ci deriva da una parte da un orientamentodi pensiero autoritario e offensivo e irrispettosonei confronti <strong>del</strong>l’universo femminile,<strong>che</strong> vede il controllo <strong>del</strong><strong>la</strong> fertilità e <strong>del</strong><strong>la</strong>riproduzione come una minaccia all’ordine familiare.Dall’altra da tutti i fantasmi evocatida un dibattito mediatico viziato. Mamme disessant’anni sbattute in copertina, gravidanzeda embrioni già orfani e bimbi figli di duemamme sono stati raccontati dai giornali edalle televisioni come le conseguenze ordinariedi queste tecni<strong>che</strong> e sbattute in prima paginacome avvertimento su cui riflettere.La Legge 40, in quanto arego<strong>la</strong>mentazione <strong>del</strong>le tecni<strong>che</strong> di PMA,ha totalizzato il maggior numero di divieti ditutti i Paesi europei. Divieti posti, nelleintenzioni <strong>del</strong> legis<strong>la</strong>tore, per tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vita<strong>che</strong> esprime l’embrione. Un altro modo,invece, per dire “no” al<strong>la</strong> vita.Nul<strong>la</strong> di più lontano dal<strong>la</strong> routine <strong>del</strong>l’utenzadei centri di fecondazione assistita a cui si rivolge<strong>la</strong> maggior parte <strong>del</strong>le coppie <strong>che</strong> vuoleinvece proprio riproporre un mo<strong>del</strong>lo familiarec<strong>la</strong>ssico <strong>che</strong> vede lo sbocco naturale <strong>del</strong>matrimonio nei figli e <strong>che</strong> non si arrende auna famiglia senza figli, nel solco <strong>del</strong><strong>la</strong> tradizionepiù assoluta. La fecondazione assistita,infatti, non è una manipo<strong>la</strong>zione <strong>del</strong><strong>la</strong> natura,né consente tout court una selezione eugeneticaquale quel<strong>la</strong> venti<strong>la</strong>ta dai fautori <strong>del</strong><strong>la</strong>legge <strong>che</strong> ne hanno fatto un facile cavallo dibattaglia.Ciò <strong>che</strong> in <strong>la</strong>boratorio accade riproduce ciò<strong>che</strong> accade in natura, nessuno manipo<strong>la</strong> gliovociti o gli spermatozoi, piuttosto si osservaciò <strong>che</strong> accade dal loro miracoloso incontro<strong>che</strong> avviene, questo si, fuori dal corpo, in religioso,oserei dire, <strong>silenzi</strong>o, ma ciò <strong>che</strong> accade,come nel corpo, è frutto di quell’incontro.Allora il concepimento fuori dal corpo nonrappresenta un problema né etico, né tantomenomedico ma, e’ bene dirlo a chiare lettere,è di esclusiva natura religiosa. Vorrei concluderecosì <strong>la</strong> mia re<strong>la</strong>zione, chiedendoci, paradossalmenteancora, se piuttosto <strong>che</strong>un’astratta media matematica <strong>che</strong> <strong>la</strong> Legge ciconsente su ovociti da inseminare e embrionida trasferire non sia più onesto, intellettualmente,dire di no in toto al<strong>la</strong> fecondazione invitro, come richiedevano alcune proposte dilegge presentate al<strong>la</strong> Camera.La Legge 40, rispetto alle questioni cruciali<strong>che</strong> riguardano <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione <strong>del</strong>le tecni<strong>che</strong>di procreazione assistita, ha totalizzatoil maggior numero di divieti di tutti i Paesi europei.Divieti posti, nelle intenzioni <strong>del</strong> legis<strong>la</strong>tore,per tute<strong>la</strong>re <strong>la</strong> vita <strong>che</strong> esprime l’embrione.Un altro modo, invece, perdonatemi,per dire “no” al<strong>la</strong> vita.

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