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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 5L’esigenza dell’estremo ulteriore della esteriore manifestazione dell’insolvenzaè tradizionalmente messa in evidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenzache distinguono fra insolvenza e mero squilibrio patrimoniale,che di per sé solo non integra l’estremo dell’insolvenza quale presuppostooggettivo del fallimento. Così, in giurisprudenza, Cass., 24 marzo 1983, n.2055; Cass., 14 marzo 1985, n. 1980, cit.; Trib. Roma, 15 luglio 1992, in Fallimento,1993, p. 113; Trib. Napoli, 24 novembre 1997, ivi, 1998, p. 483.In dottrina, del pari, si è rilevato che« l’insolvenza viene manifestata da fatti, la cui specifica caratteristica è l’esteriorità,perché si tratta di inadempimenti e di atti revocabili [. . .] ai quali è essenziale l’esteriorizzazione» (Andrioli, Fallimento, voce « dir. priv. », in Enc. dir., Milano, 1967, p. 318; nellostesso senso De Semo, Diritto fallimentare, Padova, 1967, p. 127; Pajardi, Manuale didiritto fallimentare, Milano, 1998, p. 71).Si è inoltre correttamente notato che« non è esatto dire che presupposto del fallimento è lo stato d’insolvenza (come suonal’art. 5, 1° comma, l. fall.) bensì che è la manifestazione dello stato di insolvenza. Sefosse diversamente, se l’assoggettamento al fallimento fosse dovuto all’insolvenza inquanto tale, dovrebbe ammettersi la possibilità del suo diretto accertamento, mentrequesto è sicuramente escluso, perché implicherebbe un’invasione nella sfera giuridicadell’imprenditore (per la necessità di una consulenza tecnica o comunque di un esamedei suoi affari), la quale invasione costituirebbe un attentato alla libertà individuale edalla segretezza degli affari ed avrebbe poi ripercussioni inevitabili gravissime sul creditoe si presterebbe infine ad abusi. La legge pertanto può intervenire solo quando l’insolvenzasi manifesta » (Ferrara jr.-Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, p. 143).Nello stesso senso è stato correttamente osservato che«va tenuto conto che l’art. 5 usa l’espressione “si manifesta” con riferimento allo statodi insolvenza per significare che tale stato non ha rilevanza in sé e per sé in quanto esista,ma in quanto vi siano manifestazioni esteriori di esso ad evitare, per l’accertamentodella sua esistenza, che debbano essere compiuti accertamenti di difficile realizzazioneo che implichino indagini interne allo svolgimento dell’attività imprenditrice » (Tedeschi,Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, p. 32).Infatti,« ove si consentisse all’autorità giudiziaria di procedere d’ufficio ad indagini meramenteesplorative prima ancora che siano emersi fatti esteriori tali da generare quantomeno il fondato sospetto di situazioni antigiuridiche, si rischierebbe di estendere la naturainquisitoria dell’istruttoria prefallimentare oltre i limiti sconosciuti al pensiero dellostesso ispiratore della nozione di insolvenza contenuta nell’art. 5, l. fall. » (Censoni, inIl fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da Panzani, Torino, 2000, p. 98).

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