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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 11Tale prescrizione non è chiara e può essere letta in due modi: nel sensoche sia garantito integralmente il pagamento del credito degli estranei oppureche sia garantito il pagamento integrale sì, ma così come proposto nelconcordato stragiudiziale ( 2 ), ad esempio con una determinata riduzione orateizzazione.La letteratura dominante si esprime in senso nettamente contrario allaseconda ipotesi, giacché autorevolmente si insiste sul diritto dei creditorinon aderenti di essere pagati interamente, cioè senza vedere il loro creditoridotto in forza di un accordo al quale siano rimasti estranei ( 3 ).L’idea che il credito degli estranei sia in qualche modo toccato dall’accordosembra ai più aberrante, perché si assisterebbe ad una “vera e propriaespropriazione dei crediti a carico degli estranei all’accordo” ( 4 ).La giurisprudenza di merito si attesta nel medesimo senso: il pagamentodeve essere integrale e secondo i termini originari ( 5 ).C’è però da chiedersi se la tesi dominante sia davvero insuperabile.Il fatto che il legislatore abbia indicato una maggioranza in relazione all’insiemecomplessivo dei creditori, induce a ritenere che un qualche effetto“esterno” debba necessariamente prodursi. Infatti, all’interno del gruppodei creditori che aderiscono al patto, vi è evidentemente l’unanimità e quindio quel patto ha rilevanza esterna, quando aderisca il 60% di tutti i creditori,oppure quella previsione si rivela inutile.Non avrebbe poi senso alcuno che fosse stata imposta una maggioranzapur che sia, per dar vita ad un accordo di ristrutturazione meramente interno:nessuna disposizione vieta all’imprenditore di definire i propri rapporti( 2 ) Per la seconda lettura, in netta minoranza, v. ad es. Grossi, La riforma del diritto fallimentare,Milano, 2005, p. 334.( 3 ) Roppo, Accordi di ristrutturazione dei debiti d’<strong>impresa</strong>, e categorie civilistiche, in Studi inonore di Giorgio Cian, Padova, pp. 2010, 2162 ss., spec. p. 2181 ma già, ad es., Frascaroli Santi,Gli accordi di ristrutturazione e gli effetti per coobbligati e fideiussori del debitore, in Aa.Vv.,La riforma della legge fallimentare, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano, 2005, p. 236; è questala tesi dominante in letteratura.( 4 ) D’Ambrosio, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Aa.Vv., Fallimento ed altreprocedure concorsuali, a cura di Fauceglia e Panzani, Torino, 2009, III, p. 1812.( 5 ) Secondo il Trib. Milano, 23 gennaio 2007, in Giur. it., 2007, p. 1692, “gli accordi di ristrutturazionedei debiti disciplinati dall’art. 182 bis, l. fall., non costituiscono una forma diconcordato preventivo semplificato, ma integrano un autonomo istituto giuridico assimilabilead un pactum de non petendo e, per la pluralità di parti, ad un negozio di diritto privato qualificabilecome contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria”; tuttavia secondo la stessadecisione i creditori dissenzienti o non aderenti al piano dovrebbero essere pagati per interoe secondo le scadenze originarie; così anche Trib. Palermo, 27 marzo 2009, Dir. banc., 2009,I, p. 455, mentre per App. Trieste, 4 settembre 2007, Dir. fall., 2008, II, p. 297, sarebbe da escludersianche una rateizzazione del pagamento integrale dei creditori estranei.

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