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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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DIBATTITI 31chiarezza: se la funzione « ordinativa » bene descrive una forma che determinala valida formazione della fattispecie guardata solo nel momento staticodel suo perfezionarsi, essa è destinata ad uscire di scena allorché il vincologiochi un ruolo decisivo nell’opera di conformazione del negozio e delrapporto che ne scaturisce, sempre più alienandosi dal rigido binomio forma(requisito)-nullità(strutturale).È ancora in questa ottica allora che dovrà configurarsi « certamente imperativa» ( 78 ) la norma che impone la redazione per iscritto del contratto divendita di pacchetto turistico senza esplicitarne la sanzione – a meno di nonvolerle attribuire una portata elusivamente programmatica e nell’impossibilitàdi attribuirle valenza probatoria, stante il principio della eccezionalitàdelle forme ad probationem ( 79 ).Poiché qui sta, a ben vedere, l’impasse cui non si sottrae l’adesione alnecessario abbinamento vizio di forma strutturale/nullità testuale: se il vincolodi forma o è « strutturale » o non è, le prescrizioni di cui abbondano lediscipline di fonte comunitaria, riferite al momento genetico della formazionedel contratto, si riducono a niente di più che raccomandazioni di unlegislatore quanto meno sprovveduto, secondo un trend clamorosamenteincurante dell’effetto utile.Dall’imperatività della norma discenderà dunque la nullità del contrattoche violi siffatto precetto di forma quale contratto « contrario a normeimperative »: nullità (formale) virtuale ex art. 1418 c.c., la quale, per realizzareefficacemente gli obiettivi cui le regole di forma sono volti, dovrà essereanche (virtualmente) relativa.Non è certo questa la sede per affrontare funditus il profilo da ultimoevidenziato. Ci si limita a rilevare per il momento, con la migliore dottrina,che se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti « nellapresunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall’altro contraente», una soluzione che non fosse in grado di modulare la sanzione sul concretoregolamento di interessi « potrebbe piuttosto nuocere che giovare alcontraente che il legislatore intende proteggere » ( 80 ).( 78 ) Roppo, <strong>Contratto</strong> di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetriadi potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, in Riv. dir. priv., 2001, p. 773,con riferimento all’art. 85, comma 1°, c. cons. Sulla questione v. Sicchiero, Nullità per inadempimento?,in questa rivista, 2006, p. 369.( 79 ) Montesano, Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo, in Riv. dir.proc. civ., 1990, p. 12; Lener, Forma contrattuale, cit., p. 170.( 80 ) De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 451. V.altresì Villa, <strong>Contratto</strong> e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 122 ss.; Passagnoli,Nullità speciali, Milano, 1995, p. 235 ss.; D’Adda, Nullità parziale e tecniche di adattamento delcontratto, Padova, 2008, p. 152. Critico rispetto alla configurabilità di nullità virtuali di protezionePagliantini, Nullità virtuali di protezione?, in Contratti, 2009, p. 1040 ss.

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