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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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Efficacia erga omnes degli accordi di ristrutturazione(art. 182 bis, l. fall.)1. – La riforma dell’art. 182 bis, l. fall.L’art. 182 bis, l. fall., ha legittimato sul piano formale gli accordi stragiudizialidiretti a prevenire il fallimento dell’imprenditore insolvente.Il problema che si poneva prima della riforma del 2006 derivava dal fattoche la proposta di definire stragiudizialmente la crisi dell’<strong>impresa</strong> costituivaprova evidente dell’insolvenza; di conseguenza qualsiasi creditoreche non vi avesse aderito, avrebbe potuto utilizzare la proposta stessa perdomandare il fallimento del debitore.Altro profilo problematico consisteva nel fatto che, comunque, i creditoripotevano procedere sia ad acquisire cause di prelazione, ad es. iscrivendoipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo, sia a coltivare eventuali procedure esecutive in corso.Alla prova dei fatti, il più delle volte gli accordi stragiudiziali non giungevanoa buon fine, sicché l’unica strada praticabile per evitare tali inconvenientiera quella del concordato preventivo. Concoradto al quale molti nonaccedevano, prevalentemente per ragioni economiche, stanti le prassi dimolti tribunali di pretendere – pur nel silenzio della legge – il deposito di unasomma proporzionale al passivo, a garanzia della proposta di concordato.L’accordo di ristrutturazione è stato quindi introdotto riducendo al minimole formalità occorrenti, giacché nella formulazione anteriore alla novelladel 2010 il tribunale era competente solo per l’eventuale opposizioneall’accordo stesso, la cui efficacia è connessa alla semplice pubblicazionenel registro delle imprese. A seguito di tale pubblicazione, sempre nella formulazioneoriginaria, l’art. 182 bis, l. fall., prevedeva il divieto di iniziare oproseguire azioni cautelari od esecutive: non vi era invece alcun richiamotestuale al terzo comma dell’art. 168, l. fall., che vieta ai creditori di acquisirecause di prelazione dopo la presentazione del ricorso per concordatopreventivo, sicché sul punto regnava incertezza.Da un lato, infatti, il divieto di azioni cautelari poteva essere inteso insenso ampio, posto che altrimenti sarebbe vietato il sequestro conservativoma non l’iscrizione dell’ipoteca legale. Dall’altro si poteva argomentare insenso opposto sul rilievo che la disposizione richiamava il solo secondocomma dell’art. 168, l. fall., sulla sospensione delle prescrizioni e delle decadenze,sicché il silenzio sul diverso effetto poteva essere invocato affermandoche ubi tacuit noluit ( 1 ).( 1 ) Prima della riforma si è pronunciato per l’inapplicabilità dell’art. 168, l. fall., Trib. Udine,22 giugno 2007, in Fall., 2008, p. 701.

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