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Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

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SAGGI 41c.c. viene espressamente definita coerente con quelle stesse sentenze dellaCassazione che un simile esito avevano decisamente rifiutato.Coerenza che in effetti si rivela assai meno improbabile di quanto appaiaprima facie. Ed invero, affermare, come fa la Corte di legittimità nella pronunciadel 2005, che « la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1°, c.c., operasolo quando la contrarietà a norme imperative riguardi elementi intrinsecidel contratto, e cioè struttura e contenuto del medesimo » e, pertanto, salvoche il legislatore disponga diversamente, « va esclusa quando contrari a normeimperative siano comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattativeo durante l’esecuzione del contratto » ( 109 ), significa per l’appunto ammettere,a contrario, che la violazione di norme imperative che attengano adelementi di struttura o contenuto – ma, c’è da credere, diversi da quelli chegià figurano al comma 2° dell’art. 1418 c.c., pena un’irragionevole sterilizzazionedel comma 1° – possa dar luogo a nullità (virtuale) del contratto ( 110 ).E ciò senza che ne risulti messo in discussione il principio secondo cui,in difetto di una esplicita previsione normativa, la violazione di doveri dicomportamento attinenti alla informazione del cliente e alla corretta esecuzionedelle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati innessun caso può determinare la nullità del contratto quadro né dei singoliordini ai sensi del primo comma art. 1418 c.c. ( 111 ). Apatto di ammettere, ovviamente,che le regole di cui si discute non sono regole di comportamento,almeno nella nozione esatta che se ne deve assumere.Poiché infatti tutte le regole giuridiche sono regole di comportamento, etali devono dunque considerarsi anche le cosiddette « regole di validità », èevidente che non è nella sua estensione letterale che l’espressione può essereutilmente impiegata ( 112 ).Si tratta invero del punto centrale della questione. L’equivoco che sta allabase della pronuncia delle Sezioni Unite – ma anche delle conclusioni ditaluni autori – si annida, riteniamo, nell’approccio stesso al tema delle « regoledi comportamento », che si vorrebbero come tali contrapposte alle « regoledi validità »; e che ha come corollario una rigida ed insovvertibile corrispondenzabiunivoca tra (violazione della) regola di comportamento e responsabilitàe (violazione della) regola di validità e nullità, ed una altrettantorigida non comunicabilità fra le due « coppie » che si vorrebbe scolpitanell’impianto codicistico ( 113 ). Il tutto a presidio del generale principio di( 109 ) Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, cit.( 110 ) Alessi, I doveri di informazione, cit., p. 440 ss.( 111 ) Cass., 19 dicembre 2007, cit.( 112 ) Così D’Amico, Nullità virtuale-Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), in Contratti,2009, p. 735.( 113 ) Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, p. 9:

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