12.07.2015 Views

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Contratto e impresa - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI 35Semmai, in taluni casi, è un’integrazione mediante disciplina convenzionaleche può venire in rilievo – sul modello delineato dagli artt. 116 e 117,T.U.B. – per il tramite di quell’attitudine integrativa dei documenti precontrattualiche siano omologo antecedente della prescrizione di forma-contenutodel contratto e che, ove completi, siano talvolta idonei a colmare le lacunedel documento contrattuale atteggiandosi a veri e propri segmenti dell’offerta( 94 ). Profilo, questo, che ci si limita a segnalare, con ampio rimandoalla letteratura in tema ( 95 ).Non giova d’altro canto il riferimento alla nullità parziale di cui all’art.1419 c.c. ed al meccanismo ivi delineato al primo comma. Il rinvio al crite-www.ilcaso.it. doc. n. 1171/2010: posto che nel piano finanziario di cui l’investitore chiede lanullità per una serie di carenze formali finanziamento e acquisto di titoli mobiliari sono collegatida un legame inscindibile, se ne fa discendere che la mancata indicazione del TAEGnon può essere integrata mediante l’inserzione automatica del tasso sostitutivo di cui all’art.124, comma 5°, lettera a) T.U.B. in quanto: « il mutamento del tasso di interesse con l’applicazionedi quello sostitutivo, influenzerebbe, modificandoli, altri elementi essenziali dell’operazionenegoziale espressamente determinati dalle parti, quale l’importo e il numero delle ratemensili da rimborsare, oltre a stravolgere il complessivo contenuto economico dell’operazionefinanziaria; per cui si presenta nel caso concreto inammissibile l’applicazione automaticadel tasso sostitutivo, derivando dalla stessa non semplicemente gli effetti voluti dalla normaimperativa, bensì effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delleparti ». Come nota De Nova, I contratti di oggi e la necessità di un elenco condiviso di divieti e diclausole vietate: a proposito di armonizzazione del diritto europeo dei contratti, ne Il diritto europeodei contratti, cit., p. 451: « se il contratto di ieri era un contratto che produce effetti [. . .] eper il resto era disciplinato dalla legge, che garantiva l’uniformità, il contratto di oggi è conformead un modello, il che garantisce l’uniformità, ed è un contratto che non solo produce effetti,ma altresì regola un rapporto, disapprova le sopravvenienze, regola i rimedi. Non uncontratto che vuole la disciplina legale, bensì un contratto che non vuole (non vorrebbe) essereregolato dalla legge ».( 94 ) Si rimanda sul punto alle acute riflessioni di Alessi, I doveri di informazione, in Manualedi diritto privato europeo, II, cit., p. 403 ss.( 95 ) Il tema dell’informazione precontrattuale e delle sue ricadute sul regolamento contrattualeè stato ed ancora è al centro di un vivacissimo dibattito. Senza alcuna pretesa di completezza,e limitandoci ai contributi di taglio generale, oltre agli aa. già citati, si veda: Nazzaro,Obblighi di informare e procedimenti contrattuali, Napoli, 2000; Moscarini, Diritti ed obblighidi informazione e forma del contratto, in Diritto privato ed interessi pubblici, I, Milano, 2001,p. 350 ss; Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo,in Riv. dir. priv., 2004, p. 349 ss.; Gentili, Informazione contrattuale e regole dello scambio,in Riv. dir. priv., 2004, p. 575 ss.; Roppo, L’informazione precontrattuale: spunti di diritto italianoe prospettive di diritto europeo, in Riv. dir. priv., 2004, p. 747 ss.; Febbrajo, L’informazione ingannevolenei contratti del consumatore, Napoli, 2006; Grisi, Informazione (obblighi di), in Enc.giur., XIV, Agg., Roma, 2006, p. 16 ss.; Gallo, Asimmetrie informative e doveri di informazione,in Riv. dir. civ., p. 641 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!