SAGGI 39Il Tribunale di Ravenna, dopo aver affermato la – invero non pacifica ( 104 )– riferibilità dell’obbligo di forma scritta (previsto, a pena di nullità dell’art.23, T.U.F., per il « contratto quadro ») anche ai singoli ordini di acquisto, faconseguire la nullità del contratto di investimento dalla mancata segnalazionedell’inadeguatezza dell’operazione, configurando l’obbligo di cui all’art.29 reg. Consob n. 11522 ( 105 ) come requisito di forma a fini di validità e,norme di comportamento e norme di validità; in Contratti, 2008, p. 221 ss., con commento diSangiovanni, Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità; inGiust. civ., 2008, I, p. 2785 ss., con nota di Febbrajo, Violazione delle regole di comportamentonell’intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle sezioni unite; in Giur.comm., 2008, II, p. 612 ss., con nota di Bruno e Rozzi, Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi suglieffetti della violazione degli obblighi di informazione; in Danno e resp., 2008, p. 536 ss., con notedi Roppo, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf, e Bonaccorsi, Le SezioniUnite e la responsabilità degli intermediari finanziari; in Nuova giur. comm., 2008, I, p. 445 ss.,con nota di Salanitro, Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e conseguenzecivilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite; in Foro it., 2008, I, p. 785 ss.,con nota di Scoditti, La violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziarioe le sezioni unite. Cfr. altresì le osservazioni critiche di Prosperi, Violazione degli obblighi diinformazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass., Sez.un., 19 dicembre2007, nn. 26724 e 26725), in questa rivista, 2008, p. 936 ss. Prende l’avvio dalla decisionecitata per sondare le innervature sistematiche del tema C. Scognamiglio, Regole di validitàe di comportamento: i principi ed i rimedi, in Europa e dir. priv., 2008, p. 599 ss. Cfr. altresì,sulla stessa posizione delle Sez. un, Cass., 25 giugno 2008, n. 17340, in Giur. it., 2009, p. 4, connota di Fiorio, La non adeguatezza delle operazioni di investimento al vaglio della Corte di Cassazione.La sentenza attribuisce alla necessità che l’inadeguatezza sia segnalata per iscritto valenzaprobatoria: l’intermediario non potrà provare per testimoni l’adempimento di tale obbligoinformativo. Ma è interessante notare che, così ricostruito il dovere di segnalare la nonadeguatezza dell’operazione, ne esce sensibilmente ridimensionata la differenza tra nullità eresponsabilità con riferimento alla prova del nesso di causalità. Qualora infatti l’investitore alleghia prova dell’inadempimento la mancata segnalazione scritta della non adeguatezza dell’operazione,non dovrà anche provare il nesso tra inadempimento e danno in quanto la responsabilitàsussiste per la stessa violazione dell’obbligo di astensione (Cass., Sez. un., 19 dicembre2007, n. 26724, in Contratti, 2008, p. 229). Sul punto v. Maffeis, Discipline preventivenei servizi di investimento: le Sezioni Unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sononere, in Contratti, 2008, p. 403.( 104 ) Sul problema della forma degli ordini: La Rocca, La forma degli ‘ordini di borsa’ (aproposito di App. Venezia 19 novembre 2007), in www.ilcaso.it, doc. n. 124/2008; Della Vedova,Sulla forma degli ordini di borsa, in Riv. dir. civ., 2010, 2, p. 161. Per un ampio inquadramentosistematico v. Galgano, I contratti di investimento e gli ordini dell’investitore all’intermediario,in questa rivista, 2005, p. 889.( 105 ) Regolamento Consob n. 11522 del 24 febbraio 1998, art. 29, rubricato « operazioninon adeguate »: 1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degliinvestitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Aifini di cui al comma 1°, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui al-
40 CONTRATTO E IMPRESA 1/2011insieme, norma di carattere imperativo dalla cui violazione non può che derivarela nullità ex art. 1418, comma 1°, c.c. ( 106 ).In altra pronuncia, pure successiva a quella delle Sezioni Unite e puredichiarativa dell’invalidità dell’ordine privo di esplicito riferimento alle avvertenzericevute dall’investitore, la nullità – che la Cassazione, nell’antecedenteimmediato della pronuncia a Sezioni Unite, aveva escluso circoscrivendola rilevanza del vizio all’ambito di applicazione degli articoli 1394 e1395 c.c. ( 107 ) – è così spiegata: « l’art. 29 del regolamento Consob 11522/1998 non ha stabilito una semplice regola di comportamento o responsabilità,ponendo a carico dell’intermediario l’obbligo di informare l’investitoredell’inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l’attuazione,ma ha introdotto una vera e propria regola di validità del contrattodi acquisto dello strumento finanziario, un elemento costitutivo del medesimo»; e poiché « le disposizioni contenute nel T.U.F. e nel suo regolamentoattuativo, essendo poste a tutela di interessi pubblicistici anche dirango costituzionale [. . .] sono norme imperative ai sensi dell’art. 1418,comma 1°, c.c. », la loro violazione non può che dar luogo a nullità( 108 ).Ciò che più rileva, e d’acchito sorprende, nella pronuncia adesso citata èche la soluzione della nullità per contrasto col primo comma dell’art. 1418l’art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediariautorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazionenon adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procederealla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione,gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordineimpartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o sualtro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L’obbligoin parola, anche noto come suitability rule, previsto originariamente all’art. 6, comma 3°,reg. Consob. n. 10943/1997, successivamente riprodotto senza modifiche di rilievo all’art. 29,reg. Consob n. 11522/1998, adesso abrogato ad opera del reg. n. 16190/2007 con il quale è stataattuata la dir. Ce. 2004/39/ (MIFID), trova ancora frequente applicazione presso i giudici dimerito chiamati a valutare il rispetto degli obblighi di informazione imposti agli intermediarinella negoziazione degli strumenti finanziari precedenti al novembre 2007. In argomento, cfr.Roppo, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la MIFID, in Riv. dir. priv., 2008, p.503 ss.( 106 ) Trib. Ravenna, 12.10.2009, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 456 ss., con nota diGuadagno, Inadeguatezza e nullità virtuale; Trib. Bologna, 2 marzo 2009, in www.ilcaso.it,doc. 1662/2009.( 107 ) Cass., 29 settembre 2005 n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25, con commento diRoppo e Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione sunullità virtuale e responsabilità precontrattuale. Sulla rilevanza dei vizi della volontà nel contrattodi investimento: Albanese, Regole di condotta e regole di validità nell’attività d’intermediazionefinanziaria: quale tutela per gli investitori delusi?, in Corr. giur. 2008, p. 107 ss.( 108 ) Trib. Ferrara, 28 gennaio 2010, in www.ilcaso.it, doc. 2051/2010.
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