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DIBATTITI 7Dalla sentenza non è dato di capire se la banca, unico creditore istante,fosse anche l’unico creditore insinuato nel passivo fallimentare. Questo datosi riscontra, invece, in un’altra procedura fallimentare, aperta per iniziativadi un solo creditore (che non era una banca, bensì un ex fornitore), e caratterizzatadall’insinuazione al passivo del solo creditore istante. È il fallimentodichiarato dall’inedita sentenza da Trib. Cosenza, 18 febbraio 2009,pres. Madeo, est. Greco. Ci sono Paesi, come la Germania, nei quali il fallimentopuò essere dichiarato solo sull’istanza di una pluralità di creditori,non collegati fra loro o portatori di frazioni di un medesimo credito. La nostrariforma fallimentare non ha provveduto ad accogliere questo saggioprincipio, che pure è coerente con la concorsualità della procedura. Abbiamola norma dell’art. 118, comma 1°, che decreta la chiusura del fallimentoove manchino domande di ammissioni al passivo. La norma va letta comese dicesse: altre insinuazioni oltre a quella, scontata, del creditore istante?Ricordiamo al riguardo che una risalente giurisprudenza ed una tuttorarinnovata dottrina (rimasta, tuttavia, minoritaria) considerano la pluralitàdelle insinuazioni al passivo requisito coessenziale alla concorsualità delfallimento, il quale deve essere revocato (oppure chiuso) se risulta che unsolo creditore, presumibilmente il creditore istante, si sia insinuato (cosìTrib. Modena, 1° maggio 1957, Dir. fall., 1958, II, p. 1015; Trib. Catania, 14novembre 1956, ivi, II, p. 866; Trib. Salerno, 15 dicembre 1951, ivi, 1952, II,p. 487; Trib. Termini Imerese, 5 aprile 1968, ivi, 1971, II, p. 517; App. L’Aquila,21 dicembre 1949, in Giur. it, 1950, I, 2, c. 364; come in dottrina Provinciali,Manuale di diritto fallimentare, II, Padova, 1970, p. 1583 ss.; Ragusa-Maggiore,Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1994, p. 472 ss.;Cavalaglio, La chiusura del fallimento, Torino, 1997, p. 579 ss., dove altrecitazioni).Certo si è che, anche a non voler ammettere l’esistenza di questa autonomacausa di revoca (o di chiusura) del fallimento, la mancata pluralitàdelle insinuazioni offre ex post ulteriore prova della insussistenza di unostato di insolvenza. Se i fornitori e le banche, infatti, lungi dall’affrettarsi apartecipare al concorso sulla società fallita, che era la finanziaria di un gruppocommerciale, garante dei debiti delle società operative del gruppo, hannocontinuato a fornire loro merci e danaro, ciò significa che esse hannoconfidato nella solidità del gruppo. Sicché l’isolata iniziativa di quell’ex fornitoreera, come nel caso esaminato dalla Cass., 19 settembre 2000, n.12405, frutto di un abuso nell’esercizio dell’istanza di fallimento.Può accadere che sia fatta richiesta del fallimento da parte del pubblicoministero, sulla base delle prove dell’insolvenza di cui all’art. 7, l. fall. Ma,se nessun creditore si insinua al passivo, il fallimento è chiuso. La proceduraconcorsuale non mira a reprimere l’insolvenza, ad eliminare dal mercatole imprese inefficienti. Mira, nell’insolvenza del debitore, a soddisfare i cre-

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