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Recepimento norme CE<br />

SICUREZZA MACCHINE<br />

NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO<br />

ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2005<br />

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza<br />

dei lavoratori in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità<br />

europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01 in esecuzione della sentenza<br />

della Corte di giustizia Ue del 10 aprile 2003 (causa C-65/01) l’Italia, è<br />

stata condannata per incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva<br />

n. 89/655/Cee, sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature e degli impianti<br />

Dall’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 le macchine<br />

già immesse sul mercato prima del 21 settembre<br />

1996, per l’articolo 11 comma 1 del D.P.R.<br />

459/96 dovevano solo essere in regola con la normativa<br />

previgente (D.P.R. 547/55) potendo essere<br />

vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione<br />

finanziaria a condizione di essere accompagnate<br />

da un certificato che attestava che erano<br />

in regola con la normativa previgente.<br />

In pratica era necessaria un’attestazione di conformità<br />

del macchinario a cura del cedente e da<br />

parte dell’utilizzatore quello di inserire il macchinario<br />

nella valutazione globale del rischio<br />

aziendale considerando anche la compatibilità tra<br />

il macchinario stesso ed il luogo di installazione,<br />

le macchine vicine, l’eventuale linea produttiva<br />

secondo quanto previsto dall’art.4 comma 1 del<br />

D.Lgs 626/94.<br />

Le nuove recentissime norme<br />

contenute nell’articolo 29 della<br />

legge 62 del 18 aprile<br />

2005 pubblicate sulla Gazzetta<br />

Ufficiale 96 del<br />

27.04.05 prevedeno invece<br />

che dal prossimo 12<br />

novembre 2005 i datori di<br />

lavoro devono mettere in<br />

sicurezza i “vecchi” macchinari<br />

di lavoro.<br />

In particolare, viene stabilito<br />

l’obbligo per il datore di lavoro<br />

di adeguare “le attrezzature<br />

di lavoro già messe a disposizione<br />

dei lavoratori alla data del 31<br />

dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali<br />

di attuazione di direttive comunitarie concernenti<br />

i requisiti di sicurezza di carattere costruttivo con<br />

significative integrazioni all’articolo 36 - allegato<br />

XV del Decreto legislativo 626/94”.<br />

La Direttiva Macchine ha un campo di applicazione<br />

estremamente esteso.<br />

Per “macchina” si intende un insieme di pezzi o<br />

di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra<br />

loro per un’applicazione ben determinata,<br />

segnatamente per la trasformazione, il trattamento,<br />

lo spostamento ed il condizionamento di un<br />

materiale.<br />

Si considera macchina anche un impianto complesso<br />

(un insieme di macchine e di apparecchi<br />

che per raggiungere uno stesso risultato sono<br />

disposti e comandati in modo da avere un funzionamento<br />

solidale) ed anche un’attrezzatura<br />

intercambiabile che modifica la funzione di una<br />

macchina, commercializzata per essere montata<br />

su una macchina, nei limiti in cui non sia un<br />

pezzo di ricambio o un utensile.<br />

La direttiva si applica inoltre anche ai componenti<br />

di sicurezza che vengono immessi<br />

separatamente sul mercato, intendendo con questi<br />

un componente che il costruttore o il suo mandatario<br />

stabilito nell’Unione europea immette sul<br />

mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione,<br />

una funzione di sicurezza ed il cui<br />

guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza<br />

o la salute delle persone esposte.<br />

Si riferisce sia alle macchine e componenti<br />

immessi sul mercato sia a quelli messi in servizio<br />

dopo l’entrata in vigore del decreto stesso<br />

(quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla<br />

Gazzetta Ufficiale) e cioè il 21 settembre 1996.<br />

Per immissione sul mercato si intende “la prima<br />

messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea,<br />

a titolo oneroso o gratuito, di una macchina<br />

o di un componente di sicurezza per la distribuzione<br />

o impiego”. Sono considerati immessi sul<br />

mercato anche le macchine o i componenti di sicurezza<br />

messi a disposizione dopo aver subito<br />

modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria<br />

manutenzione. Viene per esempio considerata<br />

immissione sul mercato:<br />

* la cessione dal costruttore al rivenditore;<br />

* la vendita finale all’utente;<br />

* il noleggio;<br />

* la locazione finanziaria;<br />

* la concessione in uso, anche gratuita.<br />

Viene considerata altresì messa in servizio la prima<br />

utilizzazione sul territorio dell’Unione europea<br />

oppure l’utilizzazione della macchina o del<br />

componente di sicurezza costruiti sulla base della<br />

legislazione precedente e già in servizio alla<br />

data di entrata in vigore del decreto qualora siano<br />

stati assoggettati a variazioni delle modalità<br />

di utilizzo non previste direttamente dal<br />

costruttore.<br />

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