Pagina singola_1A - natural stone info
Pagina singola_1A - natural stone info
Pagina singola_1A - natural stone info
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Recepimento norme CE<br />
SICUREZZA MACCHINE<br />
NUOVI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO<br />
ENTRO IL 12 NOVEMBRE 2005<br />
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza<br />
dei lavoratori in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità<br />
europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01 in esecuzione della sentenza<br />
della Corte di giustizia Ue del 10 aprile 2003 (causa C-65/01) l’Italia, è<br />
stata condannata per incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva<br />
n. 89/655/Cee, sulla sicurezza nell’uso delle attrezzature e degli impianti<br />
Dall’entrata in vigore del D.P.R. 459/96 le macchine<br />
già immesse sul mercato prima del 21 settembre<br />
1996, per l’articolo 11 comma 1 del D.P.R.<br />
459/96 dovevano solo essere in regola con la normativa<br />
previgente (D.P.R. 547/55) potendo essere<br />
vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione<br />
finanziaria a condizione di essere accompagnate<br />
da un certificato che attestava che erano<br />
in regola con la normativa previgente.<br />
In pratica era necessaria un’attestazione di conformità<br />
del macchinario a cura del cedente e da<br />
parte dell’utilizzatore quello di inserire il macchinario<br />
nella valutazione globale del rischio<br />
aziendale considerando anche la compatibilità tra<br />
il macchinario stesso ed il luogo di installazione,<br />
le macchine vicine, l’eventuale linea produttiva<br />
secondo quanto previsto dall’art.4 comma 1 del<br />
D.Lgs 626/94.<br />
Le nuove recentissime norme<br />
contenute nell’articolo 29 della<br />
legge 62 del 18 aprile<br />
2005 pubblicate sulla Gazzetta<br />
Ufficiale 96 del<br />
27.04.05 prevedeno invece<br />
che dal prossimo 12<br />
novembre 2005 i datori di<br />
lavoro devono mettere in<br />
sicurezza i “vecchi” macchinari<br />
di lavoro.<br />
In particolare, viene stabilito<br />
l’obbligo per il datore di lavoro<br />
di adeguare “le attrezzature<br />
di lavoro già messe a disposizione<br />
dei lavoratori alla data del 31<br />
dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali<br />
di attuazione di direttive comunitarie concernenti<br />
i requisiti di sicurezza di carattere costruttivo con<br />
significative integrazioni all’articolo 36 - allegato<br />
XV del Decreto legislativo 626/94”.<br />
La Direttiva Macchine ha un campo di applicazione<br />
estremamente esteso.<br />
Per “macchina” si intende un insieme di pezzi o<br />
di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra<br />
loro per un’applicazione ben determinata,<br />
segnatamente per la trasformazione, il trattamento,<br />
lo spostamento ed il condizionamento di un<br />
materiale.<br />
Si considera macchina anche un impianto complesso<br />
(un insieme di macchine e di apparecchi<br />
che per raggiungere uno stesso risultato sono<br />
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento<br />
solidale) ed anche un’attrezzatura<br />
intercambiabile che modifica la funzione di una<br />
macchina, commercializzata per essere montata<br />
su una macchina, nei limiti in cui non sia un<br />
pezzo di ricambio o un utensile.<br />
La direttiva si applica inoltre anche ai componenti<br />
di sicurezza che vengono immessi<br />
separatamente sul mercato, intendendo con questi<br />
un componente che il costruttore o il suo mandatario<br />
stabilito nell’Unione europea immette sul<br />
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione,<br />
una funzione di sicurezza ed il cui<br />
guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza<br />
o la salute delle persone esposte.<br />
Si riferisce sia alle macchine e componenti<br />
immessi sul mercato sia a quelli messi in servizio<br />
dopo l’entrata in vigore del decreto stesso<br />
(quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla<br />
Gazzetta Ufficiale) e cioè il 21 settembre 1996.<br />
Per immissione sul mercato si intende “la prima<br />
messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea,<br />
a titolo oneroso o gratuito, di una macchina<br />
o di un componente di sicurezza per la distribuzione<br />
o impiego”. Sono considerati immessi sul<br />
mercato anche le macchine o i componenti di sicurezza<br />
messi a disposizione dopo aver subito<br />
modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria<br />
manutenzione. Viene per esempio considerata<br />
immissione sul mercato:<br />
* la cessione dal costruttore al rivenditore;<br />
* la vendita finale all’utente;<br />
* il noleggio;<br />
* la locazione finanziaria;<br />
* la concessione in uso, anche gratuita.<br />
Viene considerata altresì messa in servizio la prima<br />
utilizzazione sul territorio dell’Unione europea<br />
oppure l’utilizzazione della macchina o del<br />
componente di sicurezza costruiti sulla base della<br />
legislazione precedente e già in servizio alla<br />
data di entrata in vigore del decreto qualora siano<br />
stati assoggettati a variazioni delle modalità<br />
di utilizzo non previste direttamente dal<br />
costruttore.<br />
29