Pagina singola_1A - natural stone info
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Pertanto la direttiva si applica anche alle macchine<br />
e componenti di sicurezza usati, cioè già messi<br />
in servizio alla data del 21 settembre 1996 se dopo<br />
tale data hanno subito modifiche costruttive non<br />
rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione<br />
oppure hanno subito variazioni non previste<br />
direttamente dal costruttore. In questi casi il<br />
proprietario della macchina o chi reimmette la<br />
macchina sul mercato diventa il costruttore della<br />
stessa con tutti gli oneri ed obblighi relativi.<br />
Per quanto riguarda la procedura di certificazione<br />
la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione<br />
delle macchine in due classi:<br />
- le più pericolose e quindi soggette all’intervento<br />
di un Organismo Notificato riconosciuto da un decreto<br />
ministeriale per competenza dal punto di<br />
vista tecnico e dotato di quei requisiti di imparzialità<br />
e riservatezza che devono essere posseduti<br />
da una parte terza.<br />
- le non pericolose per le quali è sufficiente una<br />
dichiarazione di conformità del costruttore, che<br />
comunque dovrà allestire un fascicolo tecnico in<br />
cui descrive come ha soddisfatto i requisiti essenziali<br />
della direttiva.<br />
Prima dell’immissione sul mercato o della messa<br />
in servizio il costruttore, o suo mandatario nell’Unione<br />
europea, deve attestare la conformità<br />
della macchina o del componente a quanto stabilito<br />
dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a<br />
seconda se si tratta di un componente di sicurezza<br />
o una macchina, se la macchina deve essere<br />
installata in un’altra macchina ed infine se la macchina<br />
rientra o meno tra quelle pericolose.<br />
Per poter apporre la marcatura CE occorre inoltre<br />
soddisfare tutte le altre direttive applicabili a<br />
quel tipo di macchina.<br />
La vigilanza sull’applicazione del DPR 459/96 è<br />
affidata al ministero dell’industria, del commercio<br />
e dell’artigianato ed al ministero del lavoro e della<br />
previdenza sociale, i quali si possono avvalere<br />
per gli accertamenti di carattere tecnico dell’Ispesl<br />
e di altri uffici tecnici dello Stato. Una volta accertata<br />
la pericolosità di una macchina o componente<br />
di sicurezza ne viene ordinato il ritiro dal mercato<br />
ed il divieto di utilizzazione su tutto il territorio<br />
comunitario. Il decreto stabilisce che per ogni<br />
macchina siano elaborati n.2 documenti essenziali:<br />
FASCICOLO TECNICO<br />
fondamentale per la sicurezza, in quanto qui vengono<br />
riportate tutte le analisi dei rischi e le misure<br />
per eliminare e ridurre i rischi. Nel documento<br />
sono riportati i progetti ed i calcoli relativi e proprio<br />
per questo motivo è un documento riservato<br />
che rimane al costruttore che lo deve tenere a<br />
disposizione per 10 anni e solo in caso di specifica<br />
richiesta dell’Ente di controllo dovrà metterlo<br />
a disposizione per la parte richiesta.<br />
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE<br />
fondamentale per la gestione della macchina, in<br />
quanto qui sono riportate le procedure della messa<br />
in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e lo<br />
smaltimento. In esso sono contenute anche tutte<br />
le avvertenze e problematiche che si possono<br />
verificare durante la sua vita.<br />
In dettaglio il nuovo testo contenuto<br />
nell’articolo 32 della<br />
Legge 62 del 18 aprile 2005<br />
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre<br />
1994, n. 626, l’articolo 32 della Legge 62<br />
del 18 aprile 2005 aggiunge i seguenti commi:<br />
“8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti<br />
di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le<br />
attrezzature di lavoro già messe a disposizione<br />
dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e<br />
non soggette a norme nazionali di attuazione di<br />
direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza<br />
di carattere costruttivo.<br />
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli<br />
adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni<br />
del comma 8-quinquies, il datore di lavoro<br />
adotta misure alternative che garantiscano<br />
un livello di sicurezza equivalente.<br />
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine<br />
definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento<br />
di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione<br />
delle disposizioni del comma 8-quinquies, non<br />
configurano immissione sul mercato ai sensi del-<br />
.... in Cina<br />
l’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto<br />
regolamento”.<br />
2. All’allegato XV del decreto legislativo 19 settembre<br />
1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto<br />
il seguente: “2-bis. Ulteriori prescrizioni<br />
minime di carattere generale per le attrezzature<br />
di lavoro.<br />
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo<br />
e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali<br />
rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto<br />
dell’attrezzatura di lavoro.<br />
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