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Pagina singola_1A - natural stone info

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Pertanto la direttiva si applica anche alle macchine<br />

e componenti di sicurezza usati, cioè già messi<br />

in servizio alla data del 21 settembre 1996 se dopo<br />

tale data hanno subito modifiche costruttive non<br />

rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione<br />

oppure hanno subito variazioni non previste<br />

direttamente dal costruttore. In questi casi il<br />

proprietario della macchina o chi reimmette la<br />

macchina sul mercato diventa il costruttore della<br />

stessa con tutti gli oneri ed obblighi relativi.<br />

Per quanto riguarda la procedura di certificazione<br />

la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione<br />

delle macchine in due classi:<br />

- le più pericolose e quindi soggette all’intervento<br />

di un Organismo Notificato riconosciuto da un decreto<br />

ministeriale per competenza dal punto di<br />

vista tecnico e dotato di quei requisiti di imparzialità<br />

e riservatezza che devono essere posseduti<br />

da una parte terza.<br />

- le non pericolose per le quali è sufficiente una<br />

dichiarazione di conformità del costruttore, che<br />

comunque dovrà allestire un fascicolo tecnico in<br />

cui descrive come ha soddisfatto i requisiti essenziali<br />

della direttiva.<br />

Prima dell’immissione sul mercato o della messa<br />

in servizio il costruttore, o suo mandatario nell’Unione<br />

europea, deve attestare la conformità<br />

della macchina o del componente a quanto stabilito<br />

dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a<br />

seconda se si tratta di un componente di sicurezza<br />

o una macchina, se la macchina deve essere<br />

installata in un’altra macchina ed infine se la macchina<br />

rientra o meno tra quelle pericolose.<br />

Per poter apporre la marcatura CE occorre inoltre<br />

soddisfare tutte le altre direttive applicabili a<br />

quel tipo di macchina.<br />

La vigilanza sull’applicazione del DPR 459/96 è<br />

affidata al ministero dell’industria, del commercio<br />

e dell’artigianato ed al ministero del lavoro e della<br />

previdenza sociale, i quali si possono avvalere<br />

per gli accertamenti di carattere tecnico dell’Ispesl<br />

e di altri uffici tecnici dello Stato. Una volta accertata<br />

la pericolosità di una macchina o componente<br />

di sicurezza ne viene ordinato il ritiro dal mercato<br />

ed il divieto di utilizzazione su tutto il territorio<br />

comunitario. Il decreto stabilisce che per ogni<br />

macchina siano elaborati n.2 documenti essenziali:<br />

FASCICOLO TECNICO<br />

fondamentale per la sicurezza, in quanto qui vengono<br />

riportate tutte le analisi dei rischi e le misure<br />

per eliminare e ridurre i rischi. Nel documento<br />

sono riportati i progetti ed i calcoli relativi e proprio<br />

per questo motivo è un documento riservato<br />

che rimane al costruttore che lo deve tenere a<br />

disposizione per 10 anni e solo in caso di specifica<br />

richiesta dell’Ente di controllo dovrà metterlo<br />

a disposizione per la parte richiesta.<br />

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE<br />

fondamentale per la gestione della macchina, in<br />

quanto qui sono riportate le procedure della messa<br />

in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e lo<br />

smaltimento. In esso sono contenute anche tutte<br />

le avvertenze e problematiche che si possono<br />

verificare durante la sua vita.<br />

In dettaglio il nuovo testo contenuto<br />

nell’articolo 32 della<br />

Legge 62 del 18 aprile 2005<br />

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626, l’articolo 32 della Legge 62<br />

del 18 aprile 2005 aggiunge i seguenti commi:<br />

“8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti<br />

di cui al paragrafo 2-bis dell’allegato XV le<br />

attrezzature di lavoro già messe a disposizione<br />

dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e<br />

non soggette a norme nazionali di attuazione di<br />

direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza<br />

di carattere costruttivo.<br />

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli<br />

adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni<br />

del comma 8-quinquies, il datore di lavoro<br />

adotta misure alternative che garantiscano<br />

un livello di sicurezza equivalente.<br />

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine<br />

definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento<br />

di cui al decreto del Presidente della Repubblica<br />

24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione<br />

delle disposizioni del comma 8-quinquies, non<br />

configurano immissione sul mercato ai sensi del-<br />

.... in Cina<br />

l’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto<br />

regolamento”.<br />

2. All’allegato XV del decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto<br />

il seguente: “2-bis. Ulteriori prescrizioni<br />

minime di carattere generale per le attrezzature<br />

di lavoro.<br />

2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo<br />

e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali<br />

rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto<br />

dell’attrezzatura di lavoro.<br />

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