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La regolazione economica dei servizi idrici - Iefe - Università Bocconi

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<strong>Iefe</strong>, Università <strong>Bocconi</strong> – <strong>La</strong> <strong>regolazione</strong> <strong>economica</strong> <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>idrici</strong>Con riferimento alle procedure di affidamento, invece, può essere utile soffermarsi su alcuni dettagli, datala rilevanza del tema delle gare per l’ordinamento italiano. In estrema sintesi, il meccanismo in vigore inFrancia sposa la massima discrezionalità per l’ente locale con l’obbligo di trasparenza; l’intento è quello direndere più difficili gli abusi di potere discrezionale e i comportamenti collusivi, e insieme rafforzare ilcontrollo popolare e la sanzione politica delle scelte, sempre tuttavia mantenendo ben saldo il principio diresponsabilità politica in capo al decisore pubblico locale.il procedimento di affidamento prevede una fase di consultazione pubblica, durante la quale si svolge unadiscussione pubblica riguardante l’opportunità di scegliere una modalità di gestione delegata, che siconclude con la decisione di un’assemblea deliberativa. In secondo luogo, la legge prevede che vengapubblicato un bando di gara finalizzato a individuare tutte le imprese potenzialmente interessate; dopo unprimo scrutinio verifica che i partecipanti soddisfino i requisiti soggettivi, il soggetto pubblico provvede adinviare a ciascuno <strong>dei</strong> soggetti rimasti in gara un documento che riassume le condizioni contrattuali, leinformazioni tecniche ed economiche. L’esame delle offerte ricevute avviene, a sua volta, in forma aperta,con la partecipazione, oltre al rappresentante nominato dal comune, membri del consiglio comunale e, infunzione consultiva, un soggetto nominato dalla magistratura contabile e dal ministero responsabile dellatutela della concorrenza. Dopo un primo parere fornito da questa commissione, l’ente locale può entrare innegoziati con uno o più tra i soggetti concorrenti, per eventualmente addivenire a modifiche dellaproposta.Dopo una procedura così complessa, il comune mantiene tuttavia la completa discrezionalità nella scelta,non esistendo nessun criterio stabilito dalla legge su cui basare la decisione; l’unico obbligo è quello direndere pubblico un rapporto nel quale la scelta viene motivata e le principali condizioni economichesottostanti all’affidamento infine rappresentate. <strong>La</strong> sola sanzione possibile è quella politica degli elettori,salvaguardando il principio dell’intuitu personae, ma sottoponendo il decisore pubblico a una moltomaggiore necessità di fornire evidenza <strong>dei</strong> criteri alla base delle proprie scelte. Sebbene in sedegiurisprudenziale si sia stabilito che il comune deve comunque comportarsi in modo imparziale, e che lanegoziazione non può introdurre elementi radicalmente diversi rispetto al documento iniziale e alleproposte ricevute, è evidente che la possibilità di rinegoziare le proposte ricevute durante la fase diaggiudicazione permette all’ente locale di scegliere con chi negoziare, eventualmente anche chiedendo auno <strong>dei</strong> contraenti la disponibilità a far propri elementi proposti da altri contraenti. Un’ulterioreprescrizione, tesa ad ostacolare meccanismi collusivi, vieta di introdurre durante la rinegoziazione canoni diconcessione o altri simili strumenti di estrazione della rendita di monopolio a vantaggio del concedente.Al termine del procedimento, l’assemblea deliberativa pronuncia il suo verdetto, che può far propria lascelta della commissione, oppure dichiarare il fallimento dell’intera procedura, nel qual caso occorrericominciare daccapo.Successivamente all’aggiudicazione, la legge introduce anche precisi limiti alla possibilità di rinegoziarne Icontenuti, con la regola generale che questi non possono essere stravolti. L’eventuale rinegoziazione puòmodificare oltre il 5% le condizioni economiche pattuite solo coinvolgendo nuovamente l’assembleadeliberativa, mentre l’estensione del contratto oltre i termini pattuiti è possibile solo in speciali circostanze.Il contratto deve prevedere in modo esplicito le tariffe e le modalità per la loro fissazione, che non è piùlasciata alla discrezione del gestore, se non per la possibilità di praticare sconti al di sotto della tariffamassima; è anche vietato che il soggetto pubblico deroghi in qualsiasi modo al principio secondo cui ilcontratto di affidamento è accettato a rischio e pericolo del concessionario: non sono dunque ammessisussidi o ripianamenti di perdite di alcun tipo, né concessioni di privilegi ancillari per compensare il rischioex post. Nuove regole e nuovi obblighi di <strong>servizi</strong>o possono essere introdotti anche in modo unilaterale,purché il bilancio economico del contratto non sia modificato; in tal caso, spetta all’autorità pubblicatrovare il modo di compensare il gestore sulla base di un principio di danno emergente e lucro cessante.21

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