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<strong>TIR</strong><br />
NORMATIVE<br />
L’elenco delle domande inviate, con<br />
la data e l’orario di presentazione,<br />
è disponibile sul sito della RAM<br />
(www.ramspa.it), alla voce<br />
“Incentivi”, sezione “Investimenti<br />
VII”. Nella stessa sezione, le<br />
imprese ammesse a contributo<br />
potranno aprire, avvalendosi delle<br />
credenziali di accesso inviategli<br />
dalla RAM (allo stesso indirizzo<br />
PEC utilizzato per fare domanda),<br />
la piattaforma su cui inserire la<br />
documentazione tecnica relativa<br />
ai beni acquisiti, nonché le fatture<br />
di pagamento degli investimenti<br />
fatti con la prova documentale<br />
del pagamento del prezzo (o dei<br />
canoni pagati per gli investimenti<br />
fatti a leasing).<br />
Al termine dell’inserimento dei<br />
documenti in piattaforma, le<br />
imprese potranno chiudere la<br />
rendicontazione e attendere<br />
quindi il pagamento del relativo<br />
contributo da parte del Ministero,<br />
che quest’anno, in virtù del sistema<br />
a sportello utilizzato, sarà in misura<br />
piena rispetto a quanto indicato nel<br />
DM 203/2020. Per un autoveicolo<br />
Euro 6 di massa complessiva<br />
superiore a 16 tonnellate, ad<br />
esempio, sarà pari a 15mila euro<br />
(16.500 per le imprese piccole o<br />
medie), senza possibilità alcuna di<br />
riduzione per eccesso di domanda,<br />
come avveniva negli anni passati.<br />
Relativamente alla cumulabilità<br />
dei contributi previsti dal DM<br />
203/2020, l’articolo 13 del Decreto<br />
Dirigenziale attuativo 7 agosto<br />
2020 stabilisce espressamente che<br />
gli aiuti erogati non possono essere<br />
cumulati con altri aiuti di Stato.<br />
MUD 2021:<br />
PRESENTAZIONE PROROGATA<br />
AL 16 GIUGNO 2021<br />
Tuttavia è possibile che gli stessi<br />
beni possano formare oggetto di<br />
determinati crediti d’imposta e,<br />
in tal senso, ci sembra opportuno<br />
ricordare il credito di imposta per<br />
investimenti in beni strumentali<br />
introdotto dalla Legge di Bilancio<br />
2021 (art. 1, comma 1051 della<br />
Legge 178 del 30 dicembre 2020):<br />
il cumulo è infatti possibile, purché<br />
non determini il superamento del<br />
costo sostenuto per l’investimento.<br />
Nel mese di aprile di ogni anno va compilata e presentata alla<br />
Camera di Commercio, in particolare da parte delle imprese di<br />
trasporto dei rifiuti, la dichiarazione ambientale circa la quantità e<br />
la qualità dei rifiuti movimentati nell’anno precedente, denominata<br />
MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). Quest’anno,<br />
la scadenza è stata prorogata dal 30 aprile al 16 giugno 2021,<br />
in quanto sono state apportate delle modifiche al modello di<br />
dichiarazione, con il DPCM 23 dicembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale<br />
n. 39, del 16 febbraio 2021), e in base alla legge istitutiva del<br />
MUD (articolo 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 70), il termine<br />
per la presentazione è rinviato a 120 giorni successivi alla data di<br />
pubblicazione del provvedimento di modifica.<br />
Nel nuovo modello MUD 2021 rimane confermata l’articolazione<br />
delle consuete sei comunicazioni, che devono essere presentate<br />
dai soggetti obbligati: la comunicazione rifiuti; quella per i veicoli<br />
fuori uso, quella sugli imballaggi trattati, sui RAEE (rifiuti da<br />
apparecchiature elettriche ed elettroniche), sui rifiuti urbani e<br />
quella dei produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed<br />
elettroniche).<br />
Rispetto ai modelli degli anni precedenti, quello di<br />
quest’anno reca alcune novità resesi necessarie per<br />
acquisire i dati sui rifiuti di tutte le categorie di<br />
operatori, in attuazione dell’ultima normativa europea<br />
e al recente Decreto Legislativo di recepimento n. 116<br />
del 2020 che ha profondamente ridisegnato il quadro<br />
di legge nazionale che regola le attività di produzione<br />
gestione dei rifiuti.<br />
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