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a Fiumicino - Radio Dimensione Musica

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Cose nostre di mare, di fiume<br />

PORTO DELLA CONCORDIA si è<br />

autodefinito il porto turistico di <strong>Fiumicino</strong>.<br />

Sembrerebbe una denominazione un pò strana<br />

ed invece corrisponde alle espressioni di<br />

concordanza, armonia, pace, unione, consenso,<br />

unanimità aleggianti nelle singolari, lunghissime<br />

procedure promuoventi il progetto<br />

portuale in costruzione dalla spett.le I.P.<br />

Acqua Marcia.<br />

Partendo dalla convocazione dei Consiglieri<br />

del Comune di <strong>Fiumicino</strong> per deliberare<br />

l’approvazione del progetto portuale della<br />

Concordia, previo respingimento delle osservazioni<br />

avverse alla sua approvazione presentate<br />

dalla soc. S. Rita titolare di altro progetto<br />

portuale, si evidenziano, brevemente,<br />

alcuni criteri di scelta adottati.<br />

Osservazioni S.Rita:<br />

1. Inosservanza all’art. 37 Codice della<br />

Navigazione;<br />

2. Inosservanza alla sentenza del TAR<br />

1605/89 (Rif. Ricorso della Santa Rita s.r.l);<br />

3. Inosservanza del comma 2 dell’art. 10<br />

DPR 509/97;<br />

4. Mancanza di elementi riferibili al rilevante<br />

interesse pubblico.<br />

Motivazioni di rigetto formulate dal<br />

Dirigente dell’Area Pianificazione del<br />

Territorio del Comune di <strong>Fiumicino</strong> da<br />

approvare: “L’osservazione è ritenuta integralmente<br />

non accoglibile in quanto non si<br />

riscontra nella procedura seguita dalla<br />

Conferenza di servizi alcuna violazione di<br />

norme vigenti come sopra sommariamente<br />

riportate dall’osservante”.<br />

Tralasciando i punti 1 e 4, meno oggettivi,<br />

il punto 2 si riferisce ad una sentenza<br />

il cui dispositivo così recita: “Il Tribunale<br />

Amministrativo Regionale del Lazio definitivamente<br />

pronunciando sul ricorso proposto<br />

dalla s.r.l .Santa Rita : accoglie il ricorso<br />

e per l’effetto dichiara l’obbligo del<br />

Ministero della marina mercantile di provvedere<br />

in ordine all’istanza di concessione<br />

avanzata dalla ricorrente ”. Il Dirigente<br />

respingeva l’osservazione in quanto il suo<br />

ufficio non era in possesso della sentenza e,<br />

comunque, riteneva che la stessa non fosse<br />

opponibile alla procedura adottata dalla<br />

Conferenza di Servizi operante nell’ambito<br />

del DPR 509/97 art. 5 comma 5. Detto articolo<br />

e comma non erano applicabili alle<br />

istanze in esame perché istruite dalla procedura<br />

vigente prima dell’entrata in vigore del<br />

DPR. 509/97 nel cui ambito era stato attivato<br />

il giudizio ed ottenuta, dalla soc. S.Rita, la<br />

favorevole sentenza.<br />

Per il punto 3 il Dirigente evidenziava che<br />

nel verbale relativo alla seduta della<br />

Conferenza di Servizi del 13 aprile 2000,<br />

l’Assessore Arc. Franco Tegolini, delegato<br />

dal Sindaco di <strong>Fiumicino</strong> a presiedere la<br />

Conferenza di Servizi, aveva enunciato: “i<br />

progetti all’esame della Conferenza sono tre<br />

e non più quattro in quanto la società S.Rita<br />

non ha presentato gli adeguamenti progettuali<br />

richiesti dalla Conferenza di Servizi<br />

nella seduta del 29 settembre 1999”. Tale<br />

fase della Conferenza esclude quindi in<br />

forma definitiva la proposta della soc.<br />

S.Rita”.<br />

Come ripetutamente argomentato e contestato<br />

dalla soc. S.Rita, in corso di procedura<br />

senza ottenere motivate risposte o altro<br />

riscontro, la Conferenza di Servizi non aveva<br />

nè la necessità nè la legittimità di assoggettare,<br />

con le prescrizioni della seduta del<br />

29.11.99, i progetti delle istanze in esame<br />

alla normativa prevista dagli art. 3 e 5 del<br />

DPR 509/97 inerenti le istanze concessorie<br />

presentate dopo l’entrata in vigore del citato<br />

DPR. Per meglio chiarire: quando il 22<br />

Luglio 1999, per determinazione della Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri, veniva<br />

stralciato il Porto Turistico di <strong>Fiumicino</strong><br />

dalla inconcludente normativa per Roma<br />

Capitale decadeva una procedura, disgraziatamente,<br />

applicata alle istanze inerenti la portuosità<br />

turistica di Roma in sostituzione coatta<br />

della procedura del Ministero della Marina<br />

Mercantile con la quale si erano realizzati<br />

tutti i porti turistici nazionali. Due di queste<br />

istanze, quella della soc. SO.F.I.M. e quella<br />

della soc. S.Rita, erano in istruttoria dagli<br />

anni 1973. Il Comune di <strong>Fiumicino</strong> il 4<br />

Agosto 1998 attivò una Conferenza di<br />

Servizi propedeutica, nell’ambito di tutte le<br />

procedure vigenti, abrogate o contrastanti tra<br />

loro, all’esame delle istanze portuali compresa<br />

quella della soc. Consorzio Porto Turistico<br />

di Roma e quella della soc. I.P. Iniziative<br />

Portuali presentate nel 1990. Nella seduta<br />

del 29 Settembre 1999, della Conferenza di<br />

Servizi, convocata presso la Guardia<br />

Costiera di <strong>Fiumicino</strong>, il Ministero dei<br />

Trasporti dichiarava: “lo stralcio del porto<br />

turistico di <strong>Fiumicino</strong> dai programmi per<br />

Roma Capitale consente oggi legittimamente<br />

al Ministero dei Trasporti di riconoscere la<br />

possibilità di applicare la normativa di cui al<br />

DPR 509/97. Quella odierna è, pertanto, la<br />

prima seduta legittimamente convocata ai<br />

sensi del DPR 509/97”. Quindi il Ministero<br />

dei Trasporti (ex Marina Mercantile), riassumendo<br />

le sue prerogative di conduttore della<br />

procedura nella Conferenza di Servizi attivata<br />

dal Comune di <strong>Fiumicino</strong>, disponeva<br />

già dello strumento operativo per portare a<br />

conclusione, rispettando la specifica normativa<br />

espressa al comma 2 dell’art. 10 dell’invocato<br />

DPR 590/97 inerente le quattro istanze<br />

in gara, il progetto più idoneo entro 120<br />

giorni. Sorprendentemente i funzionari, degli<br />

Enti convocati, presenti alla seduta senza<br />

alcuna palese necessità e legittimazione per<br />

farlo, disattesero lo specifico ed unico dispo-<br />

Porto turistico di Roma nella versione definitiva<br />

che da 6 a 60 metri. Al centro il cantiere per la m<br />

per i negozi d’élite, il quartiere Amalfi per il soc<br />

A sinistra del canale le aree per la cantieristica<br />

sto inerente la corretta prosecuzione in istruttoria,<br />

delle quattro istanze, normata dal citato<br />

comma 2 dell’art. 10 DPR. 509/97, e<br />

concordarono di assoggettarle alla procedura<br />

di quelle non ancora presentate al Compartimento<br />

marittimo di competenza territoriale<br />

dopo l’entrata in vigore del DPR. 509/97.<br />

Detta procedura al comma 2 art. 5 recita:<br />

“ I progetti preliminari sono sottoposti all’esame<br />

di una Conferenza di Servizi promossa<br />

dal Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione<br />

delle istanze ”. Si avverte la incongruenza<br />

della Conferenza di Servizi, in essere, nel<br />

pretendere che le istanze in esame presentassero<br />

al Compartimento marittimo un’altra<br />

istanza che poi doveva essere recapitata al<br />

Sindaco il quale, entro 30 giorni dalla ricezione,<br />

doveva promuove una Conferenza di<br />

Servizi per esaminarle. Ma in forza di questo<br />

scambio di normative, alla soc. S. Rita,<br />

dopo 26 anni di istruttoria per un progetto<br />

portuale molto articolato e sostenuto da una<br />

molteplicità di associati, veniva imposto di<br />

ricominciare da capo con la predisposizione

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