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Corte dei Conti Corte dei Conti Rechnungshof Rechnungshof

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ruolo assunto dal collegio <strong>dei</strong> revisori, unico organo di controllo<br />

interno non ricompreso nella preclusione. E’ stato affermato dalla<br />

dottrina e dalla giurisprudenza che, attesa la peculiarità <strong>dei</strong><br />

compiti cui sono chiamati i revisori, nell’ambito della pubblica<br />

amministrazione, non può più parlarsi di “mera revisione<br />

contabile” bensì di “revisione pubblica” a tutela e garanzia della<br />

collettività. Il loro controllo ha assunto, oramai, la connotazione di<br />

una vera e propria attività di revisione al fine di attestare la<br />

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.<br />

Il Consiglio di Stato con la sentenza nr. 5099 del luglio<br />

2004, ha affermato, con riferimento ai revisori degli enti locali,<br />

che “i compiti loro attribuiti vanno ben oltre quello tradizionale di<br />

attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze<br />

della gestione e della regolarità delle scritture, comprendendo<br />

anche la collaborazione con l’attività del Consiglio, rispetto al<br />

quale la funzione del revisore si atteggia, di volta in volta, di<br />

consulenza sotto il profilo tecnico contabile, di controllo rispetto<br />

all’attività degli organi esecutivi, di vigilanza sulla regolarità della<br />

gestione e via dicendo.<br />

Beninteso, il mancato riscontro dell’illegittimità/illiceità di<br />

atti specifici non sarà loro imputabile, dovendo essi vigilare<br />

sull’attività e non sugli atti, purché non risulti che in qualche<br />

modo l’atto sia stato espressamente sottoposto al loro esame.<br />

Tutto ciò detto, non può essere accolta con favore la<br />

norma con la quale la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 732),<br />

modificando il Testo unico enti locali, ha ridotto da tre a un<br />

revisore il collegio per gli enti con popolazione da 5000 a 15.000<br />

abitanti, non potendo non derivare da siffatta contrazione<br />

numerica, una attenuazione dell’efficacia <strong>dei</strong> compiti di vigilanza<br />

<strong>dei</strong> quali si è detto.

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