di Ernesto Del Sordo (*)PREVIDENZATrattamento di vecchiaiaper le dipendenti pubblicheLa recente pronuncia,con cui la Corte digiustizia europea hastigmatizzato il caratterediscriminatorio della normativaitaliana, laddovein tema di accesso al pensionamentodi vecchiaiaprevedeva per le dipendentipubbliche il raggiungimentodel requisitoanagrafico dei 60 anni inluogo dei 65 statuiti pergli uomini, ha indotto ilGoverno, seppur tra tantepolemiche, ad intervenireper eliminare la disparitàdi trattamento.Nell’ambito, pertanto, delcd. decreto anticrisi, convertitoin legge del3/8/2009, n.102 in vigoredal 5 agosto 2009, sonostate inserite alcune disposizioni,che modificanola disciplina contenutanella L.335/95 art. 2,comma 21, elevando progressivamente,a decorreredall’1.1.2010, il requisitoanagrafico per le donnefino a raggiungerequello dei 65 anni nel2018.In particolare la nuovanormativa prevede che ledipendenti pubblichedall’1.1.2010 (previo raggiungimentodei diversirequisiti contributivi previstidal sistema di calcoloretributivo, misto ocontributivo) possano accedereal trattamento divecchiaia se in possessodell’età anagrafica di 61anni; dall’1.1.2012 il requisitoè, invece, elevatoa 62 anni, dall’1.1.2014 a63 anni, dall’1.1.2016 a64 anni per giungere a regimedall’1.1.2018 doveil requisito anagrafico saràparificato a quello degliuomini e sarà, pertanto,pari a 65 anni.La nuova disciplina contiene,tuttavia, una normadi salvaguardia dei cd. dirittiquesiti, come già inprecedenza aveva fatto lalegge 243/2004, attraversol’adozione dell’istitutodella certificazione deimedesimi. Tutte le lavoratricipubbliche, pertanto,che matureranno entro il31.12.2009 i requisiti peril pensionamento di vecchiaiain base alla normativaattualmente in vigore,potranno cristallizzare illoro diritto richiedendo all’istitutoprevidenziale diappartenenza la certificazionedel medesimo. In talmodo esse potranno ottenereil collocamento a riposoin qualsiasi momentosuccessivo alla maturazionedel diritto al pensionamentosenza, pertanto,soggiacere ad ulteriorimodifiche della normativaprevidenziale di riferimento,intervenute dopoil rilascio dell’attestazione.Nessuna variazione è stata,invece, introdotta intema di decorrenza deltrattamento pensionistico,che, pertanto, continua adessere regolata dalla legge247/2007, a mente dellaquale la data di accessoall’effettivo godimentodel trattamento previdenzialeè differita all’iniziodel secondo trimestre successivoa quello di compimentodel requisito anagrafico.Come è stato già ampiamentespecificato le novitàillustrate esplicano ipropri effetti esclusivamentenei confronti delledipendenti pubbliche e,pertanto, nell’ambito delleiscritte all’Enpam, esserilevano soltanto per ledottoresse che dal regimedi convenzione sono transitateal rapporto d’impiego,optando per la prosecuzionedella coperturaassicurativa presso la Fondazione.Si rammenta, infatti, che,per espressa previsione legislativa,debitamente recepitanella normativa regolamentareadottata peri transitati alla dipendenzadall’Enpam, agli specialistiambulatoriali ed aimedici addetti alle attivitàdi guardia medica edalla medicina dei servizi,inquadrati nel primo li-Professioniste transitate alla dipendenzarequisito anagrafico per l’accessoalla pensione di vecchiaia1.1.2010 – 31.12.2011 61 anni1.1.2012 – 31.12.2013 62 anni1.1.2014 – 31.12.2015 63 anni1.1.2016 – 31.12.2017 64 anni1.1.2018 65 anniTransitati alla dipendenza (donne e uomini)Finestre d’accesso per pensioni di vecchiaia(Legge 247/2007)Possessorequisito anagraficoDecorrenzapensione vecchiaia1° trimestre - 1° luglio2° trimestre - 1° ottobre3° trimestre - 1° gennaio dell'annosuccessivo4° trimestre - 1° aprile dell'annosuccessivo8
PREVIDENZAvello dirigenziale del ruolosanitario, si applicanole disposizioni sul trattamentodi quiescenza deidipendenti pubblici.Occorre peraltro precisareche il citato richiamo ècircoscritto al solo regimedei requisiti di accesso alpensionamento ma nonanche alle modalità dicomputo del trattamentoprevidenziale, che restano,pertanto, disciplinateesclusivamente dalla normativaregolamentare deisingoli Fondi gestiti dall’Enpam.Immutato resta, invece, ilregime di accesso al trattamentodi vecchiaia per imedici iscritti alla QuotaA e B del Fondo di <strong>Previdenza</strong>Generale e per i mediciconvenzionati o accreditaticon il Servizio SanitarioNazionale, iscrittirispettivamente al FondoMedici di medicina generalee al Fondo SpecialistiAmbulatoriali o al FondoSpecialisti Esterni. Per costoro,infatti, il requisitoanagrafico richiesto è il 65°anno di età sia per gli uominiche per le donne.La decorrenza del trattamentoprevidenziale è fissataal mese successivo alcompimento dell’età pergli iscritti al Fondo di <strong>Previdenza</strong>Generale ed almese successivo alla risoluzionedel rapporto professionale,se posteriore,per gli iscritti ai FondiSpeciali sopra indicati,senza, pertanto, l’applicazionedi alcuna finestradi accesso. •(*) Vice Direttoregenerale EnpamIntegrazione al minimodelle pensioni, dichiarazionientro il 10 novembreL’Ente ha richiesto ad un certo numero di pensionatiuna dichiarazione relativa ai redditi del 2008 e quelli presuntidel 2009. L’evoluzione normativa della materia in questionedi Giovanni Vezza (*)All’indomani dellascadenza del termineannuale previstodalla legge per la presentazionedella dichiarazionedei redditi, l’Enpam harichiesto a 1.738 pensionati,beneficiari dell’integrazioneal minimo deltrattamento previdenziale,il rilascio di una dichiarazioneattestante iredditi prodotti nell’anno2008 e quelli presunti relativial 2009.L’elaborazione di tali dichiarazioni,che dovrannonecessariamente pervenireentro il termine prefissatodall’Enpam del 10novembre 2009, pena lasospensione del beneficioed il recupero delle quotecorrisposte a tale titolo,consentirà l’aggiornamentodel “data-base”delle pensioni integrate alminimo le quali formerannooggetto di ricalcoloin proporzione ai nuovidati reddituali comunicatida ciascun avente diritto.In occasione dell’approssimarsidella scadenza edal fine di consentire unavisione panoramica dell’integrazioneal minimodelle pensioni, sembra opportunofornire alcunibrevi cenni in merito alfunzionamento di tale istitutointrodotto per la primavolta, con riferimentoalla categoria dei liberiprofessionisti, dall’articolo7 della Legge 29 dicembre1988 n. 544, intitolata“Elevazione dei livellidei trattamenti socialie miglioramenti dellepensioni”.La norma citata prevedeche le pensioni a caricodelle Casse di previdenzaper i liberi professionisti,non possano essere di importoinferiore a quellominimo posto a carico delFondo pensioni lavorato-Tassazionedelle erogazioniliberali e deisussidi occasionaliin favore dei propri“pensionati e deirispettivi coniugi“ri dipendenti dell’Inps epari, per l’anno in corso,ad euro 5.956,56 lordi annui(corrispondenti ad euro496,38 mensili lordeper dodici mensilità).Alla luce di tale disposizionenormativa il dirittoall’integrazione al minimo,che costituisceun’erogazione ulteriore rispettoal trattamento pensionisticoderivante daisemplici contributi previdenzialiversati dal lavoratore,risulta pertanto subordinatoalla sola mancanzadi titolarità di altriredditi del pensionato edel proprio coniuge.L’integrazione deve essereconsiderata come emolumentoaccessorio manecessario, secondo iprincipi costituzionalmentesanciti, per farfronte alle esigenze delpensionato e della propriafamiglia: viene concessaquando il richiedente nonè in possesso di un redditominimo lordo fissatoannualmente dalla legge epari, per l’anno 2009, adeuro 11.913,20 nel casodi reddito prodotto dal solopensionato non coniu-9
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