<strong>RIVISTA*</strong>dell’Ordine degli IngegneriPGT - le nostre osservazioniPIANO DEI SERVIZINORME DI ATTUAZIONEPUGSS(Art. 1 – Natura e contenuti)ABSTRACT - Leggi nazionali e regionali obbligano i Comuni a redigere il PianoUrbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS).Le leggi, ma ancora di più l’esperienza e il buon senso, richiedono che sia benconosciuto lo stato di fatto dei vari sottoservizi e delle varie infrastrutture presentinel sottosuolo alle diverse profondità.Disporre di una grande mole di dati conoscitivi, validati in un apposito e organicoData Base vettoriale, è indispensabile per riqualificare le reti esistenti nellearee urbane consolidate e in quelle votate ai futuri grandi interventi di scalaurbanistica e territoriale.Risulta sempre più necessario conoscere vincoli, criticità e potenzialità del sottosuolo(gallerie e stazioni metropolitane, parcheggi interrati, pozzi, cunicoli,polifore, ecc).Per una Milano che vuole continuare a crescere, il Piano Urbano Generale deiServizi del Sottosuolo (PUGSS) è un elemento irrinunciabile per ridurre in modosignificativo i costi di intervento – sia diretti che indiretti - e per ridurre i costidi gestione, che altrimenti non possono che ripercuotersi negativamente sulleattività economiche e sociali della Città.to alla necessità:• di predisporre un quadro conoscitivo completo e organico dellostato di fatto• di recuperare tutte le informazioni dagli Enti gestori e renderlecoerenti e aggiornabili• di individuare gli elementi di criticità e di vulnerabilità delle stradee delle reti• di delineare il piano degli interventi di infrastrutturazione e dellepriorità• di corredare il piano con un quadro di sostenibilità economicaLe aree di trasformazione interessano a Milano una parte rilevantedi territorio e potranno quindi costituire lʼoccasione per estendereil sistema di infrastrutturazione previsto dalla legge regionale.Disporre di un PUGSS ben articolato aprirebbe a Milano, e perMilano, una grande novità nel processo di urbanizzazione del sottosuolocome quarta dimensione della città, congruente con unordinato governo delle funzioni che si svolgono sia in superficieche nel sottosuolo stesso.Lʼart. 1 comma 2.f recita che il piano dei Servizi promuove erecepisce la formazione del Piano Urbano Generale deiServizi del Sottosuolo (PUGSS) come parte integrante delPiano dei Servizi stesso, così come disciplinato dallʼart. 9 comma8 della L.R. 12/2005 s.m.i.. Il PUGSS non risulta ancora allegatoal P.G.T. (v. nostri precedenti apporti in data 03/12/2009) e nonrisulta presente una lettura dello stato di fatto.Sarebbero pertanto necessarie indicazioni di programmazione peruna problematica così importante e complessa, nonché verifichedei servizi negli ambiti di trasformazione.Per altro il sottoscritto Ordine ha preso atto con soddisfazione cheil Comune di Milano ha già avviato la predisposizione del Piano delSottosuolo (BURL n.20 del 19/05/2010) e richiama in estrema sintesiquanto scritto a codesto Comune in data 16/06/2010 in meri-32
PGT - le nostre osservazioniCAMBI DI DESTINAZIONE D’USO,REGIME TRANSITORIOE CONTRIBUTIVO(Art. 5, commi 1 e 2 NdA del PdR e art. 9,comma 3 NdA del PdS)ABSTRACT - Si tratta della liberalizzazione delle destinazioni d’uso. L’articolatodel P.G.T. adottata introduce opportunamente l’indifferenza funzionale e sancisceil libero passaggio tra le funzioni salvo il caso, specificatamente regolamentato,del mutamento di destinazione dell’uso produttivo. A motivo anche dirichiami a precedenti normative, l’osservazione presentata ha un contenutoprettamente tecnico-specialistico.Il combinato disposto degli articoli in epigrafe ha introdotto ilprincipio della liberalizzazione delle destinazioni dʼuso (v. art. 5,comma 1 NdA del PdR, ai sensi del quale “Le destinazioni funzionalisono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione esenza una distinzione ed un rapporto percentuale predefinito”),con possibilità di passaggio da una destinazione dʼuso allʼaltra,senza che ciò comporti lʼobbligo di cessione (o monetizzazione) diaree per le dotazioni di servizi, salvo in caso di mutamento di destinazionedallʼuso produttivo ad altra destinazione (v. art.9, comma3 PdS).Nondimeno, lʼart. 5, comma 2 del PdR, nellʼammettere sempre ilpassaggio da una allʼaltra destinazione dʼuso, con o senza opereedilizie, richiama espressamente la previsione di cui allʼart. 52,comma 3 della LR. 12/05, ai sensi del quale “Qualora la destinazionedʼuso sia comunque modificata nei dieci anni successiviallʼultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nellamisura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinatacon riferimento allʼintervenuta variazione”.Il citato articolo 52 L.R. 12/05 invero, ha introdotto una presunzionedi rapporto di funzionalità fra opere edilizie e cambio di destinazioneove questʼultimo intervenga nei 10 anni successivi allʼesecuzionedelle opere edilizie (che vengono quindi presuntivamenteritenute preordinate a tale mutamento). La ratio della norma è chiaramentequella di colpire possibili elusioni del regime contributivooggi in vigore relativo ai cambi di destinazione dʼuso.Nondimeno, la presunzione introdotta dallʼart. 52, comma 3 L.R.12/05 parrebbe influire anche sullʼapplicabilità dellʼart. 9, comma 3delle NdA del PdS, implicando la necessaria cessione di aree perdotazioni di servizi anche nelle ipotesi in cui il cambio di destinazione,da un uso diverso da quello produttivo ad altra destinazione,intervenuto in vigenza del PGT, sia stato preceduto dallʼesecuzionedi opere edilizie nei dieci anni precedenti. Si rende, pertanto,necessaria lʼintroduzione, nellʼarticolato del PGT, di una normache regolamenti il regime transitorio relativo allʼaspetto sopra evidenziato,specificando con chiarezza se eventuali cambi di destinazioneda un uso diverso da quello produttivo ad altra destinazione- ipotesi che nel regime tracciato dallʼart. 9, comma 3 delle NdAdel PdS non implica la corresponsione di dotazioni di servizi - comportinodetta corresponsione (o monetizzazione) ove precedutidallʼesecuzione di opere edilizie nei precedenti 10 anni.Un intervento chiarificatore si rende tanto più necessario, ove siconsideri che, in molti casi, il vigente PRG prevede, per determinatezone, una funzione principale e funzioni ad essa compatibilinei limiti di una determinata percentuale, per cui il mutamento didestinazione dalla funzione principale ad altra funzione compatibile,ove contenuta nei limiti della percentuale prescritta, non comporta,secondo le disposizioni del vigente PRG, la cessione distandard (o loro monetizzazione).Inoltre, parrebbe del tutto iniquo e contrario al principio sotteso alcitato art. 9,comma 3 delle NdA del PdS assoggettare allʼobbligo dicorresponsione di aree per dotazione di servizi (o alla loro monetizzazione)cambi di destinazione dʼuso effettuati in vigenza delnuovo PGT in relazione ad immobili (ricadenti in aree per le qualiè prevista, in base al vigente PRG, la possibilità di funzioni principalie compatibili) nei quali siano state effettuate opere edilizie,anche soltanto di tipo manutentivo, nei 10 anni precedenti.Alla luce di quanto sopra, inoltre, non appare chiaro se, per effettodelle citate disposizioni lʼutilizzo o la commercializzazione, previaesecuzione di opere, di un edificio annesso al produttivo,secondo le vigenti NTA, come ufficio terziario “libero” è assoggettatoo meno allʼonere di corresponsione previsto dal citato art. 9,comma 3 delle NdA del PdS. Si chiede, pertanto, unʼintegrazionedella citata normativa che faccia chiarezza sul punto, anche conriguardo alle altri possibili funzioni realizzate, in vigenza dellʼattualePRG, come annesse al produttivo (residenza di custodia, commercialeannesso al produttivo).