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RIVISTA*

VELOCE, UTILE, PER LA CITTÀ. - Ordine degli Ingegneri della ...

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<strong>RIVISTA*</strong>dell’Ordine degli Ingegnerirebbe stabilire, sempre per la fattispecie prospettata, quando e suquali presupposti lʼoperatore, volendo conseguire la diversa destinazionedʼuso, non possa mantenere la volumetria legittimamenteconseguita in forza del vigente PRG).Si rende quindi opportuna lʼintroduzione di unʼapposita norma chedisciplini il regime transitorio per le ipotesi sopra prospettate.ATTIVITA’ PRODUTTIVE(art. 5 comma 4 NdA del P.d.R.)ABSTRACT - Esauritesi le grandi attività del passato, Milano mantiene tuttoraun diffuso tessuto di piccola/media attività manifatturiera, radicata nel tempo,in forte evoluzione, assai determinante ed essenziale per il futuro sviluppo dellacittà.La norma si riferisce alle attività produttive definite come “produzionee trasformazione di beni”. Eʼ ben nota lʼesistenza diuna diffusa piccola/media attività manifatturiera sia storicache di recente formazione; essa è in rapida evoluzione e necessitaquindi di adeguamenti delle sedi attuali per le mutate esigenzeproduttive e organizzative, allo scopo di avere una presenza sulmercato economicamente configurata e sostenibile.Si chiede al riguardo:• un chiarimento più articolato della definizione di “attività produttiva”;• la facoltà, per il titolare dellʼattività produttiva, di poter adeguarein tempi rapidi e con procedure semplificate le sedi attuali, al finedi incentivare la permanenza delle attività stesse;• una definizione più chiara delle modalità dʼuso dellʼindice volumetricopremiale, opportunamente introdotto;• lʼassegnazione di incrementi del rapporto di copertura e dellas.l.p. esistenti per promuovere le attività in essere, la riqualificazionedegli impianti e ogni altro adeguamento indotto.Tali interventi dovrebbero essere attuabili con modalità diretta, conatti dʼobbligo che sanciscano il mantenimento dellʼattività per undeterminato lasso di tempo e la decurtazione degli indici in caso dicambiamento delle destinazioni dʼuso.Lʼobiettivo della norma è riferibile non solo alle attività manifatturieregià localizzate, ma anche a quelle di nuovo insediamento.BONIFICHE(Art. 7 comma 4 P.d.R.)Il tema generale non viene affrontato sia nel piano dei Servizisia nel piano delle Regole. Allʼart. 7 di questʼultimo, nellʼambitodella Perequazione urbanistica emerge tuttavia lʼobbligo, ovenecessario, della bonifica ai sensi delle vigenti norme delle corrispondentiaree individuate dal Piano dei Servizi per la successivacessione gratuita al Comune.Tralasciando le grandi aree dismesse per le quali, verosimilmente,sono progettate e/o già avviate operazioni di trasformazione con40risorse per la bonifica provenienti dalla trasformazione stessa, sirichiama la realtà di un ampio patrimonio di aree di dimensionelimitata per le quali lʼonere della bonifica è troppo penalizzante enon risulta sostenibile dalla contenuta valorizzazione immobiliare.Tale situazione avrebbe quindi effetti negativi per la collettivitàritardando o addirittura rendendo impossibili le cessioni delle areepreviste dal piano dei Servizi.Come già indicato nelle precedenti considerazioni trasmesse daquesto Ordine nel mese di dicembre 2009, si ribadisce che la bonificadei terreni, che in taluni casi potrebbe interessare anche lʼacquadi falda, deve essere affrontata in modo efficace perché lacarenza di risorse private a fronte di interventi particolarmenteonerosi per garantire i livelli richiesti dalle norme, non può determinareritardi sine-die alla bonifica stessa.A ciò si deve poi aggiungere il tempo necessario per il completamentodi tutto lʼiter tecnico/amministrativo fino al rilascio del certificatodi compatibilità ambientale da parte degli organi competenti.Si ritiene inoltre che la bonifica non possa avvenire a scapitodelle scarse e decrescenti risorse della Pubblica Amministrazione:vanno quindi approfondite adeguate forme di incentivazione, adesempio tramite attribuzione di indici edificatori premiali trasferibilinelle aree di trasformazione, sempre nella logica di orientare losviluppo nelle aree ove questo risulti maggiormente sostenibile epiù facilmente accessibili.Lo stesso dicasi per le aree ove sono presenti edifici per i qualinon sono previste demolizioni e ricostruzioni, quindi necessitanti dimessa in sicurezza e percorsi di bonifica particolari.PIANO DELLE REGOLE - NORMEDI ATTUAZIONE(Art. 8 – Criteri di densità e accessibilità)Lʼarea direttamente accessibile dalle stazioni è individuata (TavolaS.03 - Accessibilità alle reti di trasporto) in un cerchio teorico diraggio 500 metri.Ciò comporta indicazioni ed opportunità urbanistiche identichepersino in zone del cerchio totalmente inaccessibili, perché posteal di là di barriere fisiche invalicabili.Perché i fattori di accessibilità corrispondano a dati reali, si chiededi individuare con precisione sul territorio percorsi pedonali realmentepercorribili, fissando una distanza reale di 800 metri dalleuscite delle stazioni.EDILIZIA BIOCLIMATICAE RISPARMIO ENERGETICO(Art. 10 NdA - P.d.R.)I contenuti dellʼart. 10 – Edilizia bioclimatica e risparmio energetico(pagg. 13 e 14 delle NdA del PdR) sono congrui con gli indirizziprogrammatici assunti a livello europeo dalla città di Milano, tut-

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