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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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PROFESSIONE E LEGGEUn chiarimento interpretativosulla pubblicità dell’informazione sanitariaRiportiamo, sul tema della pubblicitàsanitaria, un interessante documentodell’Ordine di Venezia.Un definitivo chiarimento interpretativo,in merito alla questione della pubblicitàdell’informazione sanitaria, arrivadalla giurisprudenza. La sentenzadella Cassazione Civile n. 3717 del 9marzo 2012 precisa chiaramente chele liberalizzazioni, introdotte in materiadi pubblicità dalla lg. 248/2006, trovanoapplicazione non solo per i professionisti,ma anche per le strutturesanitarie gestite da società di capitali.L’art. 2 della Lg 248/2006 stabilisceche “sono abrogate le disposizionilegislative e regolamentari che prevedonocon riferimento alle attività liberoprofessionali e intellettuali:(…)b) il divieto, anche parziale, di svolgerepubblicità informativa circa i titoli ele specializzazioni professionali, le caratteristichedel servizio offerto, nonchéil prezzo e i costi complessivi delleprestazioni secondo criteri di trasparenzae veridicità del messaggio il cuirispetto è verificato dall’ordine;(…)Le disposizioni deontologiche e pattiziee i codici di autodisciplina checontengono le prescrizioni di cui alcomma 1 sono adeguate, anche conl’adozione di misure a garanzia dellaqualità delle prestazioni professionali,entro il 1° gennaio 2007. In caso dimancato adeguamento, a decorreredalla medesima data le norme in contrastocon quanto previsto dal comma1 sono in ogni caso nulle.”Il recente aggiornamento giurisprudenzialerende definitiva chiarezzasui termini di controllo preventivo e diverifica della pubblicità dell’informazionesanitaria, escludendo in ognicaso che l’Ordine possa ancora fareriferimento alla legge 175/92. In particolarestabilisce che “L’abrogazionegenerale contenuta nella L. n. 248 del2006, art. 2, lett. b, nella quale è sicuramentecompresa l’abrogazionedelle norme in materia di pubblicitàsanitaria, di cui alla L. n. 175 del 1992,prescinde dalla natura (individuale,associativa, societaria) dei soggettirispetto ai quali rileva l’esercizio dellaprofessione sanitaria, atteso che lastessa è attuativa dei principi comunitarivolti a garantire la libertà di concorrenzae il corretto funzionamentodel mercato e sarebbe illegittimo, oltreche irragionevole, limitarne la portataall’esercizio della professione in formaindividuale, fermo restando che, all’internodel nuovo sistema normativo,nel quale la pubblicità non è soggettaa forme di preventiva autorizzazione,gli Ordini professionali hanno il poteredi verifica, al fine dell’applicazionedelle sanzioni disciplinari, della trasparenzae della veridicità dei messaggiopubblicitario”.In particolare per quanto concerne lestrutture sanitarie la legge 175/92 prevedevaun’autorizzazione REGIONA-LE rilasciata previo nulla osta dell’Ordineterritorialmente competente. Intal senso l’Ordine non aveva potereautorizzatorio diretto, ma esplicava unproprio parere intermedio di congruitàsul messaggio nel corso dell’iter diautorizzazione regionale. Ad oggi laregione del Veneto, non ha modificatotale percorso, anche se al momentole pratiche di pubblicità sono fermein Regione alla luce di questa recentissimagiurisprudenza che introduceun definitivo stop a qualunque formadi controllo preventivo sulla pubblicitàed elimina i criteri stringenti e ben incardinatisui contenuti e le forme delmessaggio stabiliti dalla precedentenormativa. La sentenza sarà oggettodi una attenta valutazione da partedell’ufficio legale della Regione chedovrebbero portare ad un documentoregionale di indirizzo su modi e formedella pubblicità.Questa questione sottende due differentie, per loro stessa natura,contrastanti interessi. Da un lato lapossibilità di pubblicizzare la prestazioneofferta con metodi e contenutisempre più estremi e concorrenziali,dall’altro la necessità di tutelare il cittadinoda pubblicità ingannevoli in unambito di sicuro interesse stante lanatura le bene protetto: la salute.Il compito dell’Ordine si mantiene inuna posizione di equilibrio, attento arendere un giudizio deontologico checalibri il messaggio in termini di decoroe dignità della professione, comunquesecondo criteri di veridicità ecorrettezza del messaggio.In effetti, questo ruolo viene richiamatoanche dalla sentenza laddovepur confermando “l’abrogazione dellenorme restrittive della pubblicità” affidaagli Ordini professionali il “controllodella libera pubblicità, ai fini disciplinari,sotto il profilo della trasparenzae veridicità (cfr., rispetto agli avvocati,Sez. Un. 18 novembre 2010, n. 23287,in motivazione)”.La sentenza citata n. 23287 del18.11.2010, seppur riferita all’Ordinedegli Avvocati, si sofferma proprio suquesto rilevante aspetto poiché specifica“diversa questione dal diritto apoter fare pubblicità informativa dellapropria attività professionale è quellache le modalità ed il contenuto di talepubblicità non possono ledere la dignitàe al decoro professionale, in quantoi fatti lesivi di tali valori integrano l’illecitodisciplinare” il quale dispone che“sussiste la libertà di informazioneda parte dell’avvocato sulla propriaattività professionale, ma che tale informazione,quanto alla forma ed allemodalità deve “rispettare la dignità edil decoro della professione” e non deveassumere i connotati della “pubblicitàingannevole, elogiativa, comparativa”.<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>19

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