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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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FNOMCeOSpecializzandi:niente tasse sulla borsa di studioLa Commissione Finanze della Cameradei deputati nella seduta insede referente di lunedì 16 aprile2012 ha approvato, con distinte votazioni,gli identici emendamenti Sarubbi3.33, Laffranco 3.34 e Di Virgilio3.35 (All. n. 1) soppressivi deicommi 16-ter e 16-quater dell’art.3 (All. n. 2) del disegno di leggen. 5109 concernente “Conversionein legge, con modificazioni, deldecreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,recante disposizioni urgenti in materiadi semplificazioni tributarie, di efficentamentoe potenziamento delleprocedure di accertamento”.L’art. 3, comma 16-quater, introdottoa seguito di un emendamentoapprovato dal Senato, prevedeval’introduzione della tassazione Irpefsulle zomme da chiunque corrispostea titolo di borsa di studio o diassegno, premio o sussidio per finidi studio o di addestramento professionale,per importi eccedenti11.500 euro.Questa Federazione esprime, pertanto,la soddisfazione per l’approvazioneda parte della CommissioneFinanze della Camera dei Deputatidell’emendamento sopraccitato,vlto a correggere un palese erroredi valutazione.Resta comunque sul tappeto unaquestione insoluta che riguarda igiovani colleghi che svolgono la formazionein medicina generale, i cuiemolumenti, largamente inferiori aquelli previsti per gli specializzandi,sono invece gravati dalle tassazionifiscali.La FNOMCeO ha già rappresentatoal Ministero della Salute questa problematicache apre una questione diequità di trattamento e si sta adoperandoaffinché vengano almenoperequati i trattamenti fiscali.In conclusione questa Federazioneauspica che tale vicenda possa costituirel’occasione per una riflessioneresponsabile e matura sul nostrosistema di formazione specialistica,affinché tale sistema possa semprepiù e meglio corrispondere alle suefinalità.Amedeo BiancoMedicina di FamigliaCome calcolare il compenso dovutoal sostitutoIl nuovo accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti economici con i medici di medicina generale derivante dall’intesa della ConferenzaStato-Regioni n. 2272 del 23.03.2005 prevede che:“L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, …omissis.., nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’art. 59..”Il compenso in questione è il “COMPENSO FORFETTARIO ANNUO”.Questo va corrisposto per intero se la sostituzione si effettua nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; va aumentato del 20% se la sostituzioneavviene nei mesi di Dicembre, gennaio, febbraio, marzo; va diminuito del 20% se la sostituzione avviene nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre.In pratica quindi la formula per il calcolo è la seguente. Dal cedolino mensile:Compenso forfetario X 70%: 30 = X(somma dovuta per ogni giorno di sostituzione)X va aumentato del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzoX va diminuito del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>37

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