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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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PROFESSIONE E LEGGEIn tal senso anche il Codice di deontologiamedica contiene una serie diarticoli che danno lo stesso rilievo, seguendonel’ordine si evidenziano alcuniconcetti fondamentali per comprenderequelli che sono i limiti di controlloed il tipo di valutazione posta a caricodell’Ordine. Fin dal primo articolo, infatti,emerge per il medico l’obbligo deldecoro e della dignità anche al di fuoridella professione e nell’art. 4 si precisache il medico non deve soggiacere ainteressi, imposizioni e suggestioni diqualsiasi natura, non ultima quella puramentecommerciale.Il capo XI si occupa poi espressamentedella pubblicità e informazione sanitariache deve essere trasparente everitiera, assecondando i principi dellacorrettezza informativa, responsabilitàe decoro professionale. “L’informazionenon deve essere arbitraria e discrezionale,ma obiettiva, veritiera, corredatada dati oggettivi e controllabili everificata dall’Ordine competente perterritorio.” (art. 56)“Il medico non deve mai venir meno aprincipi di rigore scientifico, di onestàintellettuale e di prudenza, escludendoqualsiasi forma anche indiretta dipubblicità commerciale personale o afavore di altri.” (art. 56)Nella realtà la liberalizzazione dellapubblicità ha stressato il limite, con ilmoltiplicarsi di pubblicità che forzanoil messaggio verso forme semprepiù commerciali e temerarie, anche dibasso profilo. In tale contesto si rilevaanche una disparità, poiché le grandistrutture sanitarie, magari in franchising,hanno possibilità molto piùampie di fare pubblicità e solitamentesono proprio quelle che si spingonoall’estremo utilizzando strumenti emezzi di informazione di natura puramentecommerciale e concorrenzialeche nulla hanno a che vedere con“l’informazione sanitaria”, spesso senzaconfrontarsi con i propri direttorisanitari.L’Ordine per poter mantenere il suoruolo di garanzia deve essere nellacondizione di contemperare i diversiinteressi, ponendo limiti chiari e definiti,per questa ragione gli Ordini hannocontinuato a fare verifiche su contenuti,forme e strumenti della pubblicitàin maniera precisa e stringente, mettendoin evidenza i punti fragili dellerichieste.Il venir meno della possibilità di uncontrollo preventivo della pubblicità,comunque rende meno efficiente il sistema,poiché l’Ordine non è per suastessa natura in grado di esplicare unpotere ispettivo e quindi deve affidarsialle segnalazioni di altri.Si ritiene pertanto di evidenziare che inalcuni articoli del codice di deontologiaviene richiamato l’obbligo di collaborazionedegli iscritti con il proprio Ordine(art. 64, 65 e 69). In particolare l’art.65 comma 1, prevede l’OBBLIGO di“comunicare all’Ordine territorialmentecompetente ogni accordo, contratto oconvenzione privata diretta allo svolgimentodell’attività professionale al finedella valutazione della conformità aiprincipi del decoro, dignità ed indipendenzadella professione”. Stimolandoquesto doveroso rapporto di collaborazionetra Ordine ed iscritto sarà piùfacile avere strumenti anche per monitorareil sistema della pubblicità.Anche il Direttore Sanitario, con l’art.69 ha compiti precisi: il dovere di farrispettare il codice di deontologiaall’interno della struttura e di vigilaresul “materiale informativo” divulgato,nell’ambito più generale di uno stringenterapporto di collaborazione conl’Ordine.L’Ordine continuerà a svolgere la propriafunzione di controllo e verifica sulmessaggio pubblicitario, cercando didare sempre forza ed efficacia ai principideontologici, indispensabili permantenere il decoro e dignità ad unaprofessione che non può confonderele proprie prestazioni con un prodottocommerciale ma deve essere in gradodi riprodurre un modello virtuoso ingrado di mettere il cittadino nella condizionedi fare scelte chiare e consapevoli,tutelandone il bene salute.Il segretarioC. BoscoloIl FunzionarioC. CarliNorme comportamentaliper i medici che effettuano sostituzioniSi ricorda che all’atto dell’affidamento/accettazione dell’incarico di sostituzione devono essere sottoscritti i seguenti punti:• Il Medico Sostituto deve garantire il pieno rispetto degli orari d’ambulatorio e può modificarli solo previo accordo col Medico Titolare, tenutoconto dei disagi dell’utenza.• Il Medico Sostituto deve garantire lo stesso periodo di reperibilità telefonica attiva che viene garantita dal Medico Titolare (in genere ore8-10 con risposta diretta del titolare o di altra persona).• Nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi il Medico Sostituto deve rispettare gli impegni del Medico Titolare, deve effettuare la reperibilitàtelefonica e/o l’ambulatorio qualora fosse prevista attività ambulatoriale e deve effettuare le visite richieste anche se dovesse comportareun prolungamento dell’orario oltre le ore 10 del mattino.• Il Medico Sostituto si impegna a sostituire un solo medico per volta, salvo casi particolari -dichiarati- nello stesso ambito di scelta, per garantireagli utenti una presenza effettiva nella sede d’attività del tutto simile a quella del titolare.• Eventuali accordi tra Medico Titolare e Medico Sostituto al di fuori di questo regolamento devono comunque tenere presente che interesseprincipale è anche evitare disagi e servizi di scarsa qualità agli assistibili.20 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>

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