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TABELLA DI RAFFRONTO IEFCA - RCF Pagina 1 di 90

Pagina 1 di 90 TABELLA DI RAFFRONTO IEFCA - RCF. - Rfi

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Testo <strong>IEFCA</strong>Art. 10Prova del freno eseguita dal verificatore odal capotreno con l'aiuto <strong>di</strong> un coa<strong>di</strong>utore1 - In determinate località e perdeterminati treni designati dall'ImpresaFerroviaria interessata, e ogni qualvolta leesigenze <strong>di</strong> carattere contingente lorichiedano, è ammesso che un secondoverificatore, od altro agenteopportunamente abilitato, coa<strong>di</strong>uvi quelloche <strong>di</strong>rige la prova del freno.In questo caso, se la prova viene fattacon il controllo esteso a tutti i veicoli, leoperazioni debbono essere condotte comesegue:— il primo verificatore, che assume la<strong>di</strong>rezione della prova, si porta allalocomotiva, l'altro agente rimane invece ametà treno;— il primo chiede la frenatura alguidatore e dà avviso al coa<strong>di</strong>utore che laprova è in atto, dopo <strong>di</strong> che inizia il controlloin frenatura della prima metà del treno;— il secondo effettua lo stesso controllosull'altra metà e giunto in coda, prima <strong>di</strong>chiedere la sfrenatura al guidatore a mezzodel rubinetto <strong>di</strong> testata, attende il benestaredel primo verificatore.Le segnalazioni <strong>di</strong> intesa tra i due agentisaranno fatte a voce o a mezzo dei segnalimanuali <strong>di</strong> cui all'art. 9 ter.Dette segnalazioni dovranno, <strong>di</strong> regola,essere fatte dal lato opposto a quello ove sisvolge il servizio viaggiatori (1).Avuto il suddetto benestare il secondoagente effettuerà, a mezzo del rubinetto <strong>di</strong>Testo <strong>RCF</strong>1.5. Le attività connesse con la sicurezzadella circolazione ferroviaria possonoessere svolte solamente da persone inpossesso delle specifiche competenzeprofessionali e delle idoneità fisiche epsico-attitu<strong>di</strong>nali certificate in conformitàa quanto stabilito dall’Agenzia Nazionaleper la Sicurezza delle Ferrovie.7.4 La partenza <strong>di</strong> ciascun treno èsubor<strong>di</strong>nata alla acquisizionedell’evidenza, sia in fase <strong>di</strong> frenatura chein fase <strong>di</strong> sfrenatura, dell’esistenza: del regolare funzionamento dei<strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> frenatura dei veicoli incomposizione al treno muniti <strong>di</strong> tali<strong>di</strong>spositivi;della regolare azione del sistemafrenante lungo tutto il treno.7.5. Qualora vengano effettuateoperazioni o si determinino con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>esercizio che possano compromettere ilregolare funzionamento del sistemafrenante, oltre alla necessaria verifica <strong>di</strong>funzionamento, dopo la partenza dallalocalità nella quale sia stata eseguita taleverifica, l’agente <strong>di</strong> condotta, alla primaoccasione favorevole, prima <strong>di</strong>raggiungere la velocità massima ecomunque prima <strong>di</strong> impegnare tratti in<strong>di</strong>scesa, deve verificare l’efficacia delsistema frenante effettuando una normalefrenatura del treno.Mo<strong>di</strong>ficatoprincipioprevigenteProcedura<strong>di</strong>interfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommenti<strong>Pagina</strong> 36 <strong>di</strong> <strong>90</strong>

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