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TABELLA DI RAFFRONTO IEFCA - RCF Pagina 1 di 90

Pagina 1 di 90 TABELLA DI RAFFRONTO IEFCA - RCF. - Rfi

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Testo <strong>IEFCA</strong>Art. 12Prescrizioni aggiuntive per la prova del frenosui rotabili muniti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo a due sta<strong>di</strong> <strong>di</strong>pressione A.V. o R.1 - Oltre a quanto prescritto negli articoliprecedenti, ai rotabili F.S. muniti <strong>di</strong> freno adue sta<strong>di</strong> <strong>di</strong> pressione (A.V. o R) devonoessere eseguiti i controlli <strong>di</strong> cui ai commaseguenti.2 - Controllo prima della partenzaa) Obblighi del personale addetto allaverifica:Accertata la chiusura dei freni il personaleaddetto alla verifica deve, su ciascunveicolo, premere prima il pulsantino <strong>di</strong>azzeramento del manometro <strong>di</strong> massima (1)e poi il pulsante <strong>di</strong> controllo, al che deveseguire l'accensione della lampada spia edun aumento della pressione nel cilindro delfreno, in<strong>di</strong>cato dal manometro stesso.Abbandonando il pulsante detta lampadadovrà spegnersi e la pressione nel cilindrodel freno dovrà <strong>di</strong>minuire. Tale <strong>di</strong>minuzionesarà confermata da una scarica parzialedell'aria (u<strong>di</strong>bile dal vestibolo) e dallain<strong>di</strong>cazione del manometro dopo premuto ilpulsante <strong>di</strong> azzeramento.Il controllo da fermo serve a provare oltre alfunzionamento del freno quello deltrasformatore <strong>di</strong> pressione ed una parte delcircuito elettrico che lo comanda.Il personale addetto alla verifica, nel caso <strong>di</strong>guasto del <strong>di</strong>spositivo su qualche veicolo,dovrà provvedere all'etichettamento dellostesso ed alla annotazione sul BFC o sulTesto <strong>RCF</strong>4.7. Ogni treno può circolare solo dopoche ne siano stati verificati i <strong>di</strong>spositivi e gliorgani connessi con la sicurezza dellacircolazione.7.4. La partenza <strong>di</strong> ciascun treno èsubor<strong>di</strong>nata alla acquisizionedell’evidenza, sia in fase <strong>di</strong> frenatura chein fase <strong>di</strong> sfrenatura, dell’esistenza: del regolare funzionamento dei<strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> frenatura dei veicoli incomposizione al treno muniti <strong>di</strong> tali<strong>di</strong>spositivi;della regolare azione del sistemafrenante lungo tutto il treno.7.5 Qualora vengano effettuate operazionio si determinino con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio chepossano compromettere il regolarefunzionamento del sistema frenante, oltrealla necessaria verifica <strong>di</strong> funzionamento,dopo la partenza dalla località nella qualesia stata eseguita tale verifica, l’agente <strong>di</strong>condotta, alla prima occasionefavorevole, prima <strong>di</strong> raggiungere lavelocità massima e comunque prima <strong>di</strong>impegnare tratti in <strong>di</strong>scesa, deve verificarel’efficacia del sistema frenanteeffettuando una normale frenatura deltreno.Mo<strong>di</strong>ficatoprincipioprevigenteProcedura<strong>di</strong>interfacciaOperatorecompetenteIFOsservazioni ecommenti<strong>Pagina</strong> 47 <strong>di</strong> <strong>90</strong>

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