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8° Rapporto Nazionale sulla condizione dell ... - Telefono Azzurro

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Per comprendere il fenomeno che vede aumentare nel nostro<br />

Paese il numero dei figli di genitori separati, occorre<br />

analizzare il contesto nel quale avviene lo scioglimento <strong>dell</strong>e<br />

unioni. Nel 2005 le separazioni in Italia sono state<br />

82.291 mentre i divorzi 47.036. Entrambi i fenomeni sono<br />

fortemente aumentati nell’arco temporale che va dal<br />

1995 al 2005: rispetto al 1995, infatti, le separazioni hanno<br />

avuto un incremento del 57,3% e i divorzi del 74%.<br />

Nello stesso anno, si riscontra anche una leggera flessione<br />

<strong>dell</strong>e separazioni rispetto all’anno precedente (-1,1%),<br />

mentre i divorzi continuano a crescere (+4,3%). Così, se<br />

nel 1995 si verificavano circa 158 separazioni e 80 divorzi<br />

ogni mille matrimoni, dieci anni dopo le proporzioni sono<br />

cresciute, arrivando, rispettivamente, a 272 separazioni e a<br />

151 divorzi ogni mille matrimoni.<br />

Al Nord si rilevano 6,2 separazioni e 4 divorzi ogni mille<br />

coppie coniugate contro 4,2 separazioni e 1,8 divorzi nel<br />

Mezzogiorno. I livelli più alti si registrano in Liguria (8 separazioni<br />

e 5,8 divorzi ogni mille coppie coniugate), in Valle<br />

d’Aosta (7,6 separazioni e 5,6 divorzi ogni mille) e nel<br />

Lazio (7,9 separazioni e 4 divorzi ogni mille). I valori più<br />

bassi, invece, come negli anni precedenti, si registrano in<br />

Basilicata (3 separazioni e 1,2 divorzi ogni mille coppie coniugate),<br />

Calabria (3 separazioni e 1,4 divorzi) e Puglia (3,8<br />

separazioni e 1,6 divorzi). La durata media del matrimonio<br />

è risultata pari a 14 anni; tuttavia, circa un quarto <strong>dell</strong>e separazioni<br />

proviene da matrimoni di durata inferiore ai sei<br />

anni.<br />

E I FIGLI? Solo nel corso del 2005, i minori coinvolti in separazioni<br />

e divorzi in Italia sono stati 85.908 (dati Istat);<br />

nella maggior parte dei casi ci si riferisce a soggetti in età<br />

evolutiva, ancora emotivamente e psicologicamente vulnerabili.<br />

Per questo, in occasione di separazione o divorzio,<br />

la possibilità di creare un futuro chiaro e sereno può esistere<br />

solamente se il livello di comunicazione rispetta parametri<br />

di condivisione genitoriale, ovvero padre e madre si riconoscono<br />

all’interno del ruolo di genitori, rispettano se<br />

stessi ed i loro figli.<br />

L’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre è stato,<br />

prima <strong>dell</strong>’entrata in vigore <strong>dell</strong>’affidamento condiviso,<br />

prevalente rispetto ad altri tipi di affidamento: nel 2005 i<br />

figli minori sono stati affidati alla madre nell’80,7% <strong>dell</strong>e<br />

separazioni e nell’82,7% dei divorzi. La custodia, esclusivamente<br />

paterna, è stata pari al 3,4% negli affidamenti a<br />

seguito di separazione e al 5,1% per quelli scaturiti da sentenza<br />

di divorzio. Nel 2005 sono stati affidati alla madre<br />

l’83,4% e l’88,4% dei bambini con età inferiore ai sei anni,<br />

coinvolti, rispettivamente, nelle cause di separazione e di<br />

32<br />

SCHEDA 18. FIGLI DI GENITORI SEPARATI<br />

divorzio. La possibilità che sia il padre a ottenere l’affidamento<br />

esclusivo aumenta al crescere <strong>dell</strong>’età dei figli: se i<br />

minori hanno più di 14 anni, nel 6,5% degli affidamenti a<br />

seguito di separazione e nell’8,7% di quelli a seguito di divorzio,<br />

è il padre il genitore affidatario.<br />

È importante sottolineare come entrambe le forme di affidamento<br />

esclusivo ad un genitore sono diminuite nell’arco<br />

temporale compreso tra il 2000 e il 2005. Nel 2000 gli affidamenti<br />

dei figli minori alla madre costituivano l’86,7%<br />

nelle separazioni e l’86% nei divorzi; quelli al padre erano<br />

pari, rispettivamente, al 4,6% e al 6,6%; il ricorso all’affidamento<br />

congiunto o alternato, al contrario, è aumentato:<br />

tra il 2000 e il 2005 l’affidamento congiunto e/o alternato,<br />

nelle separazioni, è passato dall’8% nel 2000 al 15,4% nel<br />

2005. Non sono purtroppo ancora disponibili i dati relativi<br />

agli affidamenti dopo l’entrata in vigore <strong>dell</strong>a legge<br />

54/2006.<br />

LA LEGGE 54 DEL 2006: L’AFFIDAMENTO CONDIVISO. Fino<br />

al 16 marzo 2006 la nostra normativa prevedeva l’affido<br />

esclusivo, che limitava l’esercizio <strong>dell</strong>a potestà di un genitore<br />

(detto genitore non affidatario) mentre costituiva eccezione<br />

l’affido congiunto applicato, se richiesto da entrambi<br />

i coniugi, in base alla normativa sul divorzio del 1970.<br />

Con l’entrata in vigore <strong>dell</strong>a legge 54, <strong>dell</strong>’8 febbraio 2006,<br />

è stato sancito il principio <strong>dell</strong>a bigenitorialità, ovvero il diritto<br />

dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione<br />

con ciascun genitore.<br />

Il profilo più innovativo <strong>dell</strong>a nuova normativa risiede nella<br />

centralità riconosciuta al minore ed alla sua esigenza di<br />

continuare a mantenere immutati i rapporti con i genitori.<br />

In tal senso ha previsto un meccanismo che consente ad entrambi<br />

di partecipare attivamente alla vita del figlio anche<br />

dopo la disgregazione del nucleo familiare, abbandonando<br />

la tradizionale distinzione di ruoli tra genitore che si occupa<br />

del figlio e genitore del “tempo libero”.<br />

Oggi, l’affido condiviso è l’unica forma di affidamento dei<br />

figli e include l’eccezione <strong>dell</strong>’affido a un solo genitore solo<br />

se il comportamento <strong>dell</strong>’altro nei confronti del figlio è contrario<br />

all’interesse del minore stesso. In tal caso, potrà essere<br />

limitata la presenza ma non la potestà del genitore. L’affido<br />

condiviso consente l’esercizio <strong>dell</strong>a potestà anche in<br />

modo disgiunto cosicché ciascun genitore è totalmente responsabile<br />

quando i figli sono con lui. Al contrario del precedente<br />

affido congiunto, che richiedeva sempre la completa<br />

cooperazione fra i genitori, l’affido condiviso disgiunto<br />

è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto, poiché<br />

suddivide le responsabilità specifiche e la permanenza<br />

presso ciascun genitore.

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