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Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

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Nella vertenza il Consolato si schierò dalla parte dei mastri ritenendo che l'imprenditore piemontese<br />

fosse già sufficientemente penalizzato da un costo del lavoro qualificato superiore a quello dei suoi<br />

omologhi francesi e genovesi e quindi che non avrebbe potuto sopportare ulteriori rialzi. L'analisi<br />

del Consolato tuttavia peccava di parzialità perché scaricava la responsabilità del più alto prezzo<br />

delle fatture piemontesi interamente sull'opportunismo del lavoranti che venivano descritti come<br />

oziosi e poco assidui al lavoro <strong>nel</strong> corso della giornata grazie alla tutela corporativa limitativa della<br />

concorrenza. Non teneva conto invece del problema della continuità occupazionale durante l'anno<br />

lavorativo. In Francia e a Genova la fattura costava meno, non tanto perché gli operai fossero più<br />

virtuosi, ma perché, “dove vi sono maggiori fabbriche”, la domanda di lavoro è continuativa <strong>nel</strong><br />

tempo e quindi sorgono gli incentivi per un rialzo dell'offerta di lavoro specializzato il che facilita la<br />

caduta del prezzo delle fatture. <strong>Il</strong> maggior prezzo della fattura praticato dagli operai calzettai<br />

piemontesi che lavoravano a cottimo era incomprimibile perché non era sufficiente a coprire le<br />

esigenze di sussistenza tanto che i medesimi ,per aumentare gli introiti, cercarono di ridurre i tempi<br />

di lavorazione:<br />

« in oggi i lavoranti abusivamente non vogliono far diminuzione[sotto il ginocchio] nè slargamento <strong>nel</strong>la<br />

rotondità della gamba perché importa mezz'ora circa di maggior travaglio, cosa che si crederebbe doversi far<br />

osservare così facendosi in Inghilterra e in Francia» 82 .<br />

In realtà il Consolato riteneva che la tutela concessa ai lavoranti attraverso l'obbligo imposto ai<br />

mastri di utilizzare solo operai specializzati <strong>nel</strong>la speranza di " ridur a maggior perfezione quest<br />

'arte", avesse provocato una strozzatura che ne impediva l'avanzamento ,"mancando il vivaio dei<br />

lavoranti colla proibizione degli apprendizzi”imposta ai mastri. Difatti <strong>nel</strong> marzo del 1738 con regio<br />

biglietto era stato proibito ai mastri dotati di tre telai di tenere apprendisti; potevano invece<br />

assumerne uno se ne avevano sei, e solo due per qualunque maggior numero di telai. Una prima<br />

deroga alla regola vincolante venne introdotta <strong>nel</strong> 1745 legando il numero degli apprendisti alla<br />

metà del numero dei telai posseduti senza che <strong>nel</strong>le botteghe, tuttavia, si potesse eccedere<br />

complessivamente il numero di 4 unità 83<br />

<strong>Il</strong> Consolato concesse allora ai mastri maggiore libertà <strong>nel</strong>l'utilizzo di manodopera non specializzata,<br />

ma non in senso "illimitato come essi chied[evano], ma ristretta in maniera che lasci sempre un<br />

sufficiente luogo alli lavoranti". Ai mastri che avevano quattro telai in opera venivano concessi due<br />

apprendisti, con più di quattro un numero corrispondente a 1/3 dei telai battenti, con un solo telaio<br />

un apprendista.<br />

Sul finire degli anni quaranta le posizioni si radicalizzarono: gli operai denunciarono al Consolato<br />

che i padroni "cerc[avano] vieppiù di diminuirle la mercede" e ne invocarono l’intervento affinché<br />

mantenesse i vincoli al numero degli apprendisti per "non rimanere senza lavoro" Per difendersi<br />

dalle prevaricazioni misero in atto forme di resistenza passiva, di insubordinazione e anche, a detta<br />

dei mastri, comportamenti intimidatori che questi ultimi segnalarono in varie occasioni alla<br />

Magistratura consolare. I mastri lamentavano all'opposto la carenza di lavoratori specializzati quale<br />

sottoprodotto della tutela corporativa concessa ai lavoranti, una situazione che ne penalizzava<br />

gravemente la competitività nei confronti dei produttori esteri. A loro dire la differenza di prezzo<br />

delle fatture piemontesi rispetto alle estere era piuttosto elevata:<br />

« mentre in Francia è noto essere il prezzo sopra li telai ordinari stabilito, le calzette da barolé a cunietti con<br />

fiore, 20 soldi il para e quelle alla cadetta simili 14 soldi... ed all'opposto qui quelle a barolé si pagano trenta<br />

soldi per para e quelle alla cadetta 22 mezzo» 84 .<br />

La costituzione dell'università dei lavoranti avvenne con il beneplacito dei mastri perché, essendo i<br />

lavoranti retribuiti a cottimo, i mastri non risentivano danno dall'assenteismo operaio per la<br />

82 Ibidem<br />

83 Asto Corte, Materie economiche,cat. IV, maz. 9<br />

84 Asto Corte, materie economiche, cat. IV, maz. 8<br />

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