Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...
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Nella vertenza il Consolato si schierò dalla parte dei mastri ritenendo che l'imprenditore piemontese<br />
fosse già sufficientemente penalizzato da un costo del lavoro qualificato superiore a quello dei suoi<br />
omologhi francesi e genovesi e quindi che non avrebbe potuto sopportare ulteriori rialzi. L'analisi<br />
del Consolato tuttavia peccava di parzialità perché scaricava la responsabilità del più alto prezzo<br />
delle fatture piemontesi interamente sull'opportunismo del lavoranti che venivano descritti come<br />
oziosi e poco assidui al lavoro <strong>nel</strong> corso della giornata grazie alla tutela corporativa limitativa della<br />
concorrenza. Non teneva conto invece del problema della continuità occupazionale durante l'anno<br />
lavorativo. In Francia e a Genova la fattura costava meno, non tanto perché gli operai fossero più<br />
virtuosi, ma perché, “dove vi sono maggiori fabbriche”, la domanda di lavoro è continuativa <strong>nel</strong><br />
tempo e quindi sorgono gli incentivi per un rialzo dell'offerta di lavoro specializzato il che facilita la<br />
caduta del prezzo delle fatture. <strong>Il</strong> maggior prezzo della fattura praticato dagli operai calzettai<br />
piemontesi che lavoravano a cottimo era incomprimibile perché non era sufficiente a coprire le<br />
esigenze di sussistenza tanto che i medesimi ,per aumentare gli introiti, cercarono di ridurre i tempi<br />
di lavorazione:<br />
« in oggi i lavoranti abusivamente non vogliono far diminuzione[sotto il ginocchio] nè slargamento <strong>nel</strong>la<br />
rotondità della gamba perché importa mezz'ora circa di maggior travaglio, cosa che si crederebbe doversi far<br />
osservare così facendosi in Inghilterra e in Francia» 82 .<br />
In realtà il Consolato riteneva che la tutela concessa ai lavoranti attraverso l'obbligo imposto ai<br />
mastri di utilizzare solo operai specializzati <strong>nel</strong>la speranza di " ridur a maggior perfezione quest<br />
'arte", avesse provocato una strozzatura che ne impediva l'avanzamento ,"mancando il vivaio dei<br />
lavoranti colla proibizione degli apprendizzi”imposta ai mastri. Difatti <strong>nel</strong> marzo del 1738 con regio<br />
biglietto era stato proibito ai mastri dotati di tre telai di tenere apprendisti; potevano invece<br />
assumerne uno se ne avevano sei, e solo due per qualunque maggior numero di telai. Una prima<br />
deroga alla regola vincolante venne introdotta <strong>nel</strong> 1745 legando il numero degli apprendisti alla<br />
metà del numero dei telai posseduti senza che <strong>nel</strong>le botteghe, tuttavia, si potesse eccedere<br />
complessivamente il numero di 4 unità 83<br />
<strong>Il</strong> Consolato concesse allora ai mastri maggiore libertà <strong>nel</strong>l'utilizzo di manodopera non specializzata,<br />
ma non in senso "illimitato come essi chied[evano], ma ristretta in maniera che lasci sempre un<br />
sufficiente luogo alli lavoranti". Ai mastri che avevano quattro telai in opera venivano concessi due<br />
apprendisti, con più di quattro un numero corrispondente a 1/3 dei telai battenti, con un solo telaio<br />
un apprendista.<br />
Sul finire degli anni quaranta le posizioni si radicalizzarono: gli operai denunciarono al Consolato<br />
che i padroni "cerc[avano] vieppiù di diminuirle la mercede" e ne invocarono l’intervento affinché<br />
mantenesse i vincoli al numero degli apprendisti per "non rimanere senza lavoro" Per difendersi<br />
dalle prevaricazioni misero in atto forme di resistenza passiva, di insubordinazione e anche, a detta<br />
dei mastri, comportamenti intimidatori che questi ultimi segnalarono in varie occasioni alla<br />
Magistratura consolare. I mastri lamentavano all'opposto la carenza di lavoratori specializzati quale<br />
sottoprodotto della tutela corporativa concessa ai lavoranti, una situazione che ne penalizzava<br />
gravemente la competitività nei confronti dei produttori esteri. A loro dire la differenza di prezzo<br />
delle fatture piemontesi rispetto alle estere era piuttosto elevata:<br />
« mentre in Francia è noto essere il prezzo sopra li telai ordinari stabilito, le calzette da barolé a cunietti con<br />
fiore, 20 soldi il para e quelle alla cadetta simili 14 soldi... ed all'opposto qui quelle a barolé si pagano trenta<br />
soldi per para e quelle alla cadetta 22 mezzo» 84 .<br />
La costituzione dell'università dei lavoranti avvenne con il beneplacito dei mastri perché, essendo i<br />
lavoranti retribuiti a cottimo, i mastri non risentivano danno dall'assenteismo operaio per la<br />
82 Ibidem<br />
83 Asto Corte, Materie economiche,cat. IV, maz. 9<br />
84 Asto Corte, materie economiche, cat. IV, maz. 8<br />
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