Scarica il NUMERO 3 – Agosto 2011-Novembre 2011
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FILO DIRETTO<br />
66<br />
Con Noi<br />
Limitazioni all’uso del contante<br />
e dei titoli al portatore di Giancarlo Di Pasquale<br />
L’antiriciclaggio ha come finalità quella di impedire tutte<br />
le operazioni dirette ad attribuire un aspetto lecito a<br />
capitali, frutto, invece, di reato. Il Legislatore, a partire<br />
dagli anni Novanta, ha prestato sempre di più maggiore<br />
attenzione a tale fenomeno ponendo, tra l’altro, dei<br />
limiti stringenti alla circolazione del contante e dei<br />
titoli al portatore. Il contenimento di questi strumenti<br />
di pagamento, anonimi per antonomasia, costituisce<br />
uno dei cardini della lotta al riciclaggio. L’intendimento<br />
è quello, infatti, di spingere verso l’uso di strumenti<br />
di pagamento maggiormente rispondenti a criteri di<br />
tracciab<strong>il</strong>ità, come i bonifici, i Rid, gli assegni, le carte<br />
di credito e di debito. In questo modo le esigenze<br />
Qui di seguito si riportano sinteticamente le disposizioni di legge vigenti in materia.<br />
di trasparenza, che costituiscono un connotato<br />
essenziale per un mercato moderno ed impermeab<strong>il</strong>e<br />
alle distorsioni provenienti dalla criminalità, sono<br />
maggiormente tutelate.<br />
Il Legislatore, per favorire la tracciab<strong>il</strong>ità delle operazioni,<br />
ha posto dei limiti all’uso del contante, recentemente<br />
modificati con la cosiddetta “Manovra bis” varata dal<br />
Governo lo scorso 13 agosto, così come anche ha<br />
ridotto la possib<strong>il</strong>ità di emettere assegni bancari e<br />
postali, vincolandone la circolazione al rispetto di criteri<br />
determinati, ed ha definito, inoltre, <strong>il</strong> saldo massimo<br />
entro <strong>il</strong> quale è consentita l’esistenza di libretti di<br />
deposito a risparmio al portatore.<br />
Pagamenti in contanti<br />
È ammesso <strong>il</strong> trasferimento tra vivi di denaro contante, di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti<br />
diversi, quando <strong>il</strong> valore oggetto di trasferimento è complessivamente inferiore ad Euro 2.500. Il trasferimento di<br />
somme di importo superiore al limite citato può tuttavia essere eseguito per <strong>il</strong> tramite di banche, Poste Italiane<br />
S.p.A ed istituti di moneta elettronica. La Legge, al fine di impedire elusioni surrettizie del principio, ha previsto che <strong>il</strong><br />
trasferimento sia vietato anche nel caso in cui venissero effettuati più pagamenti inferiori alla soglia, artificiosamente<br />
frazionati in quanto collegati ad un’unica operazione.<br />
Assegni<br />
Gli assegni bancari e postali devono recare, oltre all’indicazione del beneficiario, la clausola di non trasferib<strong>il</strong>ità. E’<br />
ammessa l’emissione di assegni privi della clausola di intrasferib<strong>il</strong>ità se l’importo è inferiore ad Euro 2.500, ma i relativi<br />
moduli di assegno sono assoggettati ad un imposta di bollo di Euro 1,50 ciascuno. Il r<strong>il</strong>ascio di assegni circolari, vaglia<br />
postali e cambiari è sottoposto alle medesime regole.<br />
Libretti di deposito<br />
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore ad Euro 2.500.<br />
Il trasferimento tra vivi, a qualsiasi titolo, dei libretti di deposito bancari o postali, indipendentemente dall’importo<br />
del saldo, è condizionato alla comunicazione alla banca da parte del cedente e del cessionario,<br />
da effettuarsi entro trenta giorni dall’evento. La banca, a sua volta, provvederà ad<br />
annotare nei propri archivi i dati del nuovo possessore.<br />
Entro <strong>il</strong> prossimo 30 settembre i libretti di<br />
deposito a risparmio di importo<br />
pari o superiore ad Euro 2.500<br />
dovranno essere ridotti al di<br />
sotto della soglia citata o<br />
trasformati in nominativi.<br />
Banca Don Rizzo