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Spese ordinarie e straordinarie<br />
negli accordi di separazione<br />
Dott.ssa<br />
Elisabetta Gualandri<br />
Avvocato<br />
Gli accordi di separazione determinano<br />
i tempi e le modalità di<br />
presenza dei figli presso ciascun<br />
genitore, fissando anche la misura<br />
e il modo con cui ciascuno<br />
di essi deve contribuire al loro<br />
mantenimento, alla cura, all’istruzione<br />
ed all’educazione.<br />
Se i genitori non trovano un accordo<br />
consensuale sul punto sarà<br />
il giudice a statuire sulle modalità<br />
di visita, sul contributo al<br />
mantenimento del figlio convivente<br />
con l’altro.Costituisce difatti<br />
principio consolidato nella<br />
giurisprudenza della Cassazione,<br />
ribadito con forza nella nota sentenza<br />
n. 6197 del 22/03/05,<br />
come “in seguito alla separazione<br />
o al divorzio la prole ha<br />
diritto ad un mantenimento tale<br />
da garantirle un tenore di vita<br />
corrispondente alle risorse economiche<br />
della famiglia ed analogo,<br />
per quanto possibile, a<br />
quello goduto in precedenza<br />
(Cass. 2000 n. 15065; 1993 n.<br />
3363).<br />
Le decisioni di vitale importanza<br />
per il futuro dei figli relative<br />
all’istruzione,<br />
all’educazione e alla salute sono<br />
adottate congiuntamente tenendo<br />
conto delle capacità, dell’inclinazione<br />
naturale e delle<br />
aspirazioni dei figli. In caso di<br />
disaccordo la decisione è rimessa<br />
al giudice. Limitatamente<br />
a determinati aspetti, il giudice<br />
può stabilire che i genitori esercitino<br />
la potestà separatamente.<br />
L’assegno è soggetto all’adeguamento<br />
ISTAT annuale.<br />
Tra le varie indicazioni della<br />
sentenza compaiono anche<br />
“spese scolastiche e spese sanitarie”<br />
straordinarie in misura del<br />
50%. Solitamente non si specifica<br />
quali clausole siano previste<br />
nel verbale di separazione sulle<br />
spese straordinarie. Devono o no<br />
essere concordate tra i genitori?<br />
Nei provvedimenti della separazione,<br />
in presenza di figli minori,<br />
è sempre prevista una<br />
somma mensile quale contributo<br />
al loro mantenimento, a carico<br />
del genitore non affidatario. E’<br />
normalmente specificato che entrambi<br />
i genitori contribuiscano<br />
nella misura del 50% alle spese<br />
scolastiche e mediche e che<br />
provvedano, sempre nella misura<br />
del 50%, al pagamento<br />
delle spese straordinarie, da concordare<br />
preventivamente. Bisogna<br />
anche verificare se nel<br />
richiamato provvedimento si<br />
parli di contributo a spese straordinarie<br />
indicate solo genericamente<br />
oppure esse vengano<br />
analiticamente precisate. Gene-<br />
ralmente nelle separazioni giudiziarie<br />
il giudice pone a carico<br />
del genitore non affidatario le<br />
sole spese mediche e di istruzione<br />
(rimanendo così escluse<br />
quelle per sport, vacanze, mezzi<br />
di locomozione ecc.). Nei casi in<br />
cui le parti o il Tribunale non abbiano<br />
previsto le spese di natura<br />
straordinaria, l’assegno di mantenimento<br />
deve ritenersi comprensivo<br />
anche di queste. In tal<br />
caso, non rimane altro che chiedere<br />
al Tribunale (anche se l’altro<br />
genitore non sia d’accordo)<br />
la revisione dei provvedimenti,<br />
con la fissazione del 50 % delle<br />
spese straordinarie a carico dell’altra<br />
parte.<br />
LA DISTINZIONE<br />
TRA SPESE ORDINARIE<br />
E STRAORDINARIE<br />
“Le spese riguardanti il sostentamento<br />
e le cure ordinarie relative,<br />
tra l’altro a prestazioni<br />
sanitarie mutuabili, sono ricomprese<br />
nell’assegno corrisposto<br />
mensilmente a titolo di mantenimento<br />
in quanto aventi carattere<br />
ordinario, mentre le spese determinate<br />
da eventi eccezionali<br />
della vita, comprese quelle riguardanti<br />
la salute, laddove al<br />
contrario si tratti di prestazioni<br />
sanitarie non mutuabili rientrano<br />
tra quelle straordinarie (Tribunale<br />
di Bologna, Cass. Sezione<br />
I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925).<br />
.. Laddove le spese straordinarie<br />
non siano diretta conseguenza di<br />
scelte di notevole rilevanza operate<br />
nell’interesse del minore, il<br />
genitore non affidatario ne è tenuto<br />
al pagamento, senza diritto<br />
di intervenire nel processo decisionale<br />
che ha portato alla formazione<br />
della spesa, sempre che<br />
le erogazioni non superano i li-<br />
miti della necessità e della congruenza.<br />
Al contrario, ove le<br />
spese straordinarie trovino il<br />
proprio fondamento in decisioni<br />
di particolare importanza, il genitore<br />
non affidatario ha diritto<br />
ad essere coinvolto a tali scelte.<br />
“.(cfr: sent n. 925 del 2005).<br />
Alla luce della riforma introdotta<br />
con legge n. 54/2006, “genitore<br />
non affidatario”deve<br />
ritenersi il genitore presso cui la<br />
prole non coabita in via stabile.<br />
Nel caso in cui un genitore non<br />
adempia agli accordi presi nell’interesse<br />
dei figli sia riguardo<br />
al diritto di visita che al mantenimento<br />
o ne ostacoli l’esercizio,<br />
il genitore “leso” potrà<br />
ottenere dal Tribunale (ricorso<br />
ex art.709 ter c.p.c) una condanna<br />
del genitore inadempiente<br />
al risarcimento dei danni il quale<br />
potrà essere altresì condannato<br />
ad una sanzione amministrativa<br />
da 75 euro fino a 5.000,00 euro a<br />
favore della cassa delle ammende.<br />
Avv. Elisabetta Gualandri<br />
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Litoralegiugno2010<br />
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