LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2023<br />
procedere all’attribuzione dell’eventuale attivo residuo agli aventi diritto.<br />
L’accertamento dei debiti della comunione andrebbe effettuato<br />
dai coniugi di comune accordo, ma potrebbe anche essere affidato a<br />
mandatari o a un mandatario unico, nominato d’accordo tra le parti,<br />
mandatario che assumerebbe la veste di arbitratore. Se i coniugi<br />
concordassero sull’opportunità di questa nomina, ma non sul nome del<br />
mandatario unico, potrebbe applicarsi per analogia l’art. 2275, primo<br />
comma, c.c., mentre il secondo comma potrebbe applicarsi per la<br />
revoca. In linea di principio sarebbero così applicabili tutte le norme<br />
sulla liquidazione della società semplice. I debiti esigibili della comunione<br />
andrebbero pagati utilizzando anzi tutto i beni in comunione,<br />
dato il loro ruolo di garanzia primaria, poi altri beni. Per i debiti non<br />
scaduti occorrerebbe provvedere all’accantonamento delle relative<br />
somme, sia per i certi che per i condizionali. Per i debiti certi e liquidi,<br />
non ancora scaduti, potrebbe essere più conveniente, se in concreto<br />
attuabile, un pagamento anticipato con decurtazione degli interessi<br />
imputabili all’anticipazione. I coniugi dovrebbero poi dichiararsi reciprocamente<br />
l’inesistenza di debiti personali suscettibili di comportare<br />
l’aggressione esecutiva dei beni in comunione. Nel caso esistessero<br />
debiti di questo tipo dovrebbero essere prestate le garanzie necessarie<br />
a evitare l’espropriazione dei beni in comunione e l’esercizio di eventuali<br />
azioni revocatorie contro la successiva divisione ( 48 ).<br />
In realtà, come si è cercato di dimostrare trattando del regime di<br />
responsabilità ( 49 ), la comunione legale, cui non può in alcun modo<br />
attribuirsi la natura di persona giuridica, non costituisce, neppure<br />
indirettamente, uno strumento di attribuzione delle passività in capo ai<br />
suoi soggetti. A differenza del modello da cui deriva, la comunione<br />
italiana tende a ripartire tra i coniugi le ricchezze accumulate e non i<br />
debiti, che non possono in alcun modo formarne oggetto. Alla luce di<br />
questi rilievi si comprende anche l’assoluta improprietà del riferimento<br />
ad un « passivo » della comunione nell’ambito di una norma che ha<br />
espressamente tratto alla « divisione dei beni » (dei beni, si noti, e non<br />
già dei rapporti giuridici) della comunione legale.<br />
Il significato della norma non potrà dunque che essere riferito al<br />
diritto interno di regresso che ogni coniuge vanta verso l’altro per il<br />
fatto di aver pagato con denaro proprio un debito comune (cioè di<br />
(48) Su tutti questi aspetti cfr. BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 635 s.;<br />
ID., Il matrimonio, cit., p. 579 ss.<br />
(49) V. supra, Cap. XV, spec. § 6.