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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2039<br />

sensi dell’art. 1113 c.c., con il diritto altresì di impugnarla nel caso di<br />

preventiva notifica (e trascrizione, nel caso di divisione immobiliare) di<br />

opposizione ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. cit., salvo<br />

sempre il diritto di agire in revocatoria o in surrogatoria. L’intervento<br />

è obbligatorio in relazione ai creditori iscritti e a coloro che hanno<br />

acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e<br />

trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione<br />

della domanda di divisione giudiziale (cfr. art. 1113, terzo<br />

comma, c.c.). Proprio l’esplicito riferimento della norma appena citata<br />

all’azione surrogatoria deve indurre a ritenere consentita la proposizione<br />

da parte dei creditori dell’azione di divisione, sussistendo i<br />

presupposti di cui all’art. 2900 c.c. ( 115 ), come del resto costantemente<br />

ammesso dalla giurisprudenza di legittimità ( 116 ).<br />

Va poi tenuto presente che, qualora i coniugi siano comproprietari<br />

di alcuni beni in virtù del regime legale e di altri per effetto di<br />

comunione ordinaria, i progetti divisionali dovranno essere differenti<br />

« attesi i diversi titoli di provenienza delle due comunioni » ( 117 ). Nulla<br />

impedisce peraltro che, nell’ambito del medesimo procedimento, possa<br />

chiedersi la divisione tanto dei beni in comunione legale, quanto di<br />

quelli in comunione ordinaria ( 118 ).<br />

Prima di passare all’esame di alcune specifiche questioni controverse<br />

attinenti a taluni passaggi della procedura divisoria, potrà riassumersi<br />

come segue la consecutio delle operazioni divisionali, articolate<br />

nelle fasi seguenti ( 119 ):<br />

(115) Contra BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 627, secondo cui<br />

« L’interesse alla divisione dei creditori particolari dei coniugi non sembra tuttavia<br />

sufficiente a giustificare la sostituzione della loro volontà a quella dei coniugi stessi,<br />

attraverso un’azione surrogatoria, almeno nei casi in cui, o per non incidenza della<br />

causa di scioglimento della comunione sul rapporto coniugale o per la presenza di figli<br />

minori comuni a entrambi i coniugi e a loro carico, può sussistere un interesse dei<br />

coniugi a conservare lo stato di indivisione ».<br />

(116) Cfr. ad es. Cass., 22 luglio 1966, n. 1996, in Giust. civ., 1967, I, p. 1348;<br />

Cass., 17 luglio 1973, n. 2092, in Foro pad., 1973, I, c. 344; in Giur. it., 1974, I, 1, c.<br />

1779; Cass., 12 giugno 1987, n. 5140; Cass., 18 novembre 1975, n. 3871.<br />

(117) Sul punto cfr. GRASSELLI, <strong>La</strong> divisione dei beni nella comunione legale tra i<br />

coniugi, cit., p. 312 s., 316, ove si segnala il diverso orientamento di Trib. Milano, 20<br />

luglio 1989, cit.<br />

(118) Cfr. GA<strong>LA</strong>SSO, Del regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 518.<br />

(119) Sul punto v. anche A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali,<br />

cit., p. 51.

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