LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2076<br />
LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />
quando, ad esempio, il godimento era avvenuto prima della crisi<br />
coniugale sine titulo o per tolleranza del proprietario, il bene va<br />
considerato per qualsiasi effetto libero, non potendosi ragionevolmente<br />
sostenere che il giudice della famiglia possa limitare anche la posizione<br />
dei terzi comproprietari. Ne deriva che costoro, se la cosa sia stata loro<br />
assegnata pro parte o per l’intero a seguito della divisione, possono<br />
ottenerne il rilascio dal coniuge titolare del diritto di abitazione come<br />
se la cosa fosse ancora occupata dal solo ex comproprietario ( 235 ). Di<br />
conseguenza, l’assegnazione in godimento operata dal giudice della<br />
crisi coniugale non potrà essere valutata e scomputata dal valore da<br />
assegnarsi all’immobile in questione.<br />
<strong>Sezione</strong> II<br />
L’usufrutto giudiziale<br />
SOMMARIO: 15. L’usufrutto giudiziale. Generalità e ratio. — 16. I presupposti di<br />
applicazione della norma. In particolare sulla presenza di prole minorenne e di<br />
una situazione di crisi coniugale. — 17. I presupposti di applicazione della norma.<br />
In particolare sulla necessità (da escludersi) che sia intervenuta la divisione. — 18.<br />
Il procedimento per la costituzione dell’usufrutto giudiziale. — 18.1. Competenza,<br />
legittimazione, rito e provvedimento. — 18.2. Art. 194 cpv. c.c., procedure<br />
della crisi coniugale e giudizio divisorio. — 19. <strong>La</strong> natura del diritto d’usufrutto<br />
previsto dall’art. 194 c.c. e la sua cessazione.<br />
15. L’usufrutto giudiziale. Generalità e ratio. — Il capoverso<br />
dell’art. 194 c.c. prevede che « Il giudice, in relazione alle necessità<br />
della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei<br />
coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge »<br />
della casa familiare concessa in comodato. Il vincolo di destinazione del bene e il diritto<br />
di recesso ad nutum del comodante, loc. ult. cit.; FREZZA, Mantenimento diretto e<br />
affidamento condiviso, cit., p. 185 ss.; MIGLIARDI, Il tertium genus di comodato elaborato<br />
dalla S.C. Considerazioni sull’atipicità della clausola di necessità, loc. ult. cit.; ANDRINI,<br />
L’autonomia privata dei coniugi tra status e contratto. Le convenzioni coniugali, cit., p.<br />
133 ss.<br />
(235) Per quest’ultima conclusione v. anche TEDESCO, Divisione della casa coniugale<br />
di proprietà comune e provvedimento di assegnazione del bene ad uno solo dei<br />
coniugi separati o divorziati, cit., p. 119.