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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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2012<br />

LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />

simile principio si sarebbe però posto in stridente contrasto con i criteri<br />

ispiratori della riforma e con la volontà di far partecipare i coniugi in<br />

egual misura alle vicende patrimoniali della famiglia, senza distinguere<br />

tra i rispettivi apporti ( 17 ).<br />

Va poi aggiunto che, nella sua applicazione pratica, questa forma di<br />

divisione in parti diseguali iussu iudicis avrebbe creato difficoltà gravissime,<br />

data la necessità di valutare in termini monetari l’importanza<br />

dei rispettivi contributi dei coniugi, che, per definizione, possono non<br />

essere omogenei, in conformità alle rispettive capacità di lavoro « professionale<br />

o casalingo » (cfr. art. 143 c.c.) ( 18 ). Certo, come si è già<br />

detto, una regola siffatta avrebbe forse, in qualche modo, avvicinato<br />

l’ordinamento italiano a quelli di common law ( 19 ): ma ciò sarebbe<br />

avvenuto al prezzo di rinnegare una tradizione continentale solidissima<br />

nello svincolare gli effetti della comunione dal contributo offerto dai<br />

coniugi al ménage, così come ad ogni singolo acquisto ( 20 ). Il tutto, poi,<br />

senza neppure disporre — da questa parte della Manica e dell’Atlantico<br />

— di quelle norme sostanziali e processuali che al giudice di cultura<br />

anglosassone consentono di emanare decisioni rispondenti a principi di<br />

sostanziale equità ( 21 ). Per questo va sicuramente approvata la scelta di<br />

politica legislativa, che ha consentito di superare le obiezioni di chi<br />

riteneva che altri interessi oltre quelli del coniuge più debole andassero<br />

protetti, quali ad esempio la libertà di iniziativa personale o il lavoro;<br />

e Trabucchi, II, cit., p. 477). Le finalità perseguite erano quelle di conciliare un’equa<br />

divisione del patrimonio con la necessità della tutela della prole, per realizzare in<br />

maniera soddisfacente e sicura il diritto al mantenimento spettante nei confronti del<br />

genitore affidatario (cfr. LEPRE, Profili problematici dell’usufrutto giudiziale ex art. 194,<br />

comma 2, in Nota a Cass., 9 aprile 1994, n. 3350, in Dir. fam., 1995, I, p. 493; DE FUSCO,<br />

Comunione dei beni. Scioglimento. Usufrutto giudiziale, Nota a Trib. Min. Roma, 25<br />

giugno 1984, in Nuova giur. civ. comm., 1985, I, p. 260).<br />

(17) Così SCHLESINGER, Della comunione legale, 1977, cit., p. 448 s. Rileva A<strong>LA</strong>GNA,<br />

Lo scioglimento della comunione legale, cit., p. 516, una ripartizione non egualitaria non<br />

avrebbe assicurato la parità giuridica e morale dei coniugi. Cfr. inoltre DE MONTIS,<br />

Divisione dei beni della comunione, cit., p. 996 ss.; MASTROPAOLO e PITTER, op. cit., p.<br />

369. Sull’argomento di cui al testo v. anche supra, Cap. III, § 2.<br />

(18) Cfr. SCHLESINGER, Della comunione legale, 1977, cit., p. 448 s.<br />

(19) V. sul tema supra, Cap. I, § 16.<br />

(20) V. sul tema supra, Cap. III, § 2.<br />

(21) Sul punto v. per tutti OBERTO, Civil law e common law a confronto nell’ottica<br />

del giudice civile, in Contratto e impresa/Europa, 2005, p 620 ss.

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