LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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2008<br />
LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />
legale ( 1 ). Per questo, si è pure detto che la divisione dei beni costituisce<br />
una fase meramente eventuale, che può far seguito allo scioglimento<br />
per la volontà dei coniugi di ripartire fra loro le attività acquisite<br />
secondo il regime legale durante la vita coniugale.<br />
Il diritto di ogni coniuge e dei relativi eredi di chiedere in ogni<br />
momento successivo allo scioglimento del regime la divisione del<br />
patrimonio comune, ai sensi degli artt. 1111 c.c. e (con riferimento alla<br />
comunione ereditaria) 713 c.c., costituisce certamente un diritto potestativo<br />
( 2 ). Esso deve inoltre reputarsi indisponibile, quanto meno nel<br />
senso che un’eventuale rinunzia pattizia urterebbe contro la regola,<br />
ispirata al principio di libera circolazione dei beni, in virtù della quale<br />
è proibito il patto di restare in comunione ordinaria per un periodo di<br />
tempo eccedente dieci anni (art. 1111, secondo comma, c.c.) ( 3 ).<br />
Proprio in considerazione di tale regola, sarà però possibile stipulare<br />
anche fra i coniugi, prima o dopo il verificarsi dello scioglimento della<br />
comunione legale, un accordo rispettoso del canone testé citato ( 4 ).<br />
Nulla impedisce che tale intesa possa addirittura essere consacrata in<br />
una clausola accessoria di una convenzione matrimoniale diretta ad<br />
instaurare un regime di comunione convenzionale, nel quale si prestabilisca<br />
che, una volta verificatasi la cessazione del regime, i coniugi non<br />
potranno domandare la divisione prima di un numero di anni contenuto<br />
nel limite citato, salva sempre la facoltà, per la parte interessata, in<br />
presenza di « gravi circostanze », di chiedere all’autorità giudiziaria lo<br />
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto, ai sensi<br />
dell’ult. cpv. della norma citata.<br />
È ancora da aggiungere che il patto, in caso di immobili, dovrà<br />
essere redatto per iscritto, e dovrà essere trascritto per poter venire<br />
opposto all’eventuale acquirente della quota ( 5 ). Esso inoltre è opponibile<br />
ai creditori, posto che costoro, nel procedimento di espropriazione<br />
dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.), agiscono utendo iuribus del<br />
(1) V. supra, Cap. XVIII, § 7; Cap. XXII, § 1.<br />
(2) Cfr. MASTROPAOLO e PITTER, op. cit., p. 286; T.V. RUSSO, Le vicende estintive<br />
della comunione legale, cit., p. 108.<br />
(3) Sull’argomento cfr. G. BRANCA, Comunione, condominio negli edifici, cit., p.<br />
280 ss.<br />
(4) Cfr. BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 638 s.<br />
(5) Cfr. per tutti A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p.<br />
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