07.06.2013 Views

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2008<br />

LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />

legale ( 1 ). Per questo, si è pure detto che la divisione dei beni costituisce<br />

una fase meramente eventuale, che può far seguito allo scioglimento<br />

per la volontà dei coniugi di ripartire fra loro le attività acquisite<br />

secondo il regime legale durante la vita coniugale.<br />

Il diritto di ogni coniuge e dei relativi eredi di chiedere in ogni<br />

momento successivo allo scioglimento del regime la divisione del<br />

patrimonio comune, ai sensi degli artt. 1111 c.c. e (con riferimento alla<br />

comunione ereditaria) 713 c.c., costituisce certamente un diritto potestativo<br />

( 2 ). Esso deve inoltre reputarsi indisponibile, quanto meno nel<br />

senso che un’eventuale rinunzia pattizia urterebbe contro la regola,<br />

ispirata al principio di libera circolazione dei beni, in virtù della quale<br />

è proibito il patto di restare in comunione ordinaria per un periodo di<br />

tempo eccedente dieci anni (art. 1111, secondo comma, c.c.) ( 3 ).<br />

Proprio in considerazione di tale regola, sarà però possibile stipulare<br />

anche fra i coniugi, prima o dopo il verificarsi dello scioglimento della<br />

comunione legale, un accordo rispettoso del canone testé citato ( 4 ).<br />

Nulla impedisce che tale intesa possa addirittura essere consacrata in<br />

una clausola accessoria di una convenzione matrimoniale diretta ad<br />

instaurare un regime di comunione convenzionale, nel quale si prestabilisca<br />

che, una volta verificatasi la cessazione del regime, i coniugi non<br />

potranno domandare la divisione prima di un numero di anni contenuto<br />

nel limite citato, salva sempre la facoltà, per la parte interessata, in<br />

presenza di « gravi circostanze », di chiedere all’autorità giudiziaria lo<br />

scioglimento della comunione prima del tempo convenuto, ai sensi<br />

dell’ult. cpv. della norma citata.<br />

È ancora da aggiungere che il patto, in caso di immobili, dovrà<br />

essere redatto per iscritto, e dovrà essere trascritto per poter venire<br />

opposto all’eventuale acquirente della quota ( 5 ). Esso inoltre è opponibile<br />

ai creditori, posto che costoro, nel procedimento di espropriazione<br />

dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.), agiscono utendo iuribus del<br />

(1) V. supra, Cap. XVIII, § 7; Cap. XXII, § 1.<br />

(2) Cfr. MASTROPAOLO e PITTER, op. cit., p. 286; T.V. RUSSO, Le vicende estintive<br />

della comunione legale, cit., p. 108.<br />

(3) Sull’argomento cfr. G. BRANCA, Comunione, condominio negli edifici, cit., p.<br />

280 ss.<br />

(4) Cfr. BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 638 s.<br />

(5) Cfr. per tutti A. CECCHERINI, Crisi della famiglia e rapporti patrimoniali, cit., p.<br />

52.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!