LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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LO SCIOGLIMENTO DEL<strong>LA</strong> COMUNIONE LEGALE<br />
affiancarsi agli strumenti tradizionali di tutela delle prestazioni patrimoniali<br />
per la prole ( 246 ).<br />
Questi ultimi sono rappresentati, come noto, da istituti quali il sequestro<br />
ex artt. 156 c.c. e 8, l. div., il sequestro ex art. 146, terzo comma,<br />
c.c., l’ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., l’ordine di pagamento diretto<br />
ex art. 148 c.c., l’ordine di pagamento diretto ex art. 156, sesto comma,<br />
c.c., la distrazione dei redditi ex art. 8, commi terzo, quarto, quinto e<br />
sesto, l. div., l’ordine di pagamento diretto ex art. 342-ter c.c., l’obbligo<br />
di prestare idonea garanzia, gli interventi ex art. 709-ter c.p.c. Sul punto<br />
andranno però menzionate anche le « nuove » forme di garanzia delle<br />
prestazioni postmatrimoniali: dalle clausole penali, al trust, al vincolo di<br />
destinazione ex art. 2645-ter c.c. ( 247 ). A questo proposito dovrà dirsi che<br />
nulla sembra escludere che, nel caso di accordo tra le parti, i coniugi (o<br />
(246) È da notare, per la precisione, che la precitata decisione di legittimità<br />
(Cass., 9 aprile 1994, n. 3350, cit.), subito prima di presentare la considerazione<br />
riportata nel testo, e dopo aver chiaramente ristretto alla sola prole minorenne la sfera<br />
di applicabilità dell’istituto, afferma che questo non sarebbe « volto ad assicurare, a<br />
realizzare, a garantire l’adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli da parte<br />
del genitore non affidatario, dal momento che altri sono gli strumenti di tutela<br />
giurisdizionale idonei a tale scopo ». In realtà, la già ricordata ratio relativa all’assicurazione<br />
della persistenza di una « relazione fra godimento di uno o più beni determinati<br />
ed il soddisfacimento di bisogni, morali o materiali, del minore, realizzabili soltanto<br />
attraverso la conservazione di quel godimento » altro non fa se non riportarsi proprio<br />
all’intento legislativo di garantire che i doveri ex art. 147 c.c. continuino ad essere<br />
soddisfatti, nonostante l’esistenza di una situazione di crisi coniugale. Per questa<br />
ragione la dottrina coglie esattamente una contraddizione nella posizione della citata<br />
pronunzia, tra il fatto di riportare l’operatività dell’istituto in esame ai casi di scioglimento<br />
della comunione dei beni tra i coniugi ed in presenza di affidamento dei figli, se<br />
poi si afferma la sua estraneità alla realizzazione concreta all’obbligo di mantenimento<br />
gravante sul coniuge non affidatario (per tali critiche cfr. ODDI, Durata dell’usufrutto<br />
giudiziale e interesse della prole, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 625; LEPRE, Profili problematici<br />
dell’usufrutto giudiziale ex art. 194, comma 2, cit., p. 492).<br />
(247) Cfr. OBERTO, I rimedi all’inadempimento degli obblighi di mantenimento<br />
nell’ambito della crisi della famiglia, in Fam. dir., 2008, p. 77 ss. Sulla ratio dell’art. 194<br />
c.c. v. anche F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 200, ad avviso del<br />
quale l’usufrutto giudiziale viene in sostanza a costituire un ulteriore strumento a<br />
disposizione del giudice per assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenimento<br />
della prole nei casi di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio;<br />
strumento da coordinare con quelli che già le norme particolari ai tre istituti prevedono.<br />
Anche secondo BONILINI, L’usufrutto giudiziale del genitore affidatario, cit., p.,<br />
410, l’istituto in esame si presenta come un modo d’essere dell’obbligo di mantenimento,<br />
che, nonostante la quiescenza, o lo scioglimento, del rapporto matrimoniale,<br />
permane in capo ai coniugi in quanto genitori.