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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2089<br />

Assai più complessa appare invece la questione relativa alla necessità<br />

(o meno) che sia già intervenuta la divisione del patrimonio già<br />

facente parte della massa in comunione legale, successivamente trasformatasi<br />

in comunione ordinaria.<br />

A tal proposito, infatti, sono riscontrabili in dottrina tre distinti<br />

orientamenti. Secondo un primo gruppo d’Autori, il fatto che l’usufrutto<br />

venga costituito su parte dei beni di uno dei coniugi presupporrebbe<br />

la divisione già avvenuta ( 271 ); il procedimento di cui all’art. 194<br />

cpv. c.c. sarebbe quindi pienamente autonomo dalla divisione (consensuale<br />

o giudiziale). Ciò spiegherebbe, tra l’altro, pur non giustificandolo,<br />

il riparto di competenza tra giudici diversi (tribunale ordinario,<br />

per la divisione; tribunale per i minorenni, per la costituzione dell’usufrutto).<br />

Gli stessi sostenitori di questa soluzione ne rilevano comunque<br />

la problematicità, soprattutto quando la domanda di usufrutto giudiziale<br />

non dovesse seguire immediatamente la divisione ( 272 ).<br />

Proprio in considerazione di questa obiezione, una seconda dottrina<br />

( 273 ) afferma che la domanda ex art. 194 cpv. c.c. è necessariamente<br />

condizionata dal fatto che la divisione non sia ancora conclusa.<br />

È, questo, il parere della Corte Suprema, che, nella già più volte<br />

ricordata decisione, afferma espressamente che la proponibilità dell’azione<br />

dovrebbe ritenersi condizionata della « “pendenza” di un<br />

procedimento di divisione, convenzionale o giudiziale ». In tal senso<br />

giudiziale possa essere proposta soltanto quando sia già intervenuta una causa,<br />

definitiva o allo stato irreversibile, di scioglimento della comunione legale dei beni dei<br />

coniugi, che sia altresì compatibile con la costituzione dell’usufrutto ». Analoghi rilievi<br />

in BONILINI, L’usufrutto giudiziale del genitore affidatario, cit., p. 409.<br />

(271) Cfr. F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 200; A. e M.<br />

FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, cit., p. 1184; DE FUSCO, Comunione dei beni.<br />

Scioglimento. Usufrutto giudiziale, cit., p. 261; A. CECCHERINI, I rapporti patrimoniali<br />

nella crisi della famiglia e nel fallimento, cit., p. 93. Anche per GRASSELLI, <strong>La</strong> divisione<br />

dei beni nella comunione legale tra i coniugi, cit., p. 341, la domanda di costituzione di<br />

usufrutto dovrebbe essere proposta necessariamente dopo che si è esaurito il giudizio<br />

di divisione, poiché soltanto in quel momento si è accertato in maniera definitiva quali<br />

beni della comunione sono entrati nelle porzioni da assegnare ai condividenti. Se si<br />

anticipasse la possibilità di ottenere la costituzione dell’usufrutto si correrebbe il rischio<br />

che esso venga a gravare su beni poi attribuiti allo stesso coniuge per il cui vantaggio<br />

questo diritto è sorto (ma è chiaro che in questo caso il diritto di fonte giudiziale si<br />

estinguerebbe e il coniuge sarebbe con ogni probabilità legittimato a chiedere la<br />

costituzione sui beni assegnati all’altro).<br />

(272) Cfr. F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 200.<br />

(273) Cfr. VENDITTI, <strong>La</strong> comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento, cit., p. 455.

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