LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf
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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2089<br />
Assai più complessa appare invece la questione relativa alla necessità<br />
(o meno) che sia già intervenuta la divisione del patrimonio già<br />
facente parte della massa in comunione legale, successivamente trasformatasi<br />
in comunione ordinaria.<br />
A tal proposito, infatti, sono riscontrabili in dottrina tre distinti<br />
orientamenti. Secondo un primo gruppo d’Autori, il fatto che l’usufrutto<br />
venga costituito su parte dei beni di uno dei coniugi presupporrebbe<br />
la divisione già avvenuta ( 271 ); il procedimento di cui all’art. 194<br />
cpv. c.c. sarebbe quindi pienamente autonomo dalla divisione (consensuale<br />
o giudiziale). Ciò spiegherebbe, tra l’altro, pur non giustificandolo,<br />
il riparto di competenza tra giudici diversi (tribunale ordinario,<br />
per la divisione; tribunale per i minorenni, per la costituzione dell’usufrutto).<br />
Gli stessi sostenitori di questa soluzione ne rilevano comunque<br />
la problematicità, soprattutto quando la domanda di usufrutto giudiziale<br />
non dovesse seguire immediatamente la divisione ( 272 ).<br />
Proprio in considerazione di questa obiezione, una seconda dottrina<br />
( 273 ) afferma che la domanda ex art. 194 cpv. c.c. è necessariamente<br />
condizionata dal fatto che la divisione non sia ancora conclusa.<br />
È, questo, il parere della Corte Suprema, che, nella già più volte<br />
ricordata decisione, afferma espressamente che la proponibilità dell’azione<br />
dovrebbe ritenersi condizionata della « “pendenza” di un<br />
procedimento di divisione, convenzionale o giudiziale ». In tal senso<br />
giudiziale possa essere proposta soltanto quando sia già intervenuta una causa,<br />
definitiva o allo stato irreversibile, di scioglimento della comunione legale dei beni dei<br />
coniugi, che sia altresì compatibile con la costituzione dell’usufrutto ». Analoghi rilievi<br />
in BONILINI, L’usufrutto giudiziale del genitore affidatario, cit., p. 409.<br />
(271) Cfr. F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 200; A. e M.<br />
FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, cit., p. 1184; DE FUSCO, Comunione dei beni.<br />
Scioglimento. Usufrutto giudiziale, cit., p. 261; A. CECCHERINI, I rapporti patrimoniali<br />
nella crisi della famiglia e nel fallimento, cit., p. 93. Anche per GRASSELLI, <strong>La</strong> divisione<br />
dei beni nella comunione legale tra i coniugi, cit., p. 341, la domanda di costituzione di<br />
usufrutto dovrebbe essere proposta necessariamente dopo che si è esaurito il giudizio<br />
di divisione, poiché soltanto in quel momento si è accertato in maniera definitiva quali<br />
beni della comunione sono entrati nelle porzioni da assegnare ai condividenti. Se si<br />
anticipasse la possibilità di ottenere la costituzione dell’usufrutto si correrebbe il rischio<br />
che esso venga a gravare su beni poi attribuiti allo stesso coniuge per il cui vantaggio<br />
questo diritto è sorto (ma è chiaro che in questo caso il diritto di fonte giudiziale si<br />
estinguerebbe e il coniuge sarebbe con ogni probabilità legittimato a chiedere la<br />
costituzione sui beni assegnati all’altro).<br />
(272) Cfr. F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, I, cit., p. 200.<br />
(273) Cfr. VENDITTI, <strong>La</strong> comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento, cit., p. 455.